DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Vigente al: 6-4-2012
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40,
recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo
contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli
stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e
con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche
a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di
stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non
compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998,
le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle
dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335,
compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la solidarieta' sociale, del Ministro degli affari
esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con il Ministro della sanita', con il
Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli
affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Ambito di applicazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)
1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo
comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e
agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
((2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme
di attuazione dell'ordinamento comunitario)).
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero
ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal
presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne,
comunitarie e internazionali piu' favorevoli comunque vigenti nel
territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le
disposizioni del presente testo unico costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le
materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di
guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di
seguito denominato regolamento di attuazione, e' emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo
1998, n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma
6 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in
mancanza del parere.
Art. 2
(Diritti e doveri dello straniero)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino
italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi
in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali
prevedano la condizione di reciprocita', essa e' accertata secondo i
criteri e le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL
n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n.
158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parita' di
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori
italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale.
5. Allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento con il
cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono
tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero, quando cio' non sia possibile, nelle lingue
francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino
motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della
giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere
contatto con le autorita' del Paese di cui e' cittadino e di essere
in cio' agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento. L'autorita' giudiziaria, l'autorita' di pubblica
sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di
informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di
attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina del
Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano
proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in
materia di liberta' personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato, di tutela dei minori di status personale ovvero in caso di
decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno
altresi' l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e
oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti
per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una
domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo
status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalita' di cui
all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche
piu' favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali
programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano e' comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Art. 2-bis
(( (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) ))
((1. E' istituito il Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito
denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente
del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, ed e' composto dai Ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a
quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma
designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, e'
istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero
dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli
affari regionali, per le pari opportunita', per il coordinamento
delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle
attivita' produttive, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole
e forestali, per i beni e le attivita' culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli
italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di
esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra
pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonche' degli enti e delle
associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con
il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalita'
di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri.))
Art. 3
Politiche migratorie
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente
attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva
la necessita' di un termine piu' breve il documento programmatico
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro
parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento
programmatico. Il documento programmatico e' emanato, tenendo conto
dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una
relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che
lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri
dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le
istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la
conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresi'
le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli
stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che
non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato,
delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni
familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli
stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversita' e delle
identita' culturali delle persone, purche' non confliggenti con
l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un
positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono
annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei
criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle
misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi
dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori
decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed
i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il
limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del
decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
((entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo
decreto emanato)).
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di
bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali
adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo
di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno
riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli
stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a
quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede
all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui
siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato,
la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente
attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a
livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero
dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le
attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno
dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche
amministrazioni interessate alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente
articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 e' predisposto
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6
marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono
adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza
del parere.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E
L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO I
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO
Art. 4
Ingresso nel territorio dello Stato
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e
del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puo' avvenire,
salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi,
dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorita'
diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,
in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in
Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita'
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua
a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine
pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26,
27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di
visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilita'
penali, l'inammissibilita' della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini del
reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorita' di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a
specifici accordi internazionali, consentira' l'ingresso nel proprio
territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di
idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del
soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel
Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con
apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei
criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo
3, comma 1. Non e' ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che
risulti condannato, anche ((con sentenza non definitiva, compresa
quella adottata)) a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta'
sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite. ((Impedisce l'ingresso dello
straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per
uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III,
sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela
del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice
penale)). Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento
familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando
rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o
la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
4. L'ingresso in Italia puo' essere consentito con visti per
soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni
di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella
menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno
considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti
rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati in
base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati
dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni
opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi
i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in
attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono
respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di
divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e
quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della
non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza
nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli adempimenti
e delle formalita' prescritti con il regolamento di attuazione.
Art. 4-bis
(( (Accordo di integrazione). ))
((1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con
integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei
cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori
sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a
partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la
sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla
presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai
sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per
crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di
integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del permesso di
soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta
condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La
perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di
soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato,
eseguita dal questore secondo le modalita' di cui all'articolo 13,
comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di
soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea,
nonche' dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che
ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).
Art. 5
Permesso di soggiorno
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso
di validita', a norma del presente testo unico o che siano in
possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dalla competente autorita' di uno Stato appartenente all'Unione
europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le
modalita' previste nel regolamento di attuazione, al questore della
provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi
dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le
attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali modalita' di
rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio
delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di
cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e'
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. (6)
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di
soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui
importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della disposizione di
cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del
contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno
per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per
motivi umanitari.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di
lavoro e' quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti
dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle
convenzioni internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso
per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso e'
tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189;
e) superiore alle necessita' specificamente documentate, negli
altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rilasciato
a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per
lavoro e' quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non
puo' superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale, la
durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia
almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puo' essere
rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualita', per la durata
temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso
e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato immediatamente nel
caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo
unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo
rilasciato sulla base della certificazione della competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad un
periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei
commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione
anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9
dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Uguale comunicazione e' data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare
di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non puo' essere
superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto dallo
straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta
giorni prima della scadenza, ed e' sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni
previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini
previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non superiore a
quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se
il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il
soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di
irregolarita' amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento
di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza
di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della
durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini
dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di
eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e
2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero
per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato quando si
accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma
1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari
e' rilasciato dal questore secondo le modalita' previste nel
regolamento di attuazione.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato appartenente
all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a
dichiarare la loro presenza al questore con le modalita' e nei
termini di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta
della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a
lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60
giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo' essere disposta
l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi
ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in
attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il
permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
conformita' ai predetti modelli recano inoltre i dati personali
previsti, per la carta di identita' e gli altri documenti
elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una
carta di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al fine di
determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di
un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta
di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o
alterati, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la
falsita' concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a
querela di falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o convertito
entro venti giorni dalla data in cui e' stata presentata la domanda,
se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo
unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso
da rilasciare in applicazione del presente testo unico. (13)
((9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di
soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni
di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo'
legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere
temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale
comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare
anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
L'attivita' di lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti
condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero
all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le
modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di
rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del
permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o
entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta
attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di
rinnovo del permesso.))
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito con modificazioni
dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 3)
che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del
testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30
luglio 2002, n. 189, i lavoratori estracomunitari che stipulano il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo
1, comma 5, ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a
rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del
permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso".
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla
L. 31 luglio 2005, n. 155, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo
n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per
finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di garantire la permanenza
nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto
all'autorita' giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione
avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 8 del 1991, il questore, autonomamente o su
segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle
Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di
sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della
Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso di
soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi".
Art. 5-bis
(( (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) ))
((1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra
un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita'
di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle
spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di
provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a
quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per
l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o dove avra' luogo la prestazione lavorativa
secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione)).
Art. 6
Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche
per le altre attivita' consentite. Quello rilasciato per motivi di
studio e formazione puo' essere convertito, comunque prima della sua
scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro
ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalita' previste dal
regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita'
sportive e ricreative a carattere temporaneo ((, per quelli inerenti
all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per
quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie )), i
documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8,
devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai
fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
((3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo,
all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di
identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento
attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito
con l'arresto fino ad un ann o e con l'ammenda fino ad euro 2.000)).
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della idenlita' personale
dello straniero, questi e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e
segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza, quando
vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti
comprovanti la disponibilita' di un reddito da lavoro o da altra
fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il Prefetto puo'
vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localita' che
comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto e'
comunicato agli stranieri per mezzo della autorita' locale di
pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che
trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della
forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni
dei cittadini italiani con le modalita' previste dal regolamento di
attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera
abituale anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi
presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente
competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano
nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente
per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali
variazioni del proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su
modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro
dell'interno. Esso non e' valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi
internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente
articolo e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente.
Art. 7
Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno
straniero o apolide, anche se parente o affine, ((. . .)) ovvero cede
allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o
urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne
comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di
pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del
denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del
passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano,
l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e'
alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la
comunicazione e' dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 160 a 1.100 euro.
Art. 8
(Disposizioni particolari)
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti
del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.
Art. 9
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso
di soggiorno in corso di validita', che dimostra la disponibilita' di
un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e,
nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito
sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3,
lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di
idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria
locale competente per territorio, puo' chiedere al questore il
rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, per se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.
(24) (29)
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e'
a tempo indeterminato ed e' rilasciato entro novanta giorni dalla
richiesta.
((2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo e' subordinato al superamento, da parte del
richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui
modalita' di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca)).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri
che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi
umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo
e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento
dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione
definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata
previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
e)godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di
Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di
Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969
sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla
rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni
internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
non puo' essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si
tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle
categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche',
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo
codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di
rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il
questore tiene conto altresi' della durata del soggiorno nel
territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si
computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere
d) ed e) del comma 3.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non
interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse
nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi
consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel
quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita'
di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il
rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di
dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo
periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa
comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza
dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso di soggiorno
ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo' riacquistarlo, con
le stesse modalita' di cui al presente articolo. In tal caso, il
periodo di cui al comma 1, e' ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba
essere disposta l'espulsione e' rilasciato un permesso di soggiorno
per altro tipo in applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo' essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia
stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui
all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al
comma 10, si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della
durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze
dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza
di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo puo':
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e
circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lavorativa
subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente
riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di
attivita' di lavoro subordinato non e' richiesta la stipula del
contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di
previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia
sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a
beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla
procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia
dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio
nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei
limiti previsti dalla vigente normativa.
13. E' autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello
straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui
al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (24)
La Corte costituzionale, con sentenza 29-30 luglio 2008, n. 306 (in
G.U. 1a s.s. 6/8/2008, n. 33) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1, nella parte in cui esclude che
l'indennita' di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 11
febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri
extracomunitari soltanto perche' essi non risultano in possesso dei
requisiti di reddito gia' stabiliti per la carta di soggiorno ed ora
previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3
(Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
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AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 11 (in
G.U. 1a s.s. 28/1/2009, n. 4) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo 9, "nella parte in
cui esclude che la pensione di inabilita', di cui all'art. 12 della
legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio
1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili),
possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto
perche' essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito gia'
stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del
D.Lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo".
Art. 9-bis
((Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro))
((1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
dell'Unione europea e in corso di validita', puo' chiedere di
soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre
mesi, al fine di:
a) esercitare un'attivita' economica in qualita' di lavoratore
subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e
26. Le certificazioni di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo
Sportello unico per l'immigrazione;
b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai
sensi della vigente normativa;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di
essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di
importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge
per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una
assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.
2. Allo straniero di cui al comma 1 e' rilasciato un permesso di
soggiorno secondo le modalita' previste dal presente testo unico e
dal regolamento di attuazione.
3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido
titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, e'
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver
risieduto in qualita' di familiari del soggiornante di lungo periodo
nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 29, comma 3.
4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai
commi 1 e 3 si applica l'articolo 5, comma 7, con esclusione del
quarto periodo.
5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 e' consentito l'ingresso
nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal
requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22.
6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 e' rifiutato e,
se rilasciato, e' revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si
tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle
categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche',
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo
codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'eta'
dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio
nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i
suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel
territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di
origine.
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 e' adottato il
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2,
lettera b), e l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro
dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel
caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione e'
adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di
soggiorno e l'allontanamento e' effettuato fuori dal territorio
dell'Unione europea.
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 9, e' rilasciato, entro novanta giorni dalla
richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo. Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato membro che ha
rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo.))
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E
L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO II
CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO
ED ESPULSIONE
Art. 10
Respingimento
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano
ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal
presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e' altresi'
disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati
temporaneamente ammessi nel territorio per necessita' di pubblico
soccorso.
((3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo
dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque
respinto a norma del presente articolo, e' tenuto a prenderlo
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o
in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in
possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando
l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore
che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano
negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.))
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4,
commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni
vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello
status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza necessaria
presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall'autorita' di pubblica sicurezza.
Art. 10-bis
(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato).
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero
che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in
violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di
quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e'
punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al
presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo
straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi
dell'articolo 10, comma 1 ((ovvero allo straniero identificato
durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal
territorio nazionale)).
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e
32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero
denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto il rilascio del
nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il
questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del
respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione
o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di
procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione
internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, il procedimento e' sospeso. Acquisita la comunicazione del
riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del
permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6,
del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo
a procedere.
Art. 11
Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento e il
perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure,
delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle
compatibilita' con i sistemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il
Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le
misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove altresi' apposite misure di coordinamento tra le autorita'
italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le
autorita' europee competenti in materia di controlli
sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai
sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi
automatizzati e dei relativi contratti e' data comunicazione
all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal
Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre
e i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera
marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre,
d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonche' le
autorita' marittime e militari e i responsabili degli organi di
polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate
in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno
promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti
e il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare
l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e
per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione
clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono
prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorita' dei Paesi
interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente
individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie
definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta
di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre
amministrazioni, con il Ministro competente.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministro dell'interno
predispone uno o piu' programmi pluriennali di interventi
straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e
logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le
apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi
interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi
accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da
altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il
Ministro competente.
((5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di
sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli
anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi,
interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.))
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti sevizi di
accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso
in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali
servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della
zona di transito.
Art. 12
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro
Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice
penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro
Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a
quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso
in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o piu' persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua
vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la
permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza
illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra
loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie
esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o
piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si
applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai
commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla
prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo
ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita'
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le
aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena
si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si
adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia
o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
"609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonche'
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".
3-septies. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 2006, N. 146
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in
flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
reati previsti dal comma 3, e' applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari. ((41))
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre disposta la
confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il
fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre
un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero
o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu'
persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la
pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a
titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio
ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia
privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo
del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero
l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata
concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca
dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia
di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro
ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono
destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e
repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre e' tenuto ad accertarsi
che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti
per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a riferire
all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo
dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi
di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli
stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione
da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione
o concessione rilasciato dall'autorita' amministrativa italiana,
inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto
utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto
delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive
di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque
territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei
mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche
circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di
ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal
presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e'
redatto processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto
ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di
procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal
presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria
procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze
processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono
essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le
disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita' da lui
delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi
del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso
ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di
trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita' di cui al
comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione
dell'eventuale indennita', si applica il comma 5 dell'articolo
301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei
reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro
ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono
destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e
repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A
tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche
richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha
fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto
illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in
un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze
istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati
al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi
della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di
polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave
batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina
militare nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle
altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti
il traffico aereo.
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 16 dicembre 2011, n. 331
(in G.U. 1a s.s. 21/12/2011, n. 53) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 26, lettera f), della legge
15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica), nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono
gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3
del medesimo articolo, e' applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi in
cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure".
Art. 13
Espulsione amministrativa
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva
notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso,
quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della
comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che
il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto
da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo
ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in
violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n.
68;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del
comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del
familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari
dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio
nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o
sociali con il suo Paese d'origine.
2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente
qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello
straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i
controlli di polizia alle frontiere esterne.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da parte dell'interessato. Quando lo straniero e' sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in
carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il
nulla osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse
della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e'
sospesa fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il nulla
osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda
entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In
attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore
puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14. (14a)
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi
la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo
391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle
ragioni per le quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del
comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della
custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il
giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara
l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e' immediatamente
comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice,
acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato
emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza
di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si
applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14
ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si
applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, quest'ultima e' ripristinata a
norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 LUGLIO 2005, N. 144,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 155.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente
articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta
in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia
osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al
comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di
cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre
ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b),
qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il
prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa
sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento
equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la
disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente
rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le
proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla
competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonche'
dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione,
qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato
alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini
dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto,
valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione,
intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio
nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine
puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali
la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di
minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e
sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la
prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,avvisa l'autorita'
giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto
dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo
articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano,
comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di
respingimento, di cui all'articolo 10.
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a
dare adeguata informazione allo straniero della facolta' di
richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede
informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine,
l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il
questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di
risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un
importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre
mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro
documento equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo
preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente
rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente
competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del
regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice
della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla
notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle
successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace.
Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito
con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini
dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il rilascio del
nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria
competente all'accertamento del reato. Il questore esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le
modalita' previste all'articolo 14.
((5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,
al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con
il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione
del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza
per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di
procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza
dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato,
se comparso. In attesa della definizione del procedimento di
convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di
identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato
il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in
uno dei centri disponibili. Quando la convalida e' concessa, il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se
la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per
la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione
dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di
quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere
alla convalida decorre dal momento della comunicazione del
provvedimento alla cancelleria.)) ((37))
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di
convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo
14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti
delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita'
di un locale idoneo.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente
all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione
in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in
lingua francese, inglese o spagnola.
((8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato
ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui
al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((37))
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189.
10. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero
espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio'
non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non
puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale
autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La
disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si
applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato
autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato
di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
(14)
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e' obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e
si procede con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore
a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e'
determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il
singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e
2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, puo' essere
previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata e'
determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il
singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il
divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine
assegnato e puo' essere revocato, su istanza dell'interessato, a
condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio
nazionale entro il termine di cui al comma 5.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo
straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere
giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo'
adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e'
valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1998.
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 222 (in
G.U. 1a s.s. 21/7/2004, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 5-bis del presente articolo "nella parte in
cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in
contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di
accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa".
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AGGIORNAMENTO (14)
La Corte costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 466
(in G.U. 1a s.s. 4/1/2006, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 13-bis, secondo periodo del presente
articolo.
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AGGIORNAMENTO (14a)
Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, come modificato dal D.Lgs. 28
febbraio 2008, n. 32, ha disposto (con l'art. 20-bis, comma 2) che
"Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data
di ricevimento della richiesta".
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AGGIORNAMENTO (24)
La Corte costituzionale, con sentenza 9-16 luglio 2008, n. 278 (in
G.U. 1a s.s. 23/7/2008, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 8 del presente articolo "nella parte in cui
non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione
diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto
prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identita' del
ricorrente in applicazione della normativa vigente".
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36,
comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Art. 13-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((37))
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36,
comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Art. 14
Esecuzione dell'espulsione
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)
1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa
di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del
rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone
che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento
rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis,
anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare soccorso allo
straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla
sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il
viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o
altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non
e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),
del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del
trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu' delle
seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al momento della
partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo
di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio
della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al
primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo
stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e'
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone
con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su
istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche
solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13,
comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o
5-bis del presente articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita' tali da
assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua
dignita'. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e'
assicurata in ogni caso la liberta' di corrispondenza anche
telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia
degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la
convalida , senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dall'adozione del provvedimento.
((4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e'
ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di
un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e
di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se
comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non
sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere
disposta anche in occasione della convalida del decreto di
accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.)) ((37))
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e
della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore,
puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di
tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale
termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il
questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del
trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora
persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore puo'
chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il
periodo massimo complessivo di trattenimento non puo' essere
superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile
procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni
ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio
del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il
questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del
trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a
sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.
Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione e il
respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero
e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il
provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina
allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un
Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso
tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal
territorio nazionale. L'ordine e' dato con provvedimento scritto,
recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze
sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla
consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se
onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero,
quando cio' non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso
il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e' punita,
salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a
20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si
sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se
l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13, comma 5.
Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e
5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere,
si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai
sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia
possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano
le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo,
nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma
5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con la
multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero
destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e
5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna
all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la
cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del
provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso
l'esibizione d'idonea documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli
5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli
20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero
denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e' richiesto il
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte
dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo
reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo
straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo
345 del codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 e'
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
misure di vigilanza affinche' lo straniero non si allontani
indebitamente dal centro e provvede , nel caso la misura sia violata,
a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo
provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto
dal nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera,
possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono
attivita' di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle
norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i
provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal
presente articolo, anche mediante convenzioni con altre
amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonche' per
la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni
vigenti in materia finanziaria e di contabilita' sono adottate di
concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre
le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 223 (in
G.U. 1a s.s. 21/7/2004, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 5-quinquies del presente articolo, nella
parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del
medesimo articolo e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
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AGGIORNAMENTO (35)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13-17 dicembre 2010, n. 359
(in G.U. 1a s.s. 22/12/2010, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 5-quater del presente articolo, "nella parte
in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento,
secondo quanto gia' previsto per la condotta di cui al precedente
comma 5-ter, sia punita nel solo caso che abbia luogo "senza
giustificato motivo"".
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36,
comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Art. 14-bis
(( (Fondo rimpatri). ))
((1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo
rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del gettito
conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui
all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi eventualmente
disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La
quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma
2-ter, e' assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita' istruttorie
inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno)).
Art. 14-ter.
(( (Programmi di rimpatrio assistito).
1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al
comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni
internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri,
con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli
immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il
Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo
quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee
guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, fissando criteri di priorita' che tengano conto
innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita' dello straniero di
cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonche' i criteri per
l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle
associazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel
territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la
prefettura del luogo ove egli si trova ne da' comunicazione, senza
ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto
salvo quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei
provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2
e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure eventualmente
adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14,
comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la
comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di
cui al comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di
rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal
questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalita' previste
dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4,
lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13,
comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di
un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o
di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma
1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono
nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima
prevista dall'articolo 14, comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito
di cui al comma 1 si provvede nei limiti :
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro
dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale
scopo, secondo le relative modalita' di gestione.))
((38))
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni dalla
L. 2 agosto 2011, n. 129, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il
decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo
14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal
comma 1, lettera e), e' adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 15
((Espulsione a titolo di misura di sicurezza e
disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione))
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice puo'
ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno
dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
((1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene
data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente
autorita' consolare al fine di avviare la procedura di
identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei
requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione)).
Art. 16
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato
non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena
detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni
per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza
di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non
ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del
presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata
dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica, puo' sostituire la medesima pena con la misura
dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. ((Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di
sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e
5-quater.))
2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche se
la sentenza non e' irrevocabile, secondo le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere disposta nei casi
in cui la condanna riguardi uno o piu' delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i
delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo
13, comma 14, la sanzione sostitutiva e' revocata dal giudice
competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si
trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2,
che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, e' disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei
casi in cui la condanna riguarda uno o piu' delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 e' il
magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalita', acquisite le informazioni degli organi di polizia
sull'identita' e sulla nazionalita' dello straniero. Il decreto di
espulsione e' comunicato allo straniero che, entro il termine di
dieci giorni, puo' proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 e'
sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di
detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i
necessari documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore
competente per il luogo di detenzione dello straniero con la
modalita' dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
8. La pena e' estinta alla scadenza del termine di dieci anni
dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello
Stato. In tale caso, lo stato di detenzione e' ripristinato e
riprende l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.
Art. 17
Diritto di difesa
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)
1. Lo straniero ((parte offesa ovvero)) sottoposto a procedimento
penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente
necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di
partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e'
necessaria la sua presenza. L'autorizzazione e' rilasciata dal
questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare su documentata richiesta ((della parte offesa o))
dell'imputato o del difensore.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E
L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Art. 18
Soggiorno per motivi di protezione sociale
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge
20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del
codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per
effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del
giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della
Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita',
rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo
straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di
assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed
attualita' del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione
criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili
dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale
sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a
soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi
sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi
controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti
idonei a garantire la competenza e la capacita' di favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un
anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal
servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore,
ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche'
l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla
scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in
corso un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente
prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se
questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso
regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto
di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del
giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo
straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva,
inflitta per reati commessi durante la minore eta', e ha dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
((6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione
europea che si trovano in una situazione di gravita' ed attualita' di
pericolo)).
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5
miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.
Art. 19
(Divieti di espulsione e di respingimento.
((Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.)) )
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)
1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso
un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti
dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a
seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il
disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o
con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi
alla nascita del figlio cui provvedono. (2A)
((2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone
affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di
famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero
delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono
effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni
personali, debitamente accertate.))
-------------
AGGIORNAMENTO (2A)
La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 27 luglio 2000, n. 376
(in G.U. 1a s.s. 2/08/2000, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo
1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. d) del
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di
espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o
nei sei mesi successivi alla nascita del figlio".
Art. 20
(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la
solidarieta' sociale e con gli altri Ministri eventualmente
interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di
protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni
del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in
occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui
delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle
misure adottate.
TITOLO III
DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 21
Determinazione dei flussi di ingresso
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10;
legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene
nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4. ((Nello stabilire le quote i decreti
prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati
che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio)). Con tali decreti sono altresi'
assegnate in via preferenziale quote riservate ((ai lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non
comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari,
contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi,
nonche')) agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali
il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi
d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali
intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi
per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorita' nazionali
responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di
provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre
prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro
subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate
opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro
i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalita' per
il rilascio delle autorizzazioni di lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite,
in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e
dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche'
sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione
europea iscritti nelle liste di collocamento.
((4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono
altresi' essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta
di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il
regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione
con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni
anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel
territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali
relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto
alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo)).
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono
prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in
Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si
iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese,
specificando le loro qualifiche o mansioni, nonche' gli altri
requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese
possono inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo
unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, puo' predisporre progetti
integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei
Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite
idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero
l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano
di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di
un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di
lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalita'
di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 350
milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 22
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
1. In ogni provincia e' istituito presso la prefettura-ufficio
territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione,
responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico
per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in
cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la
prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle
relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte
dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero
nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello
straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la documentazione
di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di
una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma
5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di
cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per
l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli
altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni
altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da
parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via
telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una
certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole
altresi' al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che
il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine
massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a
condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma
2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il
nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validita' per un periodo non superiore a sei mesi
dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello
straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il
visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato
dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni
dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del
contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di
quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita' consolare competente
ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello
unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro
intervenuto con lo straniero, e' punito con la sanzione
amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e
l'irrogazione della sanzione e' competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in
Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve
essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo
Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL , tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai
lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al
lavoro, e comunicano altresi' il rilascio dei permessi concernenti i
familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS,
sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre
amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in
base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse
informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle
questure, all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta
rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca
del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi
familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in
possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde
il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle
liste di collocamento per il periodo di residua validita' del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei
mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di
comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione
del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
((11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o
il master universitario di secondo livello, alla scadenza del
permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere iscritto
nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442,
per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei
requisiti previsti dal presente testo unico, puo' chiedere la
conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro)).
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non
sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o
annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato .
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo
25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario
conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e
puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti
dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta', anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto
dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai
lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro
in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per
l'impiego, dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario puo'
inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i
corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 23
(( (Titoli di prelazione) ))
((1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle
regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le
province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli
imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi
internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri
in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese,
enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno
tre anni, possono essere previste attivita' di istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali
autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al
comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita'
si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo
22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1)).
Art. 24
(Lavoro stagionale)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei
loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di
lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono
presentare richiesta nominativa allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo
22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano
una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo
le modalita' previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel
termine di cinque giorni l'eventuale disponibilita' di lavoratori
italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque
l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato,
decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non
oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore
di lavoro.
((2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i
venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di
lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato
regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno.))
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita' da venti
giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del
lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento
di gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi
datori di lavoro.
((3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3,
l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il
permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova
opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro
datore di lavoro.))
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per
il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non
abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Puo', inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono
stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di
lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro della manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o
indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le
misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.
Art. 25
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonche'
della loro specificita', agli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di
previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei
settori di attivita':
a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternita'.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo
familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, il datore di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura
pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e
alle modalita' stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono
destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei
lavoratori di cui all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli ambiti e le modalita' degli interventi di cui al
comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
5. ((Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento
degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza)). E' fatta salva la possibilita' di ricostruzione della
posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
Art. 26
Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello
Stato un'attivita' non occasionale di lavoro autonomo puo' essere
consentito a condizione che l'esercizio di tali attivita' non sia
riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attivita' industriale, professionale, artigianale o commerciale,
ovvero costituire societa' di capitali o di persone o accedere a
cariche societarie, deve altresi' dimostrare di disporre di risorse
adeguate per l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge
italiana per l'esercizio della singola attivita', compresi, ove
richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere
in possesso di una attestazione dell'autorita' competente in data non
anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi
al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per
l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un
reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al
livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria ((. . .)).
4. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso
dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla
osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e
del Ministero eventualmente competente in relazione all'attivita' che
lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di
ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione
dell'attivita' cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. ((La
rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresi', allo
straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal
presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5,
comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo)).
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato
o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della
domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato
entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
((7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei
reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione
II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e
474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica)).
Art. 27
Ingresso per lavoro in casi particolari
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo
3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari
modalita' e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro,
dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori
stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di societa'
aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di
societa' estere che abbiano la sede principale di attivita' nel
territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del
commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa'
italiane o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) I professori universitari destinati a svolgere in Italia un
incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso
all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo
pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la
prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso
datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che
rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti
nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a
domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti
specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare
l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalita'
stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di
lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano
temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o
giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di
effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o
aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo
1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle
norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti
all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o
private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali
o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di
attivita' sportiva professionistica presso societa' sportive italiane
ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia
e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o
periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in
vigore per l'Italia, svolgono in Italia attivita' di ricerca o un
lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di
mobilita' di giovani o sono persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie
pubbliche e private.
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del
comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di
lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno
Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e'
sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del
contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo,
unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i
nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita'
della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e
di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il
datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico
della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno.
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma
1, lettere a), c) e g), e' sostituito da una comunicazione da parte
del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per
lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e'
presentata con modalita' informatiche allo sportello unico per
l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo
sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la
verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello
straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e,
ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime
modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare
per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni
dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello
unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del
permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai
datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero
dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i
medesimi datori di lavoro garantiscono la capacita' economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo
di lavoro di categoria.
((1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al
seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni
agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle
Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale
italiano o da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi
riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a
svolgere la pertinente attivita', in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della
rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al
periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I
professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea godono del medesimo trattamento, ove piu' favorevole)).
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i
lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti
alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla
realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita
autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento
dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che
provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale
di pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo che si
tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per
periodi non superiori a tra mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori
extracomunitari autorizzati a svolgere attivita' lavorativa
subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore
di attivita' ne' la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, determina le procedure e le modalita' per
il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresi' norme per
l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o
di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non
appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle disposizioni
particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli
Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle
politiche sociali, e' determinato il limite massimo annuale
d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivita' sportiva a
titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro
vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali
di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche
al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.
Art. 27-bis
(( (Ingresso e soggiorno per volontariato). ))
((1. Con decreto del Ministero della solidarieta' sociale, di
concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da
emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il
contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi
di volontariato ai sensi del presente testo unico.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e' consentito
l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra
i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di
volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della
verifica dei seguenti requisiti:
a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di
volontariato ad una delle seguenti categorie:
1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge
20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in base
alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai
sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49;
3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e
l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui
siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di
inquadramento di cui beneficera' per espletare tali funzioni,
l'orario cui sara' tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle
sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese
per tutta la durata del soggiorno, nonche', ove necessario,
l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la
conoscenza della lingua italiana;
c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del
programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese
relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso
terzi e assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle
spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di
durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La
sottoscrizione della polizza e' obbligatoria anche per le
associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che
abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7
dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del
medesimo articolo.
3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla organizzazione
promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di
volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla
insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al
comma 1, rilascia il nulla osta.
4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo sportello
unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero,
alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi
dal rilascio del nulla osta.
5. Il permesso di soggiorno e' richiesto e rilasciato ai sensi
delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di
volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In
casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di
volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno
emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso puo' avere una
durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun
caso il permesso di soggiorno, che non e' rinnovabile ne'
convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, puo' avere
durata superiore a diciotto mesi.
6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai
sensi della presente disposizione non e' computabile ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo di cui all'articolo 9-bis.))
Art. 27-ter
(( (Ingresso e soggiorno per ricerca
scientifica). ))
((1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi,
al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e' consentito
a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore,
che nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di
dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli
fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente
articolo, e' selezionato da un istituto di ricerca iscritto
nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'universita' e della
ricerca.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque
anni, e' disciplinata con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca e, fra l'altro, prevede:
a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o
privati, che svolgono attivita' di ricerca intesa come lavoro
creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle
conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della
societa', e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per
concepire nuove applicazioni;
b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a
disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di
ricercatori e il numero consentito;
c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse
all'eventuale condizione d'irregolarita' del ricercatore, compresi i
costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei
mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al
comma 3;
d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di
inosservanza alle norme del presente articolo.
3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1
stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si
impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna
ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere
approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che
valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del
ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una
copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la
disponibilita' delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La
convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di
lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione,
pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il
viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per
malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per
l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario
nazionale.
4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata
dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia
autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, e'
presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo
Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio
nazionale, rilascia il nulla osta.
5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di
diniego al rilascio del nulla osta.
6. Il visto di ingresso puo' essere richiesto entro sei mesi dalla
data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle
rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per
l'immigrazione, ed e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre
tipologie di visto.
7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto e
rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del
programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attivita'
indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro
subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla
ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di
soggiorno e' rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa
presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza.
Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque
consentita l'attivita' di ricerca. Per le finalita' di cui
all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca
scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla
ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di
permesso per motivi di studio o formazione professionale.
8. Il ricongiungimento familiare e' consentito al ricercatore,
indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai
sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e'
rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del
ricercatore.
9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo,
diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea.
In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso di soggiorno
di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito
dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del
nulla osta di cui al comma 4.
10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al
comma 7 possono essere ammessi, a parita' di condizioni con i
cittadini italiani, a svolgere attivita' di insegnamento collegata al
progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le
disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.
11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui
l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato
appartenente all'Unione europea puo' fare ingresso in Italia senza
necessita' del visto per proseguire la ricerca gia' iniziata
nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non e' richiesto il
permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 e'
sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura
- ufficio territoriale del Governo della provincia in cui e' svolta
l'attivita' di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni
dall'ingresso. La comunicazione e' corredata da copia autentica della
convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un
periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse, nonche'
una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di
permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione
dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi superiori
a tre mesi, il soggiorno e' subordinato alla stipula della
convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1
e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del
rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita'
di ricerca.))
TITOLO IV
DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI
Art. 28
(Diritto all'unita' familiare)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)
((1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei
confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni
previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta
di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un
anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero
per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.))
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato
membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni
el decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656,
fatte salve quelle piu' favorevoli della presente legge o del
regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali
finalizzati a dare attuazione al diritto all'unita' familiare e
riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con
carattere di priorita' il superiore interesse del fanciullo,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176.
Art. 29
(Ricongiungimento familiare).
1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai
diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente,
abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non
possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in
ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di
origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni,
qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento
per documentati, gravi motivi di salute.
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non
possano essere documentati in modo certo mediante certificati o
attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione
della mancanza di una autorita' riconosciuta o comunque quando
sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta
documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono
al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base
dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese
degli interessati.
((1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei familiari di cui
alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si
chiede il ricongiungimento e' coniugato con un cittadino straniero
regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio
nazionale)).
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di
eta' inferiore a diciotto anni al momento della presentazione
dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che
richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
((a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari,
nonche' di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici
comunali. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni
quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il
consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorera'));
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della
meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da
ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta'
inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due
o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria
e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione
del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei
familiari conviventi con il richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a
garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a
favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua
iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un
contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30
ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di
carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato
relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro
autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi,
dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio e
di reddito di cui al comma 3.
((5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito
l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gia' regolarmente
soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale
che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio
e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali
requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte
dell'altro genitore)).
6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e'
rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis,
un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata
corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il
permesso di soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma
non puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma
3, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo
di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata
con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei
motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio
nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il
nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il
rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato
rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato all'effettivo
accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare
italiana, della documentazione comprovante i presupposti di
parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute.
((8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato
entro centottanta giorni dalla richiesta)).
9. La richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e'
accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo
esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel
territorio dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di
rifugiato e la sua domanda non e' ancora stata oggetto di una
decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione
temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003,
n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.
Art. 29-bis
(( (Ricongiungimento familiare dei rifugiati). ))
((1. Lo straniero al quale e' stato riconosciuto lo status di
rifugiato puo' richiedere il ricongiungimento familiare per le
medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui
all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di
cui all'articolo 29, comma 3.
2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che
provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero
della mancanza di un'autorita' riconosciuta o della presunta
inaffidabilita' dei documenti rilasciati dall'autorita' locale,
rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai
sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le
rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di
certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche
ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Puo'
essere fatto ricorso, altresi', ad altri mezzi atti a provare
l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da
documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei
dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non puo'
essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.
3. Se il rifugiato e' un minore non accompagnato, e' consentito
l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli
ascendenti diretti di primo grado.))
Art. 30
Permesso di soggiorno per motivi familiari
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di
soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari e'
rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di
ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso
al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29,
ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da
almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello
Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di
uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con
straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il
permesso del familiare e' convertito in permesso di soggiorno per
motivi familiari. La conversione puo' essere richiesta entro un anno
dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente
posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si
prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte
del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano
residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi
familiari e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia
stato privato della potesta' genitoriale secondo la legge italiana.
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera
b), e' immediatamente revocato qualora sia accertato che al
matrimonio non e' seguita l'effettiva convivenza salvo che dal
matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a),
e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato
che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo
di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello
Stato.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso
ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di
formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento,
lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti
minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa
durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed e'
rinnovabile insieme con quest'ultimo.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 30.
5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento
del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di
soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di eta', il permesso
di soggiorno puo' essere convertito in permesso per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti
minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
((6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli
altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di
diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' proporre opposizione
all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata
dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))
((37))
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36,
comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Art. 31
(Disposizioni a favore dei minori)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e
regolarmente soggiornante e' iscritto nel permesso di soggiorno o
nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al
compimento del quattordicesimo anno di eta' e segue la condizione
giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la piu'
favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo
limite di eta' il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' iscritto nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale e'
affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se piu'
favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello
Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo
dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di eta' al minore
iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del
genitore ovvero dello straniero affidatario e' rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della
maggiore eta', ovvero una carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di
salute del minore che si trova nel territorio italiano, puo'
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo
di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della
presente legge. L'autorizzazione e' revocata quando vengono a cessare
i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivita' del
familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla
rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli
adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato, su
richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.
Art. 32
Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore
eta'
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)
1. Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui
confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo
29, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis,
ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso
di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei
requisiti di cui all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di
lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore eta', ((
. . . )) ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti
a tutela, ((previo parere positivo del Comitato per i minori
stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai
minori stranieri non accompagnati)) che siano stati ammessi per un
periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con
idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore eta'
del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si
trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha
seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivita'
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita' previste dalla
legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche se
non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi
del presente articolo e' portato in detrazione dalle quote di
ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3,
comma 4.
Art. 33
(Comitato per i minori stranieri)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
1. Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di
coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate e'
istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un
Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da
rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di
grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' da due rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un
rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due
rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative
operanti nel settore dei problemi della famiglia.
((2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del
Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei
minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare
sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore a sei
anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei
medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle
attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di
impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le
amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio
assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel
Paese d'origine o in un Paese terzo.))
((2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non
accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal
Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti
dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita'
giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.))
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita' di
competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento
degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
ha sede presso il Dipartimento medesimo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 34
(Assistenza per gli stranieri
iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e
hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri
rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo
contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale e alla sua validita' temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso
regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano
iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il
rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per
affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio
sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio
sanitario nazionale e' assicurato fin dalla nascita il medesimo
trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1 e 2 e' tenuto ad assicurarsi contro il
rischio di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante
iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i
familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale
deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un
contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per
i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno
precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e'
determinato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e non puo' essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme
vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale puo'
essere altresi' richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di
soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari,
ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a
Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi
della legge 18 maggio 1973 n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di
partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli
importi e secondo le modalita' previsti dal decreto di cui al comma
3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a)
e b) non e' valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale e'
iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora
secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
Art. 35
(Assistenza sanitaria per gli stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non
iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte,
dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe
determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo
8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria
ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita'
sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono
assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche'
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di
medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita'
di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29
luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del
Ministro della sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con i
cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi
di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a
carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche
sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a
parita' con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non
in regola con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun tipo
di segnalazione all'autorita', salvo i casi in cui sia obbligatorio
il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno,
agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma
3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche
sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo
sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi
riferiti agli interventi di emergenza.
Art. 36
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e
l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di
ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli
interessati devono presentare una dichiarazione della struttura
sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di
inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico,
devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo
cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalita' stabilite dal regolamento di
attuazione, nonche' documentare la disponibilita' in Italia di vitto
e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza
dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o
rinnovo del permesso puo' anche essere presentata da un familiare o
da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di
soggiorno per cure mediche e' altresi' consentito nell'ambito di
programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa
autorizzazione del Ministero della sanita', d'intesa con il ministero
degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese
sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari
alla durata presunta del trattamento terapeutico ed e' rinnovabile
finche' durano le necessita' terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi
internazionale.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE
Art. 37
(Attivita' professionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso
dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti
all'esercizio delle professioni, e' consentita, in deroga alle
disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana
entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo
1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel
caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi
speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto
previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi
o elenchi e' condizione necessaria per l'esercizio delle professioni
anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della
deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi
di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del
Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalita', le condizioni ed i limiti temporali per
l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il
riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti
in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le
disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai
Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del
termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed
elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego
definite in conformita' ai criteri stabiliti dal regolamento di
attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato e' garantita la parita' di
trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DISE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE
Art. 38
(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti
all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni
vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi
educativi, di partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita dallo Stato,
dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di
appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua
italiana.
3. La comunita' scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove
e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della
cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attivita'
interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate
sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una
programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le
associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o
consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di
volontariato.
5.Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le
Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli
stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire
il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi
sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del
titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di
accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono
programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante
corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.
Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari
e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingue e cultura di
origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di
attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalita' di realizzazione di specifici progetti
nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di
corsi intensivi di lingua italiana nonche' dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei
programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli
studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento
scolastico, nonche' dei criteri e delle modalita' di comunicazione
con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di
mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli
stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivita' di
sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4
e 5.
Art. 39
Accesso ai corsi delle universita'
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)
1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi
interventi per il diritto allo studio e' assicurata la parita' di
trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e
con le modalita' di cui al presente articolo.
2. Le universita', nella loro autonomia e nei limiti delle loro
disponibilita' finanziarie, assumono iniziative volte al
conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui
all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi
universitari di cui all'articolo l della legge 19 novembre 1990, n.
341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in
particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti
universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei
stranieri per la mobilita' studentesca, nonche' organizzando
attivita' di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento
del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di
studio anche con riferimento alle modalita' di prestazione di
garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani
o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in
luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi sufficienti di
sostentamento da parte dello studente straniero;
((b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di
studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con
l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo
straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'universita',
e l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte
dello straniero titolare di tale permesso;))
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti
stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in
coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla
normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e
senza obbligo di reciprocita';
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello
straniero ai fini dell'uniformita' di trattamento in ordine alla
concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri
che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal
regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilita' comunicate
dalle universita', e' disciplinato annualmente, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria
degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto
e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i
successivi trenta giorni.
((4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui
l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno
per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea,
in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di
insegnamento superiore, puo' fare ingresso in Italia per soggiorni
superiori a tre mesi senza necessita' del visto per proseguire gli
studi gia' iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un
programma di studi ad esso connessi, purche' abbia i requisiti
richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e
qualora congiuntamente:
a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale
con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare
per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per
almeno due anni;
b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione,
proveniente dalle autorita' accademiche del Paese dell'Unione nel
quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma
di studi da svolgere in Italia e' effettivamente complementare al
programma di studi gia' svolto.
4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono
richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda
obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.))
5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari e alle
scuole di specializzazione delle universita', a parita' di condizioni
con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di
studio superiore conseguito in Italia, nonche' agli stranieri,
ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole
italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali,
funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di
normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e
soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per
studio.
Art. 39-bis
(( (Soggiorno di studenti,
scambio di alunni, tirocinio professionale). ))
((1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio,
secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione, dei
cittadini stranieri:
a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli
istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore;
b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e
tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con
decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i
Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29
agosto 1997, n. 281;
c) minori di eta' non inferiore a quindici anni in presenza di
adeguate forme di tutela;
d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni che partecipano
a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal
Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica
istruzione, dal Ministero dell'universita' e della ricerca o dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali per la frequenza di
corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali
o paritarie o presso istituzioni accademiche.))
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E
ASSISTENZA SOCIALE
Art. 40
Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e
con le associazioni e le organizzazioni di volontariato,
predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in
strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi
dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi
diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a
provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di
sussistenza. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189)).
((1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato
agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che
dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il
soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e
regolamenti vigenti in materia)).
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere
autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel piu' breve tempo
possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai
servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e
l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i
requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni
con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative
che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze
alloggiative ed alimentari, nonche', ove possibile, all'offerta di
occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione
professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e
all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e
alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad alloggi
sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri
previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento
degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di
strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di
pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire
una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote
calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in
via definitiva.
5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189)).
((6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli
enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al
credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione)).
Art. 41
(Assistenza sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori
iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di
soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono
affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i
ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE
DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE
POLITICHE MIGRATORIE
Art. 42
(Misure di integrazione sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle
proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di
stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro
favore, nonche' in collaborazione con le autorita' o con enti
pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della
lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni
culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo
inserimento degli stranieri nella societa' italiana in particolare
riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunita'
di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle
amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle
possibilita' di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali,
ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione
sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le
biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e
materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di
origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente
iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno
delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in
qualita' di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai
diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di
convivenza in una societa' multiculturale e di prevenzione di
comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli
operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che
hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze
rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e
requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti
locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei
cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli
ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei
doveri dello straniero, e' istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento.
I1 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle
proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di
attivita' volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla
vita pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione
del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e
del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma
6, nonche' dell'esame delle problematiche relative alla condizione
degli stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della
Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri:
((a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti
nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni
che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;))
b) rappresentanti ((degli stranieri)) extracomunitari designati
dalle associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in numero
non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali
nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in
numero non inferiore a tre;
e) ((otto)) esperti designati rispettivamente dai Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
dell'interno, ((di grazia e giustizia,)) degli affari esteri, delle
finanze e dai Dipartimenti della solidarieta' sociale e delle pari
opportunita';
((f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due
designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e
quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;)).
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL).
((g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non
superiore a dieci.))
5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato un
supplente.
6. Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire, in analogia
con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con
competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle
leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori
extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di
costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei
consigli territoriali.
8. La partecipazione alla Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri
di cui al presente articolo e dei supplenti e' gratuita, con
esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro
che non siano dipendenti della pubblica amministrazione e non
risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.
Art. 43
(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni
comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza,
il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le
convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto
di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio, in condizioni di parita', dei diritti umani e delle
liberta' fondamentali in campo politico economico, sociale e
culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico
servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessita'
che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei
riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalita', lo discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di
fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto
a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalita';
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piu' svantaggiose
o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio,
all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-
assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalita';
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio
di un'attivita' economica legittimamente intrapresa da uno straniero
regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalita';
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata
e integrata dalla legge 9 dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11
maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che
produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche
indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad
una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione
religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta
ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri
che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori
appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo
etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad
una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli
atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei
cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri
dell'Unione europea presenti in Italia.
Art. 44
Azione civile contro la discriminazione
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)
((1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali,
etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o
religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria
per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la
rimozione degli effetti della discriminazione.)) ((38))
((2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))
((38))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38))
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38))
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38))
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38))
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38))
((8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla
condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle
controversie previste dal presente articolo e' punito ai sensi
dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.)) ((38))
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38))
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi
in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i
lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso puo' essere
presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentativi a livello nazionale. ((PERIODO SOPPRESSO
DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38))
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai
sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano
stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o
delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di
forniture, e' immediatamente comunicato dal pretore, secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione, alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la
concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o
creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il
beneficio e, nei casi piu' gravi, dispongono l'esclusione del
responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni,
con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio
del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e
di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
--------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in
vigore dello stesso."
Art. 45
(Fondo nazionale per le politiche migratorie)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il
Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al
finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e
46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al
netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, e'
stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000
milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999.
Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo
affluiscono altresi' le somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto del presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Il regolamento di attuazione disciplina le modalita' per la
presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione
e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle
materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali
relativi a proprie iniziative e attivita' concernenti l'immigrazione,
con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione
operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione,
alle attivita' culturali, formative, informative, di integrazione e
di promozione di pari opportunita'. I programmi sono adottati secondo
i criteri e le modalita' indicati dal regolamento di attuazione e
indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi
agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non
successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti
dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della
legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' destinato al finanziamento delle
politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico
tale destinazione e' disposta per l'intero ammontare delle predette
somme. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto
Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30
dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Art. 46
(Commissione per le politiche di integrazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari sociali e' istituita la Commissione per le politiche
di integrazione.
2. La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche
ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale
sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli
immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali
politiche nonche' di fornire risposta a quesiti posti dal Governo
concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli
interventi contro il razzismo.
3. La Commissione e' composta da rappresentanti del Dipartimento
per gli affari sociali ((e del Dipartimento per le pari
opportunita')) della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno, ((di grazia e
giustizia,))del lavoro e della previdenza sociale, della sanita',
della pubblica istruzione, nonche' da un numero massimo di dieci
esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale,
giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Ministro per la solidarieta' sociale. Il presidente della commissione
e' scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle
materie suddette ed e' collocato in posizione di fuori ruolo presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a
partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche
interessate a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati
l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita presso
il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nonche' i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri
della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda
avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il
funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 45,
comma 1, la Commissione puo' affidare l'effettuazione di studi e
ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli
ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e
stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di
pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri
compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione puo'
avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle
Regioni e degli enti locali.
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 47
(Abrogazioni)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogati:
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad
eccezione dell'art. 3;
c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50;
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3 All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
restano soppresse le parole:
"sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli Stati
di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni
previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di
sviluppo".
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni
ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo
unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 48
(Copertura finanziaria)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)
1. All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n.
40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il
1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno
1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire
50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire
20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998
e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 49
((Disposizioni finali e transitorie))
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)
1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo
1998, n. 40, del presente testo unico si provvede a dotare le
questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature
tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei
dati di identificazione personale nonche' delle operazioni necessarie
per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema
informativo della Direzione centrale della polizia criminale.
((1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello Stato
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo
3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui
all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda
con le modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo'
essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di
cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le
modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per
l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure
previste dal presente testo unico.))
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in
lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle
risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto
massimo di spesa ivi previsto.
((2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione
delle persone detenute o internate, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione
dei rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le
questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il
Dipartimento della pubblica sicurezza.))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 luglio 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
TURCO, Ministro per la
solidarieta' sociale
DINI, Ministro degli affari
esteri
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
FLICK, Ministro di grazia e
giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
BINDI, Ministro della sanita'
BERLINGUER, Ministro della
pubblica istruzione e
dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
BASSANINI, Ministro per la
funzione pubblica e gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK