DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61

 

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61

  Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul
lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
 
 Vigente al: 11-4-2012  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  97/81/CE, del Consiglio del 15 dicembre 1997,
relativa  all'accordo  quadro  sul  lavoro  a tempo parziale concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES;
  Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo
2 e l'allegato A;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunita' e
per la funzione pubblica;
                              E m a n a
il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1.  Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione puo' avvenire a
tempo pieno o a tempo parziale.
  2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
   ((a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1,
 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale
 fissato dai contratti collettivi applicati;))
b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a); c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno e' prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attivita' lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalita' indicate nelle lettere c) e d); e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno. ((3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
 all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
 modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie
 possono determinare condizioni e modalita' della prestazione
 lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti
collettivi nazionali possono, altresi', prevedere per specifiche figure
 o livelli professionali modalita' particolari di attuazione delle discipline
 rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.))


 ((4. Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368,
 e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
 e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere
 effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.))
 

Art. 2 Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale 1. Il contratto di lavoro a tempo parziale e' stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1. ((. . .))
Fatte salve eventuali piu' favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro e' altresi' tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare. 2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7.
                               Art. 3 
         Modalita' del rapporto di lavoro a tempo parziale. 
   Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche 
 
  1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, 
anche a tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto
legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro  ha  facolta'
di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto  a
quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo  2,  comma
2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4. 
  2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati 
nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di
lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in  relazione
alle quali si  consente  di  richiedere  ad  un  lavoratore  a  tempo
parziale  lo  svolgimento  di  lavoro   supplementare,   nonche'   le
conseguenze  del  superamento  delle  ore  di  lavoro   supplementare
consentite dai contratti collettivi stessi. 
  3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede 
il  consenso  del  lavoratore  interessato   ove   non   prevista   e
regolamentata dal contratto  collettivo.  Il  rifiuto  da  parte  del
lavoratore  non  puo'  integrare  in  nessun  caso  gli  estremi  del
giustificato motivo di licenziamento. 
  4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una 
percentuale di maggiorazione sull'importo della  retribuzione  oraria
globale di fatto, dovuta in relazione  al  lavoro  supplementare.  In
alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma  2,
lettera a), i contratti collettivi di cui al comma  2  possono  anche
stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore  supplementari
sugli istituti retributivi  indiretti  e  differiti  sia  determinata
convenzionalmente  mediante  l'applicazione  di   una   maggiorazione
forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola  ora  di  lavoro
supplementare. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS.  10  SETTEMBRE  2003,  N.
276. 
  5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche 
a tempo determinato, e'  consentito  lo  svolgimento  di  prestazioni
lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina
legale e contrattuale vigente ed eventuali  successive  modifiche  ed
integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a  tempo
pieno. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276. 
  7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, i 
contratti  collettivi  stipulati   dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale  possono,
nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9,  stabilire  clausole
flessibili relative  alla  variazione  della  collocazione  temporale
della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale  di
tipo verticale  o  misto  possono  essere  stabilite  anche  clausole
elastiche relative alla variazione  in  aumento  della  durata  della
prestazione lavorativa. I predetti contratti collettivi stabiliscono: 
   1) condizioni e modalita' in relazione alle quali il datore di 
lavoro puo' modificare la collocazione  temporale  della  prestazione
lavorativa; 
   2) condizioni e modalita' in relazioni alle quali il datore di 
lavoro  puo'  variare  in  aumento  la   durata   della   prestazione
lavorativa; 
   3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della durata della 
prestazione lavorativa. ((6)) 
  8. L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al 
comma 7 e nei termini, condizioni e modalita' ivi stabiliti, da parte
del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della
prestazione  lavorativa,  nonche'  di  modificare   la   collocazione
temporale della stessa, comporta in favore del prestatore  di  lavoro
un preavviso, fatte salve le intese fra le parti,  di  almeno  cinque
giorni lavorativi, nonche' il  diritto  a  specifiche  compensazioni,
nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti  collettivi  di
cui all'articolo 1, comma 3. ((6)) 
  9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro a 
tempo parziale  ai  sensi  del  comma  7  richiede  il  consenso  del
lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche
contestuale  al  contratto  di  lavoro,  reso,   su   richiesta   del
lavoratore, con l'assistenza di un  componente  della  rappresentanza
sindacale aziendale indicato  dal  lavoratore  medesimo.  L'eventuale
rifiuto del lavoratore  non  integra  gli  estremi  del  giustificato
motivo di licenziamento. 
  10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di 
clausole flessibili o elastiche ai sensi del  comma  7  e'  possibile
anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine. 
  11. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276. 
  12. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276. 
  13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276. 
  14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attivita' 
di  mediazione  fra  domanda   ed   offerta   di   lavoro,   di   cui
rispettivamente agli articoli 4  e  10  del  decreto  legislativo  23
dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori  interessati
ad offerte di lavoro a tempo parziale,  puntuale  informazione  della
disciplina prevista  dai  commi  3,  7,  8,  9,  10,  11,  12  e  13,
preventivamente alla stipulazione del  contratto  di  lavoro.  Per  i
soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo  23  dicembre
1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione  costituisce
comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui
al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10. 
  15. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 22, comma 4)
che  "Dalla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente   legge
riacquistano efficacia le disposizioni in  materia  di  contratto  di
lavoro a tempo parziale di cui all'articolo  3,  commi  7  e  8,  del
decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  61,  nel  testo  recato
dall'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." 
  "7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo  2,  comma  2,  le
parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel  rispetto
di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e  9,  concordare
clausole  flessibili  relative  alla  variazione  della  collocazione
temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di  lavoro  a  tempo
parziale di tipo verticale o misto  possono  essere  stabilite  anche
clausole elastiche relative alla variazione in aumento  della  durata
della prestazione lavorativa. I contratti collettivi,  stipulati  dai
soggetti  indicati  nell'articolo  1,  comma  3,   stabiliscono:   1)
condizioni e modalita' in relazione alle quali il  datore  di  lavoro
puo'  modificare  la   collocazione   temporale   della   prestazione
lavorativa; 2) condizioni e modalita'  in  relazioni  alle  quali  il
datore di lavoro puo' variare in aumento la durata della  prestazione
lavorativa; 3) i limiti massimi  di  variabilita'  in  aumento  della
durata della prestazione lavorativa. 
  8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di  variare
in  aumento  la  durata  della  prestazione  lavorativa,  nonche'  di
modificare la collocazione temporale della stessa comporta in  favore
del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese  tra  le
parti,  di  almeno  due  giorni  lavorativi,  nonche'  il  diritto  a
specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3." 
                               Art. 4.
                  Principio di non discriminazione

  1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta
previsti  dalla  legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale
non   deve  ricevere  un  trattamento  meno  favorevole  rispetto  al
lavoratore  a  tempo  pieno comparabile, intendendosi per tale quello
inquadrato   nello   stesso   livello   in   forza   dei  criteri  di
classificazione   stabiliti   dai   contratti   collettivi   di   cui
all'articolo  1,  comma  3,  per  il  solo motivo di lavorare a tempo
parziale.
  2.  L'applicazione  del  principio  di non discriminazione comporta
che:
    a)  il  lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti
di  un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto
riguarda  l'importo  della retribuzione oraria; la durata del periodo
di  prova  e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione
obbligatoria  e  facoltativa per maternita'; la durata del periodo di
conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul
lavoro,  malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela
della  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  nei  luoghi  di lavoro;
l'accesso  ad  iniziative di formazione professionale organizzate dal
datore  di  lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri
di  calcolo  delle  competenze  indirette  e  differite  previsti dai
contratti  collettivi  di  lavoro;  i diritti sindacali, ivi compresi
quelli  di  cui  al  titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive  modificazioni. I contratti collettivi di cui all'articolo
1,  comma  3,  possono provvedere a modulare la durata del periodo di
prova  e  quella  del periodo di conservazione del posto di lavoro in
caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro
a tempo parziale di tipo verticale;
    b)   il   trattamento   del   lavoratore  a  tempo  parziale  sia
riproporzionato  in  ragione  della ridotta entita' della prestazione
lavorativa   in  particolare  per  quanto  riguarda  l'importo  della
retribuzione  globale  e  delle singole componenti di essa; l'importo
della  retribuzione  feriale; l'importo dei trattamenti economici per
malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternita'.
Resta  ferma la facolta' per il contratto individuale di lavoro e per
i  contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere
che  la  corresponsione  ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti
retributivi,  in particolare a carattere variabile, sia effettuata in
misura piu' che proporzionale.
                               Art. 5 
       (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). 
 
  1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto 
di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale,  o  il  proprio
rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a  tempo  pieno,  non
costituisce giustificato motivo di licenziamento.  Su  accordo  delle
parti risultante da atto scritto ((...)) e' ammessa la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al
rapporto di lavoro a tempo parziale risultante  dalla  trasformazione
si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo. 
  2. Il contratto individuale puo' prevedere, in caso di assunzione 
di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza  in  favore  dei
lavoratori assunti  a  tempo  parziale  in  attivita'  presso  unita'
produttive site nello stesso ambito  comunale,  adibiti  alle  stesse
mansioni od a mansioni equivalenti rispetto  a  quelle  con  riguardo
alle quali e' prevista l'assunzione. 
  3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di 
lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione  al  personale  gia'
dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in  unita'  produttive
site nello  stesso  ambito  comunale,  anche  mediante  comunicazione
scritta in luogo accessibile a tutti nei locali  dell'impresa,  ed  a
prendere in considerazione le eventuali domande di  trasformazione  a
tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti
collettivi di cui all'articolo 1,  comma  3,  possono  provvedere  ad
individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione. 
  4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo 
parziale,   anche   a   tempo    determinato,    saranno    definiti,
compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti  di
Stato,  nell'ambito  della  riforma  del  sistema   degli   incentivi
all'occupazione. 
                               Art. 6
                         Criteri di computo
                   dei lavoratori a tempo parziale

  1.  In  tutte  le  ipotesi  in  cui, per disposizione di legge o di
contratto   collettivo,  si  renda  necessario  l'accertamento  della
consistenza   dell'organico,  i  lavoratori  a  tempo  parziale  sono
computati  nel  complesso  del  numero  dei  lavoratori dipendenti in
proporzione  all'orario  svolto, rapportato al tempo pieno cosi' come
definito   ai   sensi   dell'articolo   1;   ai  fini  di  cui  sopra
l'arrotondamento  opera  per le frazioni di orario eccedenti la somma
degli  orari  individuati  a  tempo  parziale corrispondente a unita'
intere di orario a tempo pieno.
  2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276)).
                               Art. 7
     ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276))
                               Art. 8
                              Sanzioni

  1.  Nel  contratto  di  lavoro a tempo parziale la forma scritta e'
richiesta  a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, e'
ammessa  la  prova  per testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725
del  codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a
tempo  parziale  del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore
potra'  essere  dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto
di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della
scrittura  sia  giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle
retribuzioni   dovute   per   le   prestazioni   effettivamente  rese
antecedentemente alla data suddetta.
  2.  L'eventuale  mancanza  o indeterminatezza nel contratto scritto
delle  indicazioni  di  cui  all'articolo 2, comma 2, non comporta la
nullita'   del   contratto   di  lavoro  a  tempo  parziale.  Qualora
l'omissione  riguardi  la  durata  della  prestazione  lavorativa, su
richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza fra le
parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi
la  sola  collocazione  temporale  dell'orario, il giudice provvede a
determinare  le  modalita' temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa  a  tempo  parziale  con  riferimento  alle previsioni dei
contratti  collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza,
con  valutazione  equitativa,  tenendo  conto  in  particolare  delle
responsabilita'  familiari  del  lavoratore  interessato,  della  sua
necessita' di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale  mediante  lo  svolgimento  di  altra  attivita' lavorativa,
nonche'   delle  esigenze  del  datore  di  lavoro.  Per  il  periodo
antecedente  la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha
in  entrambi  i  casi  diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta,
alla   corresponsione   di   un  ulteriore  emolumento  a  titolo  di
risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel
corso  del  successivo  svolgimento  del  rapporto, e' fatta salva la
possibilita'   di   concordare  per  iscritto  clausole  elastiche  o
flessibili  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso
all'autorita'  giudiziaria,  le controversie di cui al presente comma
ed  al  comma  1  possono  essere,  risolte  mediante le procedure di
conciliazione  ed  eventualmente  di arbitrato previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.
  2-bis.  Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui
all'articolo  3,  comma  7,  senza  il  rispetto  di quanto stabilito
dall'articolo  3,  commi  7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di
lavoro  il  diritto,  in  aggiunta  alla  retribuzione  dovuta,  alla
corresponsione  di  un  ulteriore emolumento a titolo di risarcimento
del danno.
  2-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247)).
 3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto
di  precedenza  di  cui  all'articolo  5,  comma  2, il lavoratore ha
diritto  al  risarcimento  del  danno  in  misura corrispondente alla
differenza  fra  l'importo  della retribuzione percepita e quella che
gli  sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno
nei sei mesi successivi a detto passaggio.
  4.  La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro,
di   cui   all'articolo   2,   comma  1,  secondo  periodo,  comporta
l'applicazione  di una sanzione amministrativa di lire trentamila per
ciascun   lavoratore   interessato  ed  ogni  giorno  di  ritardo.  I
corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la
disoccupazione   dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS).
                               Art. 9.
                      Disciplina previdenziale

  1.  La  retribuzione  minima  oraria, da assumere quale base per il
calcolo  dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo
parziale,   si   determina   rapportando   alle  giornate  di  lavoro
settimanale   ad  orario  normale  il  minimale  giornaliero  di  cui
all'articolo   7   del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
e  dividendo  l'importo  cosi'  ottenuto  per  il numero delle ore di
orario   normale   settimanale   previsto  dal  contratto  collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
  2.  Gli  assegni  per  il nucleo familiare spettano ai lavoratori a
tempo  parziale  per  l'intera  misura settimanale in presenza di una
prestazione  lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo
di  ventiquattro  ore.  A  tal  fine sono cumulate le ore prestate in
diversi  rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni
giornalieri   quante   sono  le  giornate  di  lavoro  effettivamente
prestate,  qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
Qualora  non  si  possa  individuare  l'attivita'  principale per gli
effetti  dell'articolo  20  del testo unico delle norme sugli assegni
familiari,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio  1955,  n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il
nucleo  familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS. Il comma 2
dell'articolo  26  del citato testo unico e' sostituito dal seguente:
"Il  contributo  non  e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli
assegni a norma dell'articolo 2.".
  3.  La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli
infortuni  sul  lavoro  e  le malattie professionali dei lavoratori a
tempo  parziale  e' uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla
contrattazione  collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a
tempo  pieno. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria
in  relazione  alla  durata normale annua della prestazione di lavoro
espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base
di  calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma e'
stabilita con le modalita' di cui al comma 1.
  4.  Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in  rapporto  di  lavoro  a tempo parziale e viceversa, ai fini della
determinazione  dell'ammontare del trattamento di pensione si computa
per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e
proporzionalmente   all'orario   effettivamente  svolto  l'anzianita'
inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
                              Art. 10.
           Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro
           alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  2, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  le  disposizioni  del  presente  decreto si
applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro
alle  dipendenze  delle  amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle  contenute  negli  articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e
comunque  fermo  restando quanto previsto da disposizioni speciali in
materia  ed,  in particolare, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996,  n. 662, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dall'articolo   22   della   legge   23  dicembre  1998,  n.  448,  e
dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
                              Art. 11.
                             Abrogazioni

  1. Sono abrogati:
    a)  l'articolo  5  del  decreto-legge  30  ottobre  1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
    b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, limitatamente alle parole: "alla data di entrata
in   vigore  del  presente  decreto  ovvero  sulla  base  di  accordi
collettivi  di  gestione di eccedenze di personale che contemplino la
trasformazione  di  contratti  di  lavoro  da  tempo  pieno  a  tempo
parziale",  nonche'  l'articolo  13,  comma  7, della legge 24 giugno
1997, n. 196.
                              Art. 12.
                              Verifica

  1.  Entro  il  31  dicembre  2000  il  Ministro  del lavoro e della
previdenza  sociale  procede  ad  una verifica, con le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
dettate  dal  presente  decreto legislativo, con particolare riguardo
alle  previsioni  dell'articolo  3,  comma  2,  in  materia di lavoro
supplementare e all'esigenza di controllare le ricadute occupazionali
delle   misure   di   incentivazione   introdotte,   anche   ai  fini
dell'eventuale  esercizio  del  potere  legislativo  delegato  di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Toia,  Ministro  per  le  politiche
                                  comunitarie
                                  Salvi,  Ministro del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
                                  Diliberto, Ministro della giustizia
                                  Amato,  Ministro  del  tesoro,  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  Balbo,   Ministro   per   le   pari
                                  opportunita'
                                  Bassanini, Ministro per la funzione
                                  pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
                             Art. 12-bis

  ((1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti
 da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita'
 lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,
 accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unita'
sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla
 trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a
 tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo
 parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo
 pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu'
 favorevoli per il prestatore di lavoro. 2. In caso di patologie oncologiche
 riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche'
 nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con
 totale e permanente inabilita' lavorativa, che assuma connotazione di gravita'
 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale
 e' stata riconosciuta una percentuale di invalidita' pari al 100 per cento, con
 necessita' di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti
 quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto
 del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e' riconosciuta la priorita' della
 trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 3. In caso
 di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di eta' non
 superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi
 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' riconosciuta la priorita' alla
 trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale))
.
                             Art. 12-ter
                     (((Diritto di precedenza). 
1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo
 pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza
 nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle
 stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle
 oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale))
.

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368

  Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.
 
 Vigente al: 6-4-2012  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
relativa  all'accordo  quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP;
  Vista  la  legge  29  dicembre  2000,  n.  422, ed, in particolare,
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 giugno 2001;
  Acquisiti  i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 9 agosto 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie, del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Apposizione del termine

  01.  Il  contratto  di  lavoro subordinato e' stipulato di regola a
tempo indeterminato.
  1.  E'  consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla durata del
contratto  di  lavoro  subordinato  a  fronte di ragioni di carattere
tecnico,   produttivo,  organizzativo  o  sostitutivo 
((, anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro)). 2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma l. 3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.
                               Art. 2
          Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i
                        servizi aeroportuali

  1.  E'  consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla durata del
contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da
aziende   di  trasporto  aereo  o  da  aziende  esercenti  i  servizi
aeroportuali  ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi
di  terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per
un  periodo  massimo  complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed
ottobre  di  ogni  anno,  e  di quattro mesi per periodi diversamente
distribuiti  e  nella percentuale non superiore al quindici per cento
dell'organico  aziendale  che,  al  1  gennaio  dell'anno  a  cui  le
assunzioni   si  riferiscono,  risulti  complessivamente  adibito  ai
servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale puo'
essere   aumentata   da  parte  delle  aziende  esercenti  i  servizi
aeroportuali,  previa  autorizzazione della direzione provinciale del
lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le
organizzazioni    sindacali   provinciali   di   categoria   ricevono
comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di
cui al presente articolo.
  ((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando
 l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei
 settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi,
compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per
periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore
 al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno
 cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali
di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da
 parte delle aziende di cui al presente comma.))
                               Art. 3
                               Divieti

  1.  L'apposizione  di  un  termine  alla  durata di un contratto di
lavoro subordinato non e' ammessa:
    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
    b)  salva  diversa  disposizione  degli accordi sindacali, presso
unita'  produttive  nelle  quali  si  sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti  alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
a  tempo  determinato,  salvo  che  tale  contratto  sia concluso per
provvedere  a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso
ai  sensi  dell'articolo  8,  comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
    c)   presso  unita'  produttive  nelle  quali  sia  operante  una
sospensione  dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al
trattamento  di  integrazione  salariale,  che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; ((1))
    d)   da  parte  delle  imprese  che  non  abbiano  effettuato  la
valutazione   dei   rischi  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito con modificazioni dalla
L.  31  luglio  2002, n. 172, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 1)
che  "La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del
decreto  legislativo  6  settembre  2001, n. 368, deve intendersi nel
senso  che  il  divieto  ivi  previsto di procedere ad assunzioni con
contratti a termine presso unita' produttive nelle quali sia operante
una  sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto
al  trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si
applica   nell'ipotesi   di   cui   all'articolo   5,  comma  5,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
                               Art. 4.
                      Disciplina della proroga

  1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il
consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del
contratto  sia  inferiore  a  tre  anni. In questi casi la proroga e'
ammessa  una  sola  volta e a condizione che sia richiesta da ragioni
oggettive  e  si  riferisca  alla  stessa attivita' lavorativa per la
quale  il  contratto  e'  stato  stipulato  a  tempo determinato. Con
esclusivo  riferimento  a  tale  ipotesi  la  durata  complessiva del
rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni.
  2.  L'onere  della  prova  relativa  all'obiettiva  esistenza delle
ragioni  che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso e' a
carico del datore di lavoro.
                             Art. 4-bis
      (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la
         violazione delle norme in materia di apposizione e
                      di proroga del termine).

  1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate
in  giudicato,  in  caso di violazione delle disposizioni di cui agli
articoli  1,  2  e  4,  il  datore  di  lavoro e' tenuto unicamente a
indennizzare  il  prestatore  di  lavoro con un'indennita' di importo
compreso  tra  un  minimo  di  2,5  ed  un  massimo di sei mensilita'
dell'ultima  retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri
indicati  nell'articolo  8  della  legge  15  luglio  1966, n. 604, e
successive modificazioni. ((6))
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
  La  Corte  costituzionale,  con sentenza 8 - 14 luglio 2009, n. 214
(in  G.U.  1a s.s. 22/07/2009, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  4-bis  del decreto legislativo 6 settembre
2001,   n.   368  (Attuazione  della  direttiva  1999/70/CE  relativa
all'accordo   quadro   sul   lavoro   a  tempo  determinato  concluso
dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dal  CES),  introdotto dall'art. 21, comma
1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per  lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
                               Art. 5.
      Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti

  1.  Se  il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine
inizialmente   fissato   o   successivamente   prorogato   ai   sensi
dell'articolo  4,  il  datore  di lavoro e' tenuto a corrispondere al
lavoratore  una  maggiorazione  della retribuzione per ogni giorno di
continuazione  del  rapporto  pari  al venti per cento fino al decimo
giorno   successivo,   al  quaranta  per  cento  per  ciascun  giorno
ulteriore.
  2.  Se  il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in
caso  di  contratto di durata inferiore a sei mesi nonche' decorso il
periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo
giorno   negli   altri  casi,  il  contratto  si  considera  a  tempo
indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
  3.  Qualora  il  lavoratore  venga  riassunto  a  termine, ai sensi
dell'articolo  1,  entro  un  periodo  di  dieci giorni dalla data di
scadenza  di  un  contratto  di  durata fino a sei mesi, ovvero venti
giorni  dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai
sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
  4.  Quando  si  tratta  di  due  assunzioni  successive  a termine,
intendendosi  per  tali  quelle  effettuate senza alcuna soluzione di
continuita', il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato
dalla data di stipulazione del primo contratto.
  4-bis.  Ferma restando la disciplina della successione di contratti
di  cui  ai  commi precedenti ((e fatte salve diverse disposizioni di 
contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale))
, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti puo' essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche' nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. (3) 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attivita' stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonche' di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative. 4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu' contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza ((, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi
stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni
 sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,))

nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attivita' stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita' stagionali. 4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma 43) che "In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 42: a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo".
                               Art. 6.
                  Principio di non discriminazione

  1.  Al  prestatore  di  lavoro  con  contratto  a tempo determinato
spettano   le  ferie  e  la  gratifica  natalizia  o  la  tredicesima
mensilita',  il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento
in   atto  nell'impresa  per  i  lavoratori  con  contratto  a  tempo
indeterminato  comparabili,  intendendosi  per tali quelli inquadrati
nello   stesso  livello  in  forza  dei  criteri  di  classificazione
stabiliti  dalla  contrattazione  collettiva,  ed  in  proporzione al
periodo   lavorativo  prestato  sempre  che  non  sia  obiettivamente
incompatibile con la natura del contratto a termine.
                               Art. 7.
                             Formazione

  1.  Il  lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovra'
ricevere  una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche
delle  mansioni  oggetto  del  contratto, al fine di prevenire rischi
specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
  2.  I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulati  dai
sindacati  comparativamente  piu'  rappresentativi  possono prevedere
modalita' e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a
tempo   determinato  ad  opportunita'  di  formazione  adeguata,  per
aumentarne  la  qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne
la mobilita' occupazionale.
                               Art. 8.
                         Criteri di computo

  1.  Ai  fini  di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n.
300,  i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili
ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.
                               Art. 9.
                            Informazioni

  1.  I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulati  dai
sindacati   comparativamente   piu'  rappresentativi  definiscono  le
modalita'  per  le  informazioni  da  rendere  ai  lavoratori a tempo
determinato  circa  i  posti  vacanti  che  si rendessero disponibili
nell'impresa,  in  modo  da  garantire loro le stesse possibilita' di
ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.
  2.  I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono
modalita'   e   contenuti   delle   informazioni   da   rendere  alle
rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato
nelle aziende.
                               Art. 10 
                 Esclusioni e discipline specifiche 
 
  1. Sono esclusi dal campo  di  applicazione  del  presente  decreto
legislativo in quanto gia' disciplinati da specifiche normative: 
    a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge  24  giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni; 
    b) i contratti di formazione e lavoro; 
    c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie contrattuali
legate a  fenomeni  di  formazione  attraverso  il  lavoro  che,  pur
caratterizzate dall'apposizione  di  un  termine,  non  costituiscono
rapporti di lavoro. 
  c-bis) i richiami in servizio del personale  volontario  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo  6,  comma
1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  non  costituiscono
rapporti di impiego con l'Amministrazione. 
  2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i
rapporti di lavoro tra i datori  di  lavoro  dell'agricoltura  e  gli
operai a tempo determinato  cosi'  come  definiti  dall'articolo  12,
comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 
  3. Nei settori del turismo  e  dei  pubblici  esercizi  e'  ammessa
l'assunzione diretta  di  manodopera  per  l'esecuzione  di  speciali
servizi di  durata  non  superiore  a  tre  giorni,  determinata  dai
contratti collettivi stipulati con i  sindacati  locali  o  nazionali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative  sul  piano
nazionale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5)). Tali
rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente  decreto
legislativo. 
  4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5,  comma  4-bis,  e''
consentita  la  stipulazione  di  contratti   di   lavoro   a   tempo
determinato, purche' di durata non superiore a  cinque  anni,  con  i
dirigenti, i quali possono comunque recedere  da  essi  trascorso  un
triennio e osservata la disposizione dell'articolo  2118  del  codice
civile. Tali rapporti sono esclusi  dal  campo  di  applicazione  del
presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni
di cui agli articoli 6 e 8. 
  4-bis.  Stante  quanto  stabilito   dalle   disposizioni   di   cui
all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e
successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3
maggio  1999,  n.  124,  e  all'articolo  6,  comma  5,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   sono   altresi'   esclusi
dall'applicazione  del  presente  decreto   i   contratti   a   tempo
determinato  stipulati  per  il  conferimento  delle  supplenze   del
personale docente ed ATA, considerata la necessita' di  garantire  la
costante erogazione del servizio scolastico  ed  educativo  anche  in
caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con  rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato.  In  ogni  caso
non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto. 
  5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano
il  commercio  di  esportazione,  importazione  ed  all'ingresso   di
prodotti ortofrutticoli. 
  6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma  2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo  10  della  legge  8
marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23  dicembre  2000,
n. 388. 
  7. La individuazione, anche  in  misura  non  uniforme,  di  limiti
quantitativi di utilizzazione dell'istituto  del  contratto  a  tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e'  affidata
ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati  dai  sindacati
comparativamente piu' rappresentativi. Sono in ogni  caso  esenti  da
limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: 
    a) nella fase di avvio di  nuove  attivita'  per  i  periodi  che
saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di  lavoro  anche
in misura non  uniforme  con  riferimento  ad  aree  geografiche  e/o
comparti merceologici; 
    b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalita',  ivi
comprese le attivita' gia' previste nell'elenco allegato  al  decreto
del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni; 
    c)  per   specifici   spettacoli   ovvero   specifici   programmi
radiofonici o televisivi; 
    d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni . 
  8. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247. 
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247. (4) 
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247. (4) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2008  -  4  marzo
2008, n. 44 (in G.U. 1a  s.s.  12/03/2008,  n.  12  )  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10,  nonche'
dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre  2001,  n.
368  (Attuazione  della  direttiva  1999/70/CE  relativa  all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES) nella parte in cui abroga  l'articolo  23,  comma  2,  della
legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del  mercato
del lavoro)". 
                              Art. 11.
                Abrogazioni e disciplina transitoria

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono  abrogate  la  legge  18  aprile  1962,  n.  230,  e  successive
modificazioni,  l'articolo  8-bis  della  legge 25 marzo 1983, n. 79,
l'articolo  23  della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' tutte le
disposizioni  di  legge  che  sono  comunque incompatibili e non sono
espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.((4))
  2.  In  relazione  agli  effetti  derivanti dalla abrogazione delle
disposizioni  di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi
nazionali  di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata
legge  n.  56  del  1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve
diverse  intese,  la  loro  efficacia  fino alla data di scadenza dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.((4))
  3.  I  contratti individuali definiti in attuazione della normativa
previgente,   continuano  a  dispiegare  i  loro  effetti  fino  alla
scadenza.
  4.  Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione
musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non
si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.
--------------
AGGIORNAMENTO (4)
  La  Corte  costituzionale,  con sentenza 25 febbraio 2008 - 4 marzo
2008,  n.  44  (in  G.U.  1a  s.s.  12/03/2008, n. 12 ) ha dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, nonche'
dell'art.  11,  comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368  (Attuazione  della  direttiva  1999/70/CE  relativa  all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal  CES)  nella  parte  in  cui abroga l'articolo 23, comma 2, della
legge  28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato
del lavoro)".
  Ha  inoltre  dichiarato  "l'illegittimita' costituzionale dell'art.
11,  comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nella
parte  in cui detta la disciplina transitoria in riferimento all'art.
23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56."
                              Art. 12.
                           S a n z i o n i

  1.  Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo
6, il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da L.
50.000  (pari  a  25,82  euro)  a L. 300.000 (pari a 154,94 euro). Se
l'inosservanza  si  riferisce a piu' di cinque lavoratori, si applica
la  sanzione  amministrativa  da L. 300.000 (pari a 154,94 euro) a L.
2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 settembre 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Ruggiero, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
 Vigente al: 6-4-2012  

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  47,  comma  1,  della legge 6 marzo 1998, n. 40,
recante  delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo
contenente   il   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  gli
stranieri,  nel  quale  devono essere riunite e coordinate tra loro e
con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche
a  tal  fine  necessarie,  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
stranieri   contenute   nel  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non
compatibili  con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998,
le  disposizioni  della  legge  30  dicembre  1986,  n. 943, e quelle
dell'articolo  3,  comma  13,  della  legge  8  agosto  1995  n. 335,
compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1998;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  del  Ministro degli affari
esteri,  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il Ministro di
grazia  e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  con  il  Ministro  della  sanita', con il
Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  con  il  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  e con il Ministro per la funzione pubblica e gli
affari regionali;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                      (Ambito di applicazione)
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

  1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo
comma,  della  Costituzione,  si  applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e
agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
  ((2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme
di attuazione dell'ordinamento comunitario)).
  3.  Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero
ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal
presente  testo  unico.  Sono  fatte  salve  le disposizioni interne,
comunitarie  e  internazionali  piu'  favorevoli comunque vigenti nel
territorio dello Stato.
  4.  Nelle  materie  di  competenza  legislativa  delle  regioni, le
disposizioni   del   presente   testo  unico  costituiscono  principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo 117 della Costituzione. Per le
materie  di  competenza  delle  regioni  a  statuto  speciale e delle
province  autonome,  esse  hanno  il  valore di norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
  5.  Le  disposizioni  del  presente  testo  unico  non si applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di
guerra.
  6.  Il  regolamento  di  attuazione  del  presente  testo unico, di
seguito  denominato  regolamento  di  attuazione, e' emanato ai sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo
1998, n. 40.
  7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma
6  e'  trasmesso  al  Parlamento  per l'acquisizione del parere delle
Commissioni  competenti  per  materia,  che si esprimono entro trenta
giorni.  Decorso  tale  termine,  il  regolamento e' emanato anche in
mancanza del parere.
                               Art. 2
                 (Diritti e doveri dello straniero)
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2
               legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

  1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello  Stato  sono  riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana  previsti  dalle  norme  di  diritto interno, dalle convenzioni
internazionali  in  vigore  e  dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti.
  2.  Lo  straniero  regolarmente  soggiornante  nel territorio dello
Stato  gode  dei  diritti  in  materia civile attribuiti al cittadino
italiano,  salvo  che  le  convenzioni  internazionali  in vigore per
l'Italia  e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi
in  cui  il  presente  testo  unico  o  le convenzioni internazionali
prevedano  la condizione di reciprocita', essa e' accertata secondo i
criteri e le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
  3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL
n.  143  del  24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n.
158,   garantisce   a   tutti  i  lavoratori  stranieri  regolarmente
soggiornanti  nel  suo  territorio  e  alle  loro famiglie parita' di
trattamento  e  piena  uguaglianza  di diritti rispetto ai lavoratori
italiani.
  4.  Lo  straniero  regolarmente  soggiornante  partecipa  alla vita
pubblica locale.
  5.  Allo  straniero  e'  riconosciuta parita' di trattamento con il
cittadino  relativamente  alla  tutela  giurisdizionale dei diritti e
degli   interessi   legittimi,   nei   rapporti   con   la   pubblica
amministrazione  e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge.
  6.  Ai  fini  della  comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti  l'ingresso,  il  soggiorno e l'espulsione, gli atti sono
tradotti,  anche  sinteticamente,  in  una  lingua  comprensibile  al
destinatario,  ovvero,  quando  cio'  non sia possibile, nelle lingue
francese,  inglese  o  spagnola,  con  preferenza per quella indicata
dall'interessato.
  7.  La  protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti  dalle  norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino
motivate   e  gravi  ragioni  attinenti  alla  amministrazione  della
giustizia  e  alla  tutela  dell'ordine  pubblico  e  della sicurezza
nazionale,  ogni  straniero presente in Italia ha diritto di prendere
contatto  con  le autorita' del Paese di cui e' cittadino e di essere
in   cio'   agevolato  da  ogni  pubblico  ufficiale  interessato  al
procedimento.   L'autorita'   giudiziaria,  l'autorita'  di  pubblica
sicurezza   e  ogni  altro  pubblico  ufficiale  hanno  l'obbligo  di
informare,  nei  modi  e  nei  termini  previsti  dal  regolamento di
attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina del
Paese  a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano
proceduto  ad  adottare  nei  confronti  di  costui  provvedimenti in
materia di liberta' personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato,  di  tutela  dei  minori di status personale ovvero in caso di
decesso  dello  straniero  o  di ricovero ospedaliero urgente e hanno
altresi' l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e
oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti
per  motivi  previsti  dalla  legge.  Non  si  fa luogo alla predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una
domanda  di  asilo,  di  stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo
status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
  8.  Gli  accordi  internazionali  stipulati per le finalita' di cui
all'articolo  11,  comma  4,  possono stabilire situazioni giuridiche
piu'  favorevoli  per  i cittadini degli Stati interessati a speciali
programmi  di  cooperazione  per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine.
  9. Lo straniero presente nel territorio italiano e' comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
                             Art. 2-bis
       (( (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) ))

  ((1. E' istituito il Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito
denominato "Comitato".
 2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente
del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, ed e' composto dai Ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a
quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma
designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome.
 3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, e'
istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero
dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli
affari regionali, per le pari opportunita', per il coordinamento
delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle
attivita' produttive, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole
e forestali, per i beni e le attivita' culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli
italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di
esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra
pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonche' degli enti e delle
associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
 4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con
il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalita'
di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri.))
                               Art. 3
                        Politiche migratorie
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

  1.  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati,  il  Consiglio  nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente
attivi  nell'assistenza  e  nell'integrazione  degli  immigrati  e le
organizzazioni  dei  lavoratori  e  dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative  sul  piano nazionale, predispone ogni tre anni salva
la  necessita'  di  un  termine piu' breve il documento programmatico
relativo  alla  politica  dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel
territorio  dello  Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento.  Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro
parere   entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   del  documento
programmatico.  Il  documento programmatico e' emanato, tenendo conto
dei  pareri  ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed
e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
Ministro   dell'Interno   presenta   annualmente  al  Parlamento  una
relazione   sui   risultati   raggiunti  attraverso  i  provvedimenti
attuativi del documento programmatico.
  2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che
lo  Stato  italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri
dell'Unione  europea,  con  le  organizzazioni internazionali, con le
istituzioni  comunitarie  e  con  organizzazioni  non governative, si
propone  di  svolgere  in  materia di immigrazione, anche mediante la
conclusione  di  accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresi'
le  misure  di  carattere  economico  e  sociale  nei confronti degli
stranieri  soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che
non debbono essere disciplinate con legge.
  3.  Il  documento  individua  inoltre  i  criteri  generali  per la
definizione  dei  flussi  di  ingresso  nel  territorio  dello Stato,
delinea  gli  interventi  pubblici  volti  a  favorire  le  relazioni
familiari,  l'inserimento  sociale  e  l'integrazione culturale degli
stranieri  residenti in Italia, nel rispetto delle diversita' e delle
identita'  culturali  delle  persone,  purche'  non  confliggenti con
l'ordinamento  giuridico,  e  prevede ogni possibile strumento per un
positivo reinserimento nei Paesi di origine.
  4.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il  Comitato  di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  2,  la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,   n.  281,  e  le  competenti  Commissioni  parlamentari,  sono
annualmente  definite,  entro  il  termine  del 30 novembre dell'anno
precedente  a  quello  di  riferimento  del  decreto,  sulla base dei
criteri  generali  individuati  nel documento programmatico, le quote
massime  di  stranieri  da  ammettere  nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro  autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle
misure  di  protezione  temporanea  eventualmente  disposte  ai sensi
dell'articolo  20.  Qualora  se  ne ravvisi l'opportunita', ulteriori
decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed
i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il
limite  delle  quote  predette.  In caso di mancata pubblicazione del
decreto  di  programmazione  annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri  puo'  provvedere  in  via transitoria, con proprio decreto,
((entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo
decreto emanato)).
  5.   Nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni  e  dotazioni  di
bilancio,  le  regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali
adottano  i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo
di   rimuovere  gli  ostacoli  che  di  fatto  impediscono  il  pieno
riconoscimento  dei  diritti  e  degli  interessi  riconosciuti  agli
stranieri  nel  territorio  dello  Stato,  con particolare riguardo a
quelli  inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
  6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
adottare  di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  si provvede
all'istituzione  di  Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui
siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato,
la  Regione,  gli  enti locali, gli enti e le associazioni localmente
attivi   nel   soccorso   e   nell'assistenza   agli   immigrati,  le
organizzazioni  dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di
analisi  delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a
livello locale.
  6-bis.  Fermi  restando  i  trattamenti  dei  dati  previsti per il
perseguimento  delle  proprie  finalita'  istituzionali, il Ministero
dell'interno  espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  le
attivita'  di  raccolta  di  dati  a  fini  statistici  sul  fenomeno
dell'immigrazione    extracomunitaria    per   tutte   le   pubbliche
amministrazioni interessate alle politiche migratorie.
  7.   Nella  prima  applicazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 e' predisposto
entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge 6
marzo  1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono
adottati i decreti di cui al comma 4.
  8.  Lo  schema  del  documento  programmatico  di cui al comma 7 e'
trasmesso   al   Parlamento   per  l'acquisizione  del  parere  delle
Commissioni  competenti  per  materia,  che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza
del parere.

TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E
L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO I
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO

                               Art. 4
                 Ingresso nel territorio dello Stato
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)

  1.  L'ingresso  nel  territorio  dello  Stato  e'  consentito  allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e
del  visto  d'ingresso,  salvi  i casi di esenzione, e puo' avvenire,
salvi  i  casi  di  forza  maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti.
  2.   Il  visto  di  ingresso  e'  rilasciato  dalle  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza  dello  straniero.  Per  soggiorni non superiori a tre mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e  consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi,
dalle   autorita'   diplomatiche   o   consolari   di   altri  Stati.
Contestualmente   al  rilascio  del  visto  di  ingresso  l'autorita'
diplomatica   o   consolare  italiana  consegna  allo  straniero  una
comunicazione  scritta  in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,
in  inglese,  francese,  spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri  dello  straniero  relativi  all'ingresso  ed  al soggiorno in
Italia.  Qualora  non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
in   vigore   per   procedere  al  rilascio  del  visto,  l'autorita'
diplomatica  o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua
a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo.  In  deroga  a  quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.
241,  e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine
pubblico  il  diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le  domande  di  visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26,
27,  28,  29,  36  e  39.  La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta  o  di  false  attestazioni  a sostegno della domanda di
visto  comporta  automaticamente, oltre alle relative responsabilita'
penali,   l'inammissibilita'  della  domanda.  Per  lo  straniero  in
possesso  di  permesso  di  soggiorno  e'  sufficiente,  ai  fini del
reingresso  nel  territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorita' di frontiera.
  3.  Ferme  restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
l'Italia,  in  armonia  con  gli  obblighi  assunti  con l'adesione a
specifici  accordi internazionali, consentira' l'ingresso nel proprio
territorio  allo  straniero  che  dimostri  di  essere in possesso di
idonea  documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del
soggiorno,   nonche'   la  disponibilita'  di  mezzi  di  sussistenza
sufficienti  per  la  durata  del  soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi  di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel
Paese  di  provenienza.  I  mezzi  di  sussistenza  sono definiti con
apposita  direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei
criteri  indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo
3,  comma  1.  Non e' ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali  requisiti  o  che  sia  considerato  una  minaccia per l'ordine
pubblico  o  la  sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia  abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli
alle  frontiere  interne e la libera circolazione delle persone o che
risulti  condannato,  anche  ((con sentenza non definitiva, compresa
quella adottata))  a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai  sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
previsti  dall'articolo  380,  commi  1  e 2, del codice di procedura
penale  ovvero  per  reati  inerenti  gli  stupefacenti,  la liberta'
sessuale,  il  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina  verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o  per  reati  diretti  al  reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione  o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare   in   attivita'  illecite.  ((Impedisce l'ingresso dello
straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per
uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III,
sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela
del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice
penale)).  Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento
familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando
rappresenti  una  minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o
la  sicurezza  dello  Stato  o  di uno dei Paesi con i quali l'Italia
abbia  sottoscritto  accordi  per  la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
  4.  L'ingresso  in  Italia  puo'  essere  consentito  con visti per
soggiorni  di  breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni
di  lunga  durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso  di  soggiorno  in  Italia con motivazione identica a quella
menzionata  nel  visto.  Per  soggiorni  inferiori a tre mesi saranno
considerati  validi  anche  i motivi esplicitamente indicati in visti
rilasciati  da  autorita'  diplomatiche o consolari di altri Stati in
base  a  specifici  accordi  internazionali sottoscritti e ratificati
dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
  5.  Il  Ministero  degli  affari  esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione   alle   competenti   Commissioni   parlamentari,  ogni
opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi
i  cui  cittadini  siano  soggetti  ad  obbligo  di  visto,  anche in
attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
  6.  Non  possono  fare  ingresso  nel territorio dello Stato e sono
respinti  dalla  frontiera  gli  stranieri espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di
divieto  di  ingresso,  gli  stranieri  che  debbono essere espulsi e
quelli   segnalati,   anche   in   base   ad  accordi  o  convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della
non  ammissione  per  gravi  motivi  di ordine pubblico, di sicurezza
nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
  7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli adempimenti
e delle formalita' prescritti con il regolamento di attuazione.
                             Art. 4-bis
                  (( (Accordo di integrazione). ))

  ((1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con
integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei
cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori
sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a
partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'.
 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la
sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla
presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai
sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per
crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di
integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del permesso di
soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta
condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La
perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di
soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato,
eseguita dal questore secondo le modalita' di cui all'articolo 13,
comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di
soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea,
nonche' dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che
ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
 3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).
                               Art. 5 
                        Permesso di soggiorno 
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5) 
 
  1. Possono soggiornare nel territorio  dello  Stato  gli  stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che  siano  muniti  di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in  corso
di validita', a norma  del  presente  testo  unico  o  che  siano  in
possesso di permesso di soggiorno o  titolo  equipollente  rilasciato
dalla competente  autorita'  di  uno  Stato  appartenente  all'Unione
europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 
  2. Il permesso di  soggiorno  deve  essere  richiesto,  secondo  le
modalita' previste nel regolamento di attuazione, al  questore  della
provincia in cui lo straniero si trova entro otto  giorni  lavorativi
dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le
attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo'  prevedere  speciali  modalita'  di
rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di  turismo,  di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per  l'esercizio
delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in  case  di
cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
  2-bis. Lo straniero  che  richiede  il  permesso  di  soggiorno  e'
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. (6) 
  2-ter. La richiesta di  rilascio  e  di  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un  contributo,  il  cui
importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200  euro  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi'  le  modalita'  del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della  disposizione  di
cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento  del
contributo per il rilascio ed il rinnovo del  permesso  di  soggiorno
per asilo, per richiesta di asilo, per  protezione  sussidiaria,  per
motivi umanitari. 
  3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di
lavoro e' quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti  stabiliti
dal presente testo unico  o  in  attuazione  degli  accordi  e  delle
convenzioni internazionali in vigore. La  durata  non  puo'  comunque
essere: 
   a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; 
   b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189; 
   c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di  un  corso
per studio o per formazione debitamente certificata; il  permesso  e'
tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; 
   d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189; 
   e) superiore alle  necessita'  specificamente  documentate,  negli
altri casi consentiti dal presente testo unico o dal  regolamento  di
attuazione. 
  3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'  rilasciato
a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di  cui
all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno  per
lavoro e' quella prevista dal contratto di soggiorno e  comunque  non
puo' superare: 
   a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro  stagionale,  la
durata complessiva di nove mesi; 
   b) in relazione ad un contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato, la durata di un anno; 
   c) in relazione ad un contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato, la durata di due anni. 
  3-ter. Allo straniero che  dimostri  di  essere  venuto  in  Italia
almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puo' essere
rilasciato, qualora si tratti di  impieghi  ripetitivi,  un  permesso
pluriennale, a tale titolo, fino a  tre  annualita',  per  la  durata
temporale annuale di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due  anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto  di  ingresso
e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato  immediatamente  nel
caso in cui lo straniero violi le  disposizioni  del  presente  testo
unico. 
  3-quater. Possono inoltre soggiornare nel  territorio  dello  Stato
gli stranieri muniti di permesso di  soggiorno  per  lavoro  autonomo
rilasciato  sulla  base   della   certificazione   della   competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il
permesso di soggiorno  non  puo'  avere  validita'  superiore  ad  un
periodo di due anni. 
  3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso per motivi  di  lavoro,  ai  sensi  dei
commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso  per  lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione
anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS  nonche'
all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal  comma  9
dell'articolo  22  entro  trenta   giorni   dal   ricevimento   della
documentazione.   Uguale   comunicazione   e'   data   al   Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per  ricongiungimento  familiare
di cui all'articolo 29 entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
documentazione. 
  3-sexies.  Nei  casi  di  ricongiungimento  familiare,   ai   sensi
dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non puo' essere
superiore a due anni. 
  4.  Il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  e'  richiesto  dallo
straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno  sessanta
giorni prima della scadenza, ed e'  sottoposto  alla  verifica  delle
condizioni previste  per  il  rilascio  e  delle  diverse  condizioni
previste dal presente testo unico.  Fatti  salvi  i  diversi  termini
previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una  durata  non  superiore  a
quella stabilita con rilascio iniziale. 
  4-bis. Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
  5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati  e,  se
il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il
soggiorno nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti  nuovi
elementi che ne consentano  il  rilascio  e  che  non  si  tratti  di
irregolarita' amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento
di rifiuto del rilascio, di  revoca  o  di  diniego  di  rinnovo  del
permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo  29,  si  tiene  anche  conto  della  natura  e   della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e  dell'esistenza
di legami familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche  della
durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. 
  5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero  per  l'ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini
dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto  anche  di
eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e
2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero
per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. 
  5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato  quando  si
accerti la violazione del  divieto  di  cui  all'articolo  29,  comma
1-ter. 
  6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono  essere
altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi  in  Italia,  quando  lo  straniero  non  soddisfi  le
condizioni di soggiorno applicabili in uno  degli  Stati  contraenti,
salvo  che  ricorrano  seri  motivi,  in  particolare  di   carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali  o  internazionali
dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per  motivi  umanitari
e'  rilasciato  dal  questore  secondo  le  modalita'  previste   nel
regolamento di attuazione. 
  7.  Gli  stranieri  muniti  del  permesso  di  soggiorno  o  titolo
equipollente rilasciato  dall'autorita'  di  uno  Stato  appartenente
all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono  tenuti  a
dichiarare la loro presenza  al  questore  con  le  modalita'  e  nei
termini di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata idonea  ricevuta
della dichiarazione di soggiorno. Ai  contravventori  si  applica  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a
lire 600 mila. Qualora la  dichiarazione  non  venga  resa  entro  60
giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo' essere  disposta
l'espulsione amministrativa. 
  8. Il permesso  di  soggiorno  e  la  carta  di  soggiorno  di  cui
all'articolo  9  sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di   mezzi   a
tecnologia avanzata con caratteristiche  anticontraffazione  conformi
ai modelli da approvare con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  in
attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del  Consiglio,  del  13
giugno 2002, riguardante l'adozione di  un  modello  uniforme  per  i
permessi di soggiorno rilasciati  a  cittadini  di  Paesi  terzi.  Il
permesso  di  soggiorno  e  la  carta  di  soggiorno  rilasciati   in
conformita' ai predetti  modelli  recano  inoltre  i  dati  personali
previsti,  per  la  carta  di  identita'  e   gli   altri   documenti
elettronici, dall'articolo 36  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto  di  ingresso  o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una
carta di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al  fine  di
determinare il rilascio di un visto di ingresso o di  reingresso,  di
un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta
di soggiorno oppure utilizza uno di  tali  documenti  contraffatti  o
alterati, e' punito con la reclusione  da  uno  a  sei  anni.  Se  la
falsita' concerne un atto o parte di un atto che faccia fede  fino  a
querela di falso la reclusione e' da tre a dieci  anni.  La  pena  e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
  9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o  convertito
entro venti giorni dalla data in cui e' stata presentata la  domanda,
se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo
unico e dal regolamento di attuazione per il  permesso  di  soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di  permesso
da rilasciare in applicazione del presente testo unico. (13) 
  ((9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di
soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni
di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo'
legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere
temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale
comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare
anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
L'attivita' di lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti
condizioni: 
 a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero
all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le
modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di
rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del
permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o
entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; 
 b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta
attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di
rinnovo del permesso.)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 9 settembre 2002,  n.  195,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma  3)
che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 5,  comma  2-bis,  del
testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge  30
luglio 2002, n. 189, i lavoratori estracomunitari  che  stipulano  il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi  dell'articolo
1, comma 5, ovvero altro  contratto  di  lavoro,  sono  sottoposti  a
rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di  rilascio  del
permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni  dalla
L. 31 luglio 2005, n. 155, ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)  che
"in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto  legislativo
n. 286 del 1998, quando, nel  corso  di  operazioni  di  polizia,  di
indagini o  di  un  procedimento  relativi  a  delitti  commessi  per
finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,  o  di   eversione
dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di garantire la  permanenza
nel  territorio  dello  Stato  dello  straniero  che  abbia   offerto
all'autorita' giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione
avente le caratteristiche di cui  al  comma  3  dell'articolo  9  del
citato decreto-legge n. 8 del 1991, il questore, autonomamente  o  su
segnalazione dei responsabili di  livello  almeno  provinciale  delle
Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi  informativi  e  di
sicurezza, ovvero  quando  ne  e'  richiesto  dal  procuratore  della
Repubblica,  rilascia  allo  straniero  uno  speciale   permesso   di
soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi". 
                             Art. 5-bis
        (( (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) ))

  ((1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra
un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
 a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita'
di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
 b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle
spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di
provenienza.
 2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1.
 3. Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a
quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per
l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o dove avra' luogo la prestazione lavorativa
secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione)).
                               Art. 6
             Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;
       r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148)

  1.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  per  motivi  di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche
per  le  altre  attivita' consentite. Quello rilasciato per motivi di
studio  e formazione puo' essere convertito, comunque prima della sua
scadenza,  e  previa  stipula  del  contratto di soggiorno per lavoro
ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per
motivi   di   lavoro   nell'ambito  delle  quote  stabilite  a  norma
dell'articolo   3,   comma  4,  secondo  le  modalita'  previste  dal
regolamento di attuazione.
  2.  Fatta  eccezione  per  i  provvedimenti  riguardanti  attivita'
sportive  e ricreative a carattere temporaneo ((, per quelli inerenti
all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per
quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie )), i
documenti  inerenti  al  soggiorno  di  cui  all'articolo 5, comma 8,
devono  essere  esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai
fini  del  rilascio  di  licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
  ((3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo,
all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di
identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento
attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito
con l'arresto fino ad un ann o e con l'ammenda fino ad euro 2.000)).
  4.  Qualora  vi  sia  motivo  di dubitare della idenlita' personale
dello  straniero, questi e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e
segnaletici.
  5.  Per  le  verifiche  previste  dal  presente  testo  unico o dal
regolamento  di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza, quando
vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti
comprovanti  la  disponibilita'  di  un  reddito da lavoro o da altra
fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
  6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il Prefetto puo'
vietare  agli  stranieri  il  soggiorno  in comuni o in localita' che
comunque  interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto e'
comunicato  agli  stranieri  per  mezzo  della  autorita'  locale  di
pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che
trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della
forza pubblica.
  7.   Le   iscrizioni   e  variazioni  anagrafiche  dello  straniero
regolarmente  soggiornante  sono  effettuate alle medesime condizioni
dei  cittadini  italiani con le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.  In  ogni  caso  la  dimora  dello straniero si considera
abituale anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi
presso   un   centro   di  accoglienza.  Dell'avvenuta  iscrizione  o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente
competente.
  8.  Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano
nel  territorio  dello Stato devono comunicare al questore competente
per  territorio,  entro  i  quindici  giorni successivi, le eventuali
variazioni del proprio domicilio abituale.
  9.  Il  documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su
modello   conforme   al  tipo  approvato  con  decreto  del  Ministro
dell'interno.  Esso  non  e'  valido  per  l'espatrio,  salvo che sia
diversamente    disposto    dalle   convenzioni   o   dagli   accordi
internazionali.
  10.  Contro  i  provvedimenti  di  cui all'articolo 5 e al presente
articolo  e'  ammesso  ricorso  al tribunale amministrativo regionale
competente.
                               Art. 7
           Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
               (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

  1.  Chiunque,  a  qualsiasi  titolo,  da alloggio ovvero ospita uno
straniero o apolide, anche se parente o affine, ((. . .)) ovvero cede
allo  stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o
urbani,   posti  nel  territorio  dello  Stato,  e'  tenuto  a  darne
comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di
pubblica sicurezza.
  2.   La   comunicazione   comprende,  oltre  alle  generalita'  del
denunciante,  quelle  dello  straniero  o  apolide,  gli  estremi del
passaporto  o  del  documento  di  identificazione che lo riguardano,
l'esatta  ubicazione  dell'immobile  ceduto  o  in  cui la persona e'
alloggiata,  ospitata  o presta servizio ed il titolo per il quale la
comunicazione e' dovuta.
  2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 160 a 1.100 euro.

Art. 8

                     (Disposizioni particolari)
               (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)

  1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti
del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.
                               Art. 9
     Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

  1.  Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso
di soggiorno in corso di validita', che dimostra la disponibilita' di
un  reddito  non  inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e,
nel   caso   di  richiesta  relativa  ai  familiari,  di  un  reddito
sufficiente  secondo  i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3,
lettera  b)  e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi
previsti   dalla   legge   regionale  per  gli  alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica  ovvero  che  sia  fornito  dei  requisiti  di
idoneita'  igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria
locale  competente  per  territorio,  puo'  chiedere  al  questore il
rilascio  del  permesso  di  soggiorno  CE  per soggiornanti di lungo
periodo,  per  se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.
(24) (29)
  2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e'
a  tempo  indeterminato  ed  e' rilasciato entro novanta giorni dalla
richiesta.
  ((2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo e' subordinato al superamento, da parte del
richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui
modalita' di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca)).
  3.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri
che:
   a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
   b)  soggiornano  a  titolo  di  protezione temporanea o per motivi
umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo
e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
   c)  soggiornano  per  asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento
dello  status  di  rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione
definitiva circa tale richiesta;
   d)  sono  titolari  di  un  permesso  di soggiorno di breve durata
previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
   e)godono  di  uno  status  giuridico previsto dalla convenzione di
Vienna  del  1961  sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di
Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969
sulle  missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla
rappresentanza  degli  Stati  nelle loro relazioni con organizzazioni
internazionali di carattere universale.
  4.  Il  permesso  di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
non  puo'  essere  rilasciato  agli stranieri pericolosi per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si
tiene  conto  anche  dell'appartenenza  dello  straniero ad una delle
categorie  indicate  nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423,  come  sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327,  o  nell'articolo  1  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito  dall'articolo  13  della legge 13 settembre 1982, n. 646,
ovvero  di  eventuali  condanne  anche  non  definitive,  per i reati
previsti  dall'articolo  380 del codice di procedura penale, nonche',
limitatamente  ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo
codice.  Ai  fini  dell'adozione  di  un  provvedimento di diniego di
rilascio  del  permesso  di  soggiorno  di  cui  al presente comma il
questore   tiene  conto  altresi'  della  durata  del  soggiorno  nel
territorio   nazionale   e   dell'inserimento  sociale,  familiare  e
lavorativo dello straniero.
  5.  Ai  fini  del  calcolo  del  periodo  di cui al comma 1, non si
computano  i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere
d) ed e) del comma 3.
  6.   Le  assenze  dello  straniero  dal  territorio  nazionale  non
interrompono  la  durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse
nel  computo  del  medesimo  periodo quando sono inferiori a sei mesi
consecutivi   e   non   superano   complessivamente  dieci  mesi  nel
quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita'
di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
  7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato:
   a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
   b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
   c)  quando  mancano  o  vengano  a  mancare  le  condizioni per il
rilascio, di cui al comma 4;
   d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di
dodici mesi consecutivi;
   e)  in  caso  di  conferimento  di  permesso di soggiorno di lungo
periodo  da  parte  di altro Stato membro dell'Unione europea, previa
comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza
dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
  8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso di soggiorno
ai  sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo' riacquistarlo, con
le  stesse  modalita'  di  cui  al presente articolo. In tal caso, il
periodo di cui al comma 1, e' ridotto a tre anni.
  9.  Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno
CE  per  soggiornanti  di lungo periodo e nei cui confronti non debba
essere  disposta  l'espulsione e' rilasciato un permesso di soggiorno
per altro tipo in applicazione del presente testo unico.
  10.  Nei  confronti  del  titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo' essere disposta:
   a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
   b)  nei  casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27
luglio  2005,  n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155;
   c)  quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate
all'articolo  1  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  ovvero
all'articolo  1  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia
stata  applicata,  anche  in  via  cautelare, una delle misure di cui
all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
  11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al
comma  10,  si  tiene  conto  anche dell'eta' dell'interessato, della
durata  del  soggiorno  sul  territorio  nazionale, delle conseguenze
dell'espulsione  per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza
di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine.
  12.   Oltre   a  quanto  previsto  per  lo  straniero  regolarmente
soggiornante  nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo puo':
   a)  fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e
circolare  liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 6;
   b)  svolgere  nel territorio dello Stato ogni attivita' lavorativa
subordinata  o  autonoma  salvo  quelle  che  la  legge espressamente
riserva  al  cittadino  o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di
attivita'  di  lavoro  subordinato  non  e'  richiesta la stipula del
contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;
   c)   usufruire   delle   prestazioni  di  assistenza  sociale,  di
previdenza  sociale,  di  quelle  relative  ad  erogazioni in materia
sanitaria,  scolastica  e  sociale,  di quelle relative all'accesso a
beni  e  servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla
procedura  per  l'ottenimento  di  alloggi  di  edilizia residenziale
pubblica,  salvo  che  sia  diversamente  disposto  e  sempre che sia
dimostrata  l'effettiva  residenza  dello  straniero  sul  territorio
nazionale;
   d)  partecipare  alla  vita  pubblica  locale,  con le forme e nei
limiti previsti dalla vigente normativa.
  13.  E'  autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello
straniero  espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui
al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (24)
  La Corte costituzionale, con sentenza 29-30 luglio 2008, n. 306 (in
G.U.   1a  s.s.  6/8/2008,  n.  33)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale   del   comma  1,  nella  parte  in  cui  esclude  che
l'indennita'  di  accompagnamento,  di  cui all'art. 1 della legge 11
febbraio   1980,  n.  18,  possa  essere  attribuita  agli  stranieri
extracomunitari  soltanto  perche' essi non risultano in possesso dei
requisiti  di reddito gia' stabiliti per la carta di soggiorno ed ora
previsti,  per  effetto  del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3
(Attuazione  della  direttiva  2003/109/CE  relativa  allo  status di
cittadini  di  Paesi  terzi  soggiornanti  di  lungo  periodo) per il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
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AGGIORNAMENTO (29)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 11 (in
G.U.   1a  s.s.  28/1/2009,  n.  4)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del  comma 1 del presente articolo 9, "nella parte in
cui  esclude  che la pensione di inabilita', di cui all'art. 12 della
legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio
1971,  n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili),
possa  essere  attribuita  agli  stranieri  extracomunitari  soltanto
perche'  essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito gia'
stabiliti  per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del
D.Lgs.   n.  3  del  2007,  per  il  permesso  di  soggiorno  CE  per
soggiornanti di lungo periodo".
                             Art. 9-bis
     ((Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per
 soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro))

  ((1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
dell'Unione europea e in corso di validita', puo' chiedere di
soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre
mesi, al fine di:
 a) esercitare un'attivita' economica in qualita' di lavoratore
subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e
26. Le certificazioni di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo
Sportello unico per l'immigrazione;
 b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai
sensi della vigente normativa;
 c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di
essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di
importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge
per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una
assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.
 2. Allo straniero di cui al comma 1 e' rilasciato un permesso di
soggiorno secondo le modalita' previste dal presente testo unico e
dal regolamento di attuazione.
 3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido
titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, e'
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver
risieduto in qualita' di familiari del soggiornante di lungo periodo
nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 29, comma 3.
 4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai
commi 1 e 3 si applica l'articolo 5, comma 7, con esclusione del
quarto periodo.
 5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 e' consentito l'ingresso
nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal
requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22.
 6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 e' rifiutato e,
se rilasciato, e' revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si
tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle
categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche',
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo
codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'eta'
dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio
nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i
suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel
territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di
origine.
 7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 e' adottato il
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2,
lettera b), e l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro
dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel
caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione e'
adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di
soggiorno e l'allontanamento e' effettuato fuori dal territorio
dell'Unione europea.
 8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 9, e' rilasciato, entro novanta giorni dalla
richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo. Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato membro che ha
rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo.))

TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E
L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO II
CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO
ED ESPULSIONE

                               Art. 10
                            Respingimento
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

  1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano
ai  valichi  di  frontiera  senza  avere  i  requisiti  richiesti dal
presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
  2.  Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e' altresi'
disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
   a)  che  entrando  nel  territorio  dello  Stato  sottraendosi  ai
controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
   b)   che,  nelle  circostanze  di  cui  al  comma  1,  sono  stati
temporaneamente  ammessi  nel  territorio  per necessita' di pubblico
soccorso.
  ((3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo
dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque
respinto a norma del presente articolo, e' tenuto a prenderlo
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o
in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in
possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando
l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore
che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano
negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.))
  4.  Le  disposizioni  dei  commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4,
commi  3  e  6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni
vigenti  che  disciplinano  l'asilo politico, il riconoscimento dello
status  di  rifugiato,  ovvero  l'adozione  di  misure  di protezione
temporanea per motivi umanitari.
  5.  Per  lo  straniero respinto e' prevista l'assistenza necessaria
presso i valichi di frontiera.
  6.  I  respingimenti  di  cui  al presente articolo sono registrati
dall'autorita' di pubblica sicurezza.
                             Art. 10-bis 
     (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  lo  straniero
che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio  dello  Stato,  in
violazione delle disposizioni del presente  testo  unico  nonche'  di
quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007,  n.  68,  e'
punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000  euro.  Al  reato  di  cui  al
presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale. 
  2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  allo
straniero destinatario del provvedimento di  respingimento  ai  sensi
dell'articolo  10,  comma  1  ((ovvero allo straniero identificato
durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal
territorio nazionale)). 
  3. Al procedimento penale per  il  reato  di  cui  al  comma  1  si
applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli  20-bis,  20-ter  e
32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
  4.  Ai  fini  dell'esecuzione   dell'espulsione   dello   straniero
denunciato ai sensi del comma 1 non  e'  richiesto  il  rilascio  del
nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da  parte  dell'autorita'
giudiziaria  competente  all'accertamento  del  medesimo  reato.   Il
questore comunica l'avvenuta esecuzione  dell'espulsione  ovvero  del
respingimento  di  cui  all'articolo  10,  comma   2,   all'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato. 
  5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione
o del respingimento ai sensi dell'articolo  10,  comma  2,  pronuncia
sentenza  di  non  luogo  a  procedere.  Se  lo   straniero   rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine  previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del  codice  di
procedura penale. 
  6.  Nel  caso  di  presentazione  di  una  domanda  di   protezione
internazionale di cui al decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.
251, il procedimento  e'  sospeso.  Acquisita  la  comunicazione  del
riconoscimento della protezione  internazionale  di  cui  al  decreto
legislativo 19  novembre  2007,  n.  251,  ovvero  del  rilascio  del
permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5,  comma  6,
del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non  luogo
a procedere. 
                               Art. 11
      Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

  1.  Il  Ministro  dell'interno  e  il  Ministro degli affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento e il
perfezionamento,  anche  attraverso  l'automazione  delle  procedure,
delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle
compatibilita'  con  i  sistemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
  1-bis.  Il  Ministro  dell'interno,  sentito,  ove  necessario,  il
Comitato  nazionale  per  l'ordine  e la sicurezza pubblica, emana le
misure  necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
frontiera  marittima  e  terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove  altresi'  apposite misure di coordinamento tra le autorita'
italiane  competenti  in  materia di controlli sull'immigrazione e le
autorita'    europee    competenti    in    materia    di   controlli
sull'immigrazione  ai  sensi  dell'Accordo di Schengen, ratificato ai
sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.
  2.   Delle  parti  di  piano  che  riguardano  sistemi  informativi
automatizzati   e   dei  relativi  contratti  e'  data  comunicazione
all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
  3.  Nell'ambito  e  in  attuazione  delle  direttive  adottate  dal
Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre
e  i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera
marittima  promuovono  le  misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli  di  frontiera  e  della  vigilanza  marittima e terrestre,
d'intesa  con  i prefetti delle altre province interessate, sentiti i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonche' le
autorita'  marittime  e  militari  e  i  responsabili degli organi di
polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati,  e  sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate
in materia.
  4.  Il  Ministero  degli  affari esteri e il Ministero dell'interno
promuovono   le   iniziative   occorrenti,   d'intesa   con  i  Paesi
interessati,  al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti
e  il  rilascio  dei documenti eventualmente necessari per migliorare
l'efficacia  dei  provvedimenti  previsti dal presente testo unico, e
per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione
clandestina.  A  tale  scopo,  le  intese  di  collaborazione possono
prevedere  la  cessione  a  titolo  gratuito alle autorita' dei Paesi
interessati   di   beni   mobili  ed  apparecchiature  specificamente
individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie
definite  dal  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta
di  beni,  apparecchiature  o  servizi  accessori  forniti  da  altre
amministrazioni, con il Ministro competente.
  5.  Per  le  finalita'  di cui al comma 4, il Ministro dell'interno
predispone   uno   o   piu'   programmi   pluriennali  di  interventi
straordinari  per  l'acquisizione  degli  impianti  e mezzi tecnici e
logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le
apparecchiature   in   sostituzione   di   quelli   ceduti  ai  Paesi
interessati,   ovvero   per  fornire  l'assistenza  e  altri  servizi
accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da
altre  amministrazioni,  i programmi sono adottati di concerto con il
Ministro competente.
  ((5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di
sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli
anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi,
interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.))
  6.   Presso   i  valichi  di  frontiera  sono  previsti  sevizi  di
accoglienza  al  fine  di  fornire  informazioni  e  assistenza  agli
stranieri  che  intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso
in  Italia  per  un  soggiorno  di  durata superiore a tre mesi. Tali
servizi  sono  messi a disposizione, ove possibile, all'interno della
zona di transito.
                               Art. 12 
           Disposizioni contro le immigrazioni clandestine 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10) 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  in
violazione delle disposizioni del  presente  testo  unico,  promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri  nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a  procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero  di  altro
Stato del quale la persona non  e'  cittadina  o  non  ha  titolo  di
residenza permanente, e' punito con la reclusione  da  uno  a  cinque
anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. 
  2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  54  del  codice
penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza
umanitaria prestate  in  Italia  nei  confronti  degli  stranieri  in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  in
violazione delle disposizioni del  presente  testo  unico,  promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri  nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a  procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero  di  altro
Stato del quale la persona non  e'  cittadina  o  non  ha  titolo  di
residenza permanente,  e'  punito  con  la  reclusione  da  cinque  a
quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso
in cui: 
    a) il fatto riguarda l'ingresso  o  la  permanenza  illegale  nel
territorio dello Stato di cinque o piu' persone; 
    b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la  sua
vita o  per  la  sua  incolumita'  per  procurarne  l'ingresso  o  la
permanenza illegale; 
    c) la persona  trasportata  e'  stata  sottoposta  a  trattamento
inumano o  degradante  per  procurarne  l'ingresso  o  la  permanenza
illegale; 
    d) il fatto e' commesso da tre o piu'  persone  in  concorso  tra
loro  o  utilizzando  servizi  internazionali  di  trasporto   ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; 
    e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie
esplodenti. 
  3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due  o
piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),  b),  c),  d)  ed  e)  del
medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata. 
  3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta'  e  si
applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai
commi 1 e 3: 
    a) sono commessi al fine di reclutare persone da  destinare  alla
prostituzione o comunque  allo  sfruttamento  sessuale  o  lavorativo
ovvero riguardano l'ingresso di  minori  da  impiegare  in  attivita'
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; 
    b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto. 
  3-quater. Le circostanze attenuanti,  diverse  da  quelle  previste
dagli articoli 98  e  114  del  codice  penale,  concorrenti  con  le
aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni  di  pena
si  operano  sulla  quantita'   di   pena   risultante   dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti. 
  3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi  precedenti  le  pene
sono diminuite fino alla meta' nei  confronti  dell'imputato  che  si
adopera  per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata   a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di  polizia
o  l'autorita'  giudiziaria  nella  raccolta  di  elementi  di  prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti, per  l'individuazione  o  la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti. 
  3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo,  della  legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo  le  parole:
"609-octies del codice penale" sono inserite  le  seguenti:  "nonche'
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,". 
  3-septies. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 2006, N. 146 
  4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio  l'arresto  in
flagranza. 
  4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine  ai
reati previsti dal comma 3, e' applicata  la  custodia  cautelare  in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari. ((41)) 
  4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e  3  e'  sempre  disposta  la
confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere  il  reato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 
  5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,  e  salvo  che  il
fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine  di  trarre
un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello  straniero
o nell'ambito delle attivita' punite a norma del  presente  articolo,
favorisce la permanenza di  questi  nel  territorio  dello  Stato  in
violazione delle norme del presente testo unico,  e'  punito  con  la
reclusione fino a quattro anni e con la  multa  fino  a  lire  trenta
milioni. Quando il fatto e'  commesso  in  concorso  da  due  o  piu'
persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu'  persone,  la
pena e' aumentata da un terzo alla meta'. 
  5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  a
titolo oneroso, al fine di trarre  ingiusto  profitto,  da'  alloggio
ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia
privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o  del  rinnovo
del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre  anni.  La  condanna  con   provvedimento   irrevocabile   ovvero
l'applicazione  della  pena  su  richiesta  delle   parti   a   norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se  e'  stata
concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca
dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al  reato.  Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in  materia
di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le  somme  di  denaro
ricavate dalla  vendita,  ove  disposta,  dei  beni  confiscati  sono
destinate  al  potenziamento  delle  attivita'   di   prevenzione   e
repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. 
  6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre e' tenuto ad  accertarsi
che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti  richiesti
per  l'ingresso  nel  territorio  dello  Stato,  nonche'  a  riferire
all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale  presenza  a  bordo
dei  rispettivi  mezzi  di  trasporto  di  stranieri   in   posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli  obblighi
di cui al presente comma, si applica la sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno  degli
stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione
da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,  autorizzazione
o  concessione  rilasciato  dall'autorita'  amministrativa  italiana,
inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo  di  trasporto
utilizzato. Si  osservano  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  7. Nel corso di operazioni  di  polizia  finalizzate  al  contrasto
delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle  direttive
di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti  di  pubblica
sicurezza  operanti  nelle  province  di  confine   e   nelle   acque
territoriali possono procedere al  controllo  e  alle  ispezioni  dei
mezzi di trasporto e delle cose  trasportate,  ancorche'  soggetti  a
speciale regime doganale, quando, anche  in  relazione  a  specifiche
circostanze di  luogo  e  di  tempo,  sussistono  fondati  motivi  di
ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal
presente articolo. Dell'esito dei  controlli  e  delle  ispezioni  e'
redatto processo verbale in appositi moduli, che e'  trasmesso  entro
quarantotto ore al procuratore  della  Repubblica  il  quale,  se  ne
ricorrono i presupposti, lo convalida  nelle  successive  quarantotto
ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia  giudiziaria
possono altresi' procedere a perquisizioni,  con  l'osservanza  delle
disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3  e  4,  del  codice  di
procedura penale. 
  8.  I  beni  sequestrati  nel  corso  di  operazioni   di   polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione  dei  reati  previsti  dal
presente   articolo,   sono   affidati   dall'autorita'   giudiziaria
procedente in custodia  giudiziale,  salvo  che  vi  ostino  esigenze
processuali, agli organi di polizia che  ne  facciano  richiesta  per
l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello  Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di  giustizia,  di  protezione
civile o di tutela ambientale.  I  mezzi  di  trasporto  non  possono
essere in alcun caso alienati. Si applicano, in  quanto  compatibili,
le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle
leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309. 
  8-bis.  Nel  caso  che  non  siano  state  presentate  istanze   di
affidamento per mezzi  di  trasporto  sequestrati,  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del  testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 gennaio  1973,  n.  43,  e  successive
modificazioni. 
  8-ter.  La  distruzione  puo'  essere  direttamente  disposta   dal
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  dalla  autorita'  da  lui
delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente. 
  8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai  sensi
del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione. 
  8-quinquies.  I  beni  acquisiti   dallo   Stato   a   seguito   di
provvedimento definitivo di confisca  sono,  a  richiesta,  assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto  l'uso
ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o  distrutti.  I  mezzi  di
trasporto non assegnati, o trasferiti per  le  finalita'  di  cui  al
comma  8,  sono  comunque  distrutti.   Si   osservano,   in   quanto
applicabili,  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  gestione  e
destinazione  dei  beni  confiscati.  Ai  fini  della  determinazione
dell'eventuale  indennita',  si  applica  il  comma  5  dell'articolo
301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 
  9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno  dei
reati previsti dal presente articolo,  nonche'  le  somme  di  denaro
ricavate dalla vendita,  ove  disposta,  dei  beni  confiscati,  sono
destinate  al  potenziamento  delle  attivita'   di   prevenzione   e
repressione  dei  medesimi  reati,  anche  a  livello  internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei  Paesi  interessati.  A
tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base  di  specifiche
richieste, ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 
  9-bis. La nave italiana in servizio di polizia,  che  incontri  nel
mare territoriale o nella zona contigua,  una  nave,  di  cui  si  ha
fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel  trasporto
illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad  ispezione  e,  se
vengono rinvenuti elementi che  confermino  il  coinvolgimento  della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in
un porto dello Stato. 
  9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le  competenze
istituzionali  in  materia  di  difesa  nazionale,   possono   essere
utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis. 
  9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere  esercitati
al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte  delle  navi
della Marina militare, anche da  parte  delle  navi  in  servizio  di
polizia,   nei   limiti   consentiti   dalla   legge,   dal   diritto
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali,  se  la  nave
batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero  si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 
  9-quinquies. Le modalita' di intervento  delle  navi  della  Marina
militare nonche' quelle di raccordo con  le  attivita'  svolte  dalle
altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con  decreto
interministeriale   dei   Ministri   dell'interno,   della    difesa,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 
  9-sexies. Le disposizioni di cui  ai  commi  9-bis  e  9-quater  si
applicano, in quanto compatibili, anche per i  controlli  concernenti
il traffico aereo. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 16 dicembre 2011, n. 331
(in G.U. 1a s.s. 21/12/2011, n. 53) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 26, lettera f),  della  legge
15  luglio  2009,  n.  94  (Disposizioni  in  materia  di   sicurezza
pubblica), nella parte in cui - nel prevedere che, quando  sussistono
gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma  3
del medesimo articolo, e' applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo  che  siano  acquisiti  elementi  dai  quali  risulti  che  non
sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi  in
cui  siano  acquisiti  elementi  specifici,  in  relazione  al   caso
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono  essere
soddisfatte con altre misure". 

Art. 13

                      Espulsione amministrativa 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11) 
 
  1. Per motivi di ordine pubblico o di  sicurezza  dello  Stato,  il
Ministro dell'interno  puo'  disporre  l'espulsione  dello  straniero
anche non residente nel territorio dello  Stato,  dandone  preventiva
notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli 
affari esteri. 
  2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso, 
quando lo straniero: 
   a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli 
di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo 10; 
 b) si e' trattenuto nel territorio  dello  Stato  in  assenza  della
comunicazione di cui all'articolo 27,  comma  1-bis,  o  senza  avere
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo  che
il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto
da piu' di sessanta giorni e non  ne  e'  stato  chiesto  il  rinnovo
ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in
violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 
68; 
   c) appartiene a taluna delle categorie  indicate  nell'articolo  1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito  dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 
settembre 1982, n. 646. 
  2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione  ai  sensi  del
comma 2, lettere a) e  b),  nei  confronti  dello  straniero  che  ha
esercitato  il  diritto  al  ricongiungimento  familiare  ovvero  del
familiare ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei  vincoli  familiari
dell'interessato, della  durata  del  suo  soggiorno  nel  territorio
nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o 
sociali con il suo Paese d'origine. 
2-ter. L'espulsione  non  e'  disposta,  ne'  eseguita  coattivamente
qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello
straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i 
controlli di polizia alle frontiere esterne. 
  3. L'espulsione e' disposta  in  ogni  caso  con  decreto  motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da parte  dell'interessato.  Quando  lo  straniero  e'  sottoposto  a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare  in
carcere, il questore, prima di  eseguire  l'espulsione,  richiede  il
nulla osta  all'autorita'  giudiziaria,  che  puo'  negarlo  solo  in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate  in  relazione
all'accertamento della responsabilita' di eventuali  concorrenti  nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e  all'interesse
della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del  provvedimento  e'
sospesa fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la  cessazione
delle esigenze processuali. Il  questore,  ottenuto  il  nulla  osta,
provvede all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il  nulla
osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda
entro sette giorni dalla data  di  ricevimento  della  richiesta.  In
attesa della decisione sulla richiesta di  nulla  osta,  il  questore
puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro di 
permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14. (14a) 
  3-bis. Nel caso di arresto in flagranza  o  di  fermo,  il  giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo  che  applichi
la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi  dell'articolo
391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle
ragioni per le quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del 
comma 3. 
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si  applicano  anche  allo
straniero sottoposto  a  procedimento  penale,  dopo  che  sia  stata
revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la  misura  della
custodia cautelare  in  carcere  applicata  nei  suoi  confronti.  Il
giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca  o  dichiara
l'estinzione  della  misura,  decide  sul  rilascio  del  nulla  osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e' immediatamente 
comunicato al questore. 
  3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice,
acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e'  ancora  stato
emesso il provvedimento che dispone il giudizio,  pronuncia  sentenza
di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca  delle  cose
indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si 
applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 
  3-quinquies. Se  lo  straniero  espulso  rientra  illegalmente  nel
territorio dello Stato  prima  del  termine  previsto  dal  comma  14
ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si
applica  l'articolo  345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini  di  durata
massima della custodia cautelare, quest'ultima e' ripristinata a 
norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale. 
  3-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 LUGLIO 2005, N. 144, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 155. 
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla 
frontiera a mezzo della forza pubblica: 
    a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del  presente
articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27  luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 
2005, n. 155; 
    b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis; 
    c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta 
in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; 
    d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non  abbia
osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al 
comma 5; 
    e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di 
cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; 
    f) nelle ipotesi di cui agli articoli  15  e  16  e  nelle  altre
ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come 
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; 
    g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b),
qualora ricorra almeno una  delle  seguenti  circostanze  da  cui  il
prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo  straniero  possa
sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: 
    a) mancato possesso del passaporto o di altro documento 
equipollente, in corso di validita'; 
    b)  mancanza  di  idonea  documentazione  atta  a  dimostrare  la
disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente 
rintracciato; 
    c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le 
proprie generalita'; 
    d) non avere ottemperato ad uno dei  provvedimenti  emessi  dalla
competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonche' 
dell'articolo 14; 
    e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2. 
5. Lo  straniero,  destinatario  di  un  provvedimento  d'espulsione,
qualora non ricorrano le condizioni per  l'accompagnamento  immediato
alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai  fini
dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per  la
partenza  volontaria,  anche  attraverso   programmi   di   rimpatrio
volontario ed assistito, di cui  all'articolo  14-ter.  Il  prefetto,
valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di  espulsione,
intima  lo  straniero  a  lasciare  volontariamente   il   territorio
nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale  termine
puo' essere  prorogato,  ove  necessario,  per  un  periodo  congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso  individuale,  quali
la durata del soggiorno  nel  territorio  nazionale,  l'esistenza  di
minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami  familiari  e
sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario  ed
assistito, di cui all'articolo  14-ter.  La  questura,  acquisita  la
prova  dell'avvenuto  rimpatrio  dello  straniero,avvisa  l'autorita'
giudiziaria  competente  per  l'accertamento   del   reato   previsto
dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di  cui  al  comma  5  del  medesimo
articolo. Le  disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano,
comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di 
respingimento, di cui all'articolo 10. 
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la  questura  provvede  a
dare  adeguata  informazione  allo  straniero   della   facolta'   di
richiedere un termine per la  partenza  volontaria,  mediante  schede
informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, 
l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4. 
  5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il
questore chiede allo straniero di  dimostrare  la  disponibilita'  di
risorse economiche sufficienti derivanti  da  fonti  lecite,  per  un
importo proporzionato al termine concesso, compreso  tra  una  e  tre
mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o  altro
documento equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
momento  della  partenza;  b)  obbligo  di   dimora   in   un   luogo
preventivamente   individuato,   dove   possa   essere    agevolmente
rintracciato;  c)  obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed  orari
stabiliti, presso un ufficio della  forza  pubblica  territorialmente
competente. Le misure di cui al secondo  periodo  sono  adottate  con
provvedimento   motivato,   che    ha    effetto    dalla    notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e  4  del
regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni  al  giudice
della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro  48  ore  dalla
notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto  la  convalida  nelle
successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice  di  pace.
Il contravventore anche solo ad una delle predette misure  e'  punito
con la multa da 3.000  a  18.000  euro.  In  tale  ipotesi,  ai  fini
dell'espulsione dello straniero, non e'  richiesto  il  rilascio  del
nulla osta di cui al comma  3  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria
competente   all'accertamento   del   reato.   Il   questore   esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le 
modalita' previste all'articolo 14. 
  ((5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,
al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con
il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione
del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza
per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di
procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza
dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato,
se comparso. In attesa della definizione del procedimento di
convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di
identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato
il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in
uno dei centri disponibili. Quando la convalida e' concessa, il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se
la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per
la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione
dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di
quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere
alla convalida decorre dal momento della comunicazione del
provvedimento alla cancelleria.)) ((37)) 
  5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del  procedimento  di
convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e  5,  ed  all'articolo
14, comma 1, le questure forniscono al giudice di  pace,  nei  limiti
delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' 
di un locale idoneo. 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. 
  7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui  al  comma  1
dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso,  il
soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato  unitamente
all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad  una  traduzione
in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in 
lingua francese, inglese o spagnola. 
  ((8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato
ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui
al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((37)) 
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. 
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189. 
  11. Contro il decreto ministeriale di cui  al  comma  1  la  tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal 
codice del processo amministrativo. 
  12. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  19,  lo  straniero
espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio' 
non sia possibile, allo Stato di provenienza. 
  13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non
puo'  rientrare  nel  territorio  dello  Stato  senza  una   speciale
autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero e' punito con la reclusione da uno a  quattro  anni  ed  e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla  frontiera.  La
disposizione di cui al  primo  periodo  del  presente  comma  non  si
applica  nei  confronti  dello  straniero  gia'  espulso   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato 
autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. 
  13-bis.  Nel  caso  di  espulsione   disposta   dal   giudice,   il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni. Allo straniero che, gia' denunciato per il  reato
di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul  territorio
nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
(14) 
  13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'  obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e 
si procede con rito direttissimo. 
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non  inferiore
a tre  anni  e  non  superiore  a  cinque  anni,  la  cui  durata  e'
determinata tenendo conto  di  tutte  le  circostanze  pertinenti  il
singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1  e
2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  31  luglio  2005,  n.  155,  puo'  essere
previsto un termine  superiore  a  cinque  anni,  la  cui  durata  e'
determinata tenendo conto  di  tutte  le  circostanze  pertinenti  il
singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il
divieto previsto al comma  13  decorre  dalla  scadenza  del  termine
assegnato e puo' essere  revocato,  su  istanza  dell'interessato,  a
condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio 
nazionale entro il termine di cui al comma 5. 
  15. Le disposizioni di  cui  al  comma  5  non  si  applicano  allo
straniero che dimostri sulla base di  elementi  obiettivi  di  essere
giunto nel territorio dello Stato prima  della  data  di  entrata  in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo' 
adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1. 
  16. L'onere  derivante  dal  comma  10  del  presente  articolo  e'
valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi 
annui a decorrere dall'anno 1998. 
 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 222  (in
G.U.  1a  s.s.  21/7/2004,  n.  28)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 5-bis del presente articolo "nella parte  in
cui non prevede che il  giudizio  di  convalida  debba  svolgersi  in
contraddittorio   prima   dell'esecuzione   del   provvedimento    di
accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005,  n.  466
(in G.U. 1a s.s.  4/1/2006,  n.  1)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del  comma  13-bis,  secondo  periodo  del   presente
articolo. 
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AGGIORNAMENTO (14a) 
  Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, come  modificato  dal  D.Lgs.  28
febbraio 2008, n. 32, ha disposto (con l'art. 20-bis,  comma  2)  che
"Il  nulla  osta  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  si  intende  concesso  qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data
di ricevimento della richiesta". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 9-16 luglio 2008, n. 278  (in
G.U.  1a  s.s.  23/7/2008,  n.  31)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 8 del presente articolo "nella parte in  cui
non consente l'utilizzo del  servizio  postale  per  la  proposizione
diretta, da parte dello straniero, del  ricorso  avverso  il  decreto
prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identita' del
ricorrente in applicazione della normativa vigente". 
    


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  AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma  1)  che  "Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." 
                             Art. 13-bis 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((37)) 
    


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  AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma  1)  che  "Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." 
                               Art. 14 
                     Esecuzione dell'espulsione 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12) 
 
1. Quando non e' possibile  eseguire  con  immediatezza  l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,  a  causa
di  situazioni  transitorie  che  ostacolano  la   preparazione   del
rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore  dispone
che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente  necessario
presso il centro di identificazione ed espulsione  piu'  vicino,  tra
quelli  individuati   o   costituiti   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze.  Tra  le  situazioni  che   legittimano   il   trattenimento
rientrano, oltre a quelle  indicate  all'articolo  13,  comma  4-bis,
anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare soccorso  allo
straniero o di effettuare accertamenti supplementari in  ordine  alla
sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti  per  il
viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo. 
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso  di  passaporto  o
altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non
e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),
del presente testo unico o ai sensi dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,  il  questore,  in  luogo  del
trattenimento di cui al comma 1,  puo'  disporre  una  o  piu'  delle
seguenti  misure:  a)  consegna  del  passaporto  o  altro  documento
equipollente in corso di validita', da restituire  al  momento  della
partenza;  b)  obbligo  di  dimora  in   un   luogo   preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;  c)  obbligo
di presentazione, in giorni ed orari  stabiliti,  presso  un  ufficio
della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al
primo periodo  sono  adottate  con  provvedimento  motivato,  che  ha
effetto   dalla   notifica   all'interessato,   disposta   ai   sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo
stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il  provvedimento  e'
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace  competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono  i  presupposti,  dispone
con decreto la convalida nelle  successive  48  ore.  Le  misure,  su
istanza  dell'interessato,  sentito  il  questore,   possono   essere
modificate o revocate dal giudice di pace.  Il  contravventore  anche
solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da  3.000  a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui  all'articolo  13,
comma   3,   da   parte   dell'autorita'    giudiziaria    competente
all'accertamento   del   reato.    Qualora    non    sia    possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita'  di  cui
all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o
5-bis del presente articolo. 
  2. Lo straniero e' trattenuto nel  centro  con  modalita'  tali  da
assicurare la necessaria assistenza e il  pieno  rispetto  della  sua
dignita'. Oltre a  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  6,  e'
assicurata  in  ogni  caso  la  liberta'  di   corrispondenza   anche
telefonica con l'esterno. 
  3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette  copia
degli atti al giudice di pace  territorialmente  competente,  per  la
convalida ,  senza  ritardo  e  comunque  entro  le  quarantotto  ore
dall'adozione del provvedimento. 
  ((4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e'
ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di
un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e
di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se
comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non
sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere
disposta anche in occasione della convalida del decreto di
accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.)) ((37)) 
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un  periodo  di
complessivi trenta giorni. Qualora  l'accertamento  dell'identita'  e
della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il  viaggio
presenti gravi difficolta', il giudice, su  richiesta  del  questore,
puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima  di
tale termine, il questore esegue  l'espulsione  o  il  respingimento,
dandone  comunicazione  senza  ritardo  al  giudice.  Trascorso  tale
termine, qualora permangano le condizioni indicate  al  comma  1,  il
questore  puo'  chiedere  al  giudice  di   pace   la   proroga   del
trattenimento per un periodo ulteriore di  sessanta  giorni.  Qualora
persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il  questore  puo'
chiedere al giudice  un'ulteriore  proroga  di  sessanta  giorni.  Il
periodo  massimo  complessivo  di  trattenimento  non   puo'   essere
superiore a centottanta  giorni.  Qualora  non  sia  stato  possibile
procedere all'allontanamento,  nonostante  sia  stato  compiuto  ogni
ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione  al  rimpatrio
del  cittadino   del   Paese   terzo   interessato   o   di   ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,  il
questore  puo'  chiedere  al  giudice  di   pace   la   proroga   del
trattenimento, di  volta  in  volta,  per  periodi  non  superiori  a
sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.
Il  questore,  in  ogni  caso,  puo'  eseguire  l'espulsione   e   il
respingimento anche  prima  della  scadenza  del  termine  prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace. 
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero
e di adottare le misure necessarie  per  eseguire  immediatamente  il
provvedimento di espulsione o di respingimento,  il  questore  ordina
allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di sette giorni, qualora non sia stato possibile  trattenerlo  in  un
Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza  presso
tale  struttura  non  ne  abbia   consentito   l'allontanamento   dal
territorio nazionale. L'ordine e'  dato  con  provvedimento  scritto,
recante l'indicazione,  in  caso  di  violazione,  delle  conseguenze
sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere  accompagnato  dalla
consegna   all'interessato,   anche   su   sua    richiesta,    della
documentazione  necessaria   per   raggiungere   gli   uffici   della
rappresentanza  diplomatica  del  suo  Paese  in  Italia,  anche   se
onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di  appartenenza  ovvero,
quando cio' non sia possibile, nello Stato di  provenienza,  compreso
il titolo di viaggio. 
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al  comma  5-bis  e'  punita,
salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da  10.000  a
20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai  sensi
dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi  si
sia sottratto. Si  applica  la  multa  da  6.000  a  15.000  euro  se
l'espulsione e' stata disposta in  base  all'articolo  13,  comma  5.
Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi  4  e
5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere,
si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di  espulsione  per
violazione all'ordine di  allontanamento  adottato  dal  questore  ai
sensi  del  comma  5-bis  del  presente  articolo.  Qualora  non  sia
possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si  applicano
le disposizioni di cui ai commi 1  e  5-bis  del  presente  articolo,
nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui  all'articolo  13,
comma 3. 
5-quater. La violazione  dell'ordine  disposto  ai  sensi  del  comma
5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato  motivo,  con  la
multa da 15.000 a  30.000  euro.  Si  applicano,  in  ogni  caso,  le
disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo. 
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta  dallo  straniero
destinatario dell'ordine del  questore,  di  cui  ai  commi  5-ter  e
5-quater,   il   giudice   accerta   anche    l'eventuale    consegna
all'interessato della  documentazione  di  cui  al  comma  5-bis,  la
cooperazione  resa  dallo  stesso   ai   fini   dell'esecuzione   del
provvedimento   di   allontanamento,   in   particolare    attraverso
l'esibizione d'idonea documentazione. 
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli  articoli
5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli
20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto  2000,  n.
274. 
5-sexies. Ai fini  dell'esecuzione  dell'espulsione  dello  straniero
denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e'  richiesto  il
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13,  comma  3,  da  parte
dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento  del  medesimo
reato. Il questore  comunica  l'avvenuta  esecuzione  dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. 
  5-septies.  Il  giudice,  acquisita  la   notizia   dell'esecuzione
dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.  Se  lo
straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato  prima  del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14,  si  applica  l'articolo
345 del codice di procedura penale. 
  6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5  e'
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non  sospende
l'esecuzione della misura. 
  7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,  adotta  efficaci
misure  di  vigilanza  affinche'  lo  straniero  non   si   allontani
indebitamente dal centro e provvede , nel caso la misura sia violata,
a ripristinare il  trattenimento  mediante  l'adozione  di  un  nuovo
provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento  disposto
dal nuovo provvedimento e'  computato  nel  termine  massimo  per  il
trattenimento indicato dal comma 5. 
  8. Ai fini dell'accompagnamento anche  collettivo  alla  frontiera,
possono essere stipulate  convenzioni  con  soggetti  che  esercitano
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che  svolgono
attivita' di assistenza per stranieri. 
  9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di  attuazione  e  dalle
norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta  i
provvedimenti occorrenti per  l'esecuzione  di  quanto  disposto  dal
presente   articolo,   anche   mediante   convenzioni    con    altre
amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,  nonche'  per
la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe  alle  disposizioni
vigenti in materia finanziaria e di  contabilita'  sono  adottate  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro   del   bilancio   e   della
programmazione economica. Il Ministro dell'interno  promuove  inoltre
le intese occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
Ministri. 
 
    
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 223  (in
G.U.  1a  s.s.  21/7/2004,  n.  28)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 5-quinquies  del  presente  articolo,  nella
parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del
medesimo articolo e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
-------------

    
AGGIORNAMENTO (35) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 13-17 dicembre 2010,  n.  359
(in G.U. 1a s.s. 22/12/2010, n. 51)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 5-quater del presente articolo, "nella parte
in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento,
secondo quanto gia' previsto per la condotta  di  cui  al  precedente
comma 5-ter,  sia  punita  nel  solo  caso  che  abbia  luogo  "senza
giustificato motivo"". 
    


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AGGIORNAMENTO (37)

  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma  1)  che  "Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." 
                             Art. 14-bis
                          (( (Fondo rimpatri). ))

  ((1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo
rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
 2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del gettito
conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui
all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi eventualmente
disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La
quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma
2-ter, e' assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita' istruttorie
inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno)).
                            Art. 14-ter. 
               (( (Programmi di rimpatrio assistito). 
 
 1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al
comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni
internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri,
con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli
immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il
Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo
quanto previsto al comma 3. 
 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee
guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, fissando criteri di priorita' che tengano conto
innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita' dello straniero di
cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonche' i criteri per
l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle
associazioni di cui al comma 1 del presente articolo. 
 3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel
territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la
prefettura del luogo ove egli si trova ne da' comunicazione, senza
ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto
salvo quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei
provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2
e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure eventualmente
adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14,
comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la
comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di
cui al comma 5 del medesimo articolo. 
 4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di
rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal
questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalita' previste
dall'articolo 14. 
 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
stranieri che: 
 a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1; 
 b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4,
lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13,
comma 4-bis, lettere d) ed e); 
 c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di
un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o
di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale. 
 6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma
1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono
nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima
prevista dall'articolo 14, comma 5. 
 7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito
di cui al comma 1 si provvede nei limiti : 
 a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro
dell'interno; 
 b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale
scopo, secondo le relative modalita' di gestione.)) 
                                                               ((38)) 
 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con  modificazioni  dalla
L. 2 agosto 2011, n. 129, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il
decreto del Ministro dell'interno di cui  al  comma  2  dell'articolo
14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal
comma 1, lettera e), e' adottato entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". 
                               Art. 15
           ((Espulsione a titolo di misura di sicurezza e
 disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione))

  1.  Fuori  dei  casi  previsti  dal  codice penale, il giudice puo'
ordinare  l'espulsione  dello straniero che sia condannato per taluno
dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
  ((1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene
data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente
autorita' consolare al fine di avviare la procedura di
identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei
requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione)).
                               Art. 16 
(Espulsione a titolo  di  sanzione  sostitutiva  o  alternativa  alla
                             detenzione) 
 
  1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna  per  un  reato
non  colposo  o  nell'applicare  la  pena  su  richiesta   ai   sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti  dello
straniero  che  si  trovi  in  taluna   delle   situazioni   indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la  pena
detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono  le  condizioni
per  ordinare  la  sospensione  condizionale  della  pena  ai   sensi
dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel  pronunciare  sentenza
di condanna per il reato di  cui  all'articolo  10-bis,  qualora  non
ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma  1,  del
presente  testo  unico,  che   impediscono   l'esecuzione   immediata
dell'espulsione con accompagnamento  alla  frontiera  a  mezzo  della
forza pubblica, puo'  sostituire  la  medesima  pena  con  la  misura
dell'espulsione per un periodo non  inferiore  a  cinque  anni.  ((Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di
sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e
5-quater.)) 
  2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche se
la  sentenza  non  e'  irrevocabile,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 13, comma 4. 
  3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere disposta nei casi
in cui la condanna riguardi uno o piu' delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura  penale,  ovvero  i
delitti previsti dal presente testo unico, puniti con  pena  edittale
superiore nel massimo a due anni. 
  4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine  previsto  dall'articolo
13, comma  14,  la  sanzione  sostitutiva  e'  revocata  dal  giudice
competente. 
  5. Nei confronti dello straniero, identificato,  detenuto,  che  si
trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma  2,
che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore  a
due anni, e' disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei
casi in  cui  la  condanna  riguarda  uno  o  piu'  delitti  previsti
dall'articolo 407, comma 2,  lettera  a),  del  codice  di  procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico. 
  6. Competente a disporre l'espulsione di  cui  al  comma  5  e'  il
magistrato di sorveglianza, che decide con  decreto  motivato,  senza
formalita',  acquisite  le  informazioni  degli  organi  di   polizia
sull'identita' e sulla nazionalita' dello straniero.  Il  decreto  di
espulsione e' comunicato allo straniero  che,  entro  il  termine  di
dieci giorni, puo'  proporre  opposizione  dinanzi  al  tribunale  di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni. 
  7. L'esecuzione del decreto di espulsione di  cui  al  comma  6  e'
sospesa fino alla decorrenza dei  termini  di  impugnazione  o  della
decisione del tribunale di sorveglianza  e,  comunque,  lo  stato  di
detenzione  permane  fino  a  quando  non  siano  stati  acquisiti  i
necessari documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore
competente  per  il  luogo  di  detenzione  dello  straniero  con  la
modalita' dell'accompagnamento alla frontiera  a  mezzo  della  forza
pubblica. 
  8. La pena e' estinta alla  scadenza  del  termine  di  dieci  anni
dall'esecuzione dell'espulsione di cui al  comma  5,  sempre  che  lo
straniero non sia rientrato  illegittimamente  nel  territorio  dello
Stato. In tale  caso,  lo  stato  di  detenzione  e'  ripristinato  e
riprende l'esecuzione della pena. 
  9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19. 
                               Art. 17
                          Diritto di difesa
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

  1.  Lo  straniero ((parte offesa ovvero)) sottoposto a procedimento
penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente
necessario  per  l'esercizio  del  diritto di difesa, al solo fine di
partecipare  al  giudizio  o  al  compimento  di  atti per i quali e'
necessaria  la  sua  presenza.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal
questore  anche  per  il  tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare   su   documentata   richiesta  ((della parte offesa o))
dell'imputato o del difensore.

TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E
L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

                               Art. 18
             Soggiorno per motivi di protezione sociale
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

  1.  Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge
20  febbraio  1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del
codice   di   procedura   penale,  ovvero  nel  corso  di  interventi
assistenziali  dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni  di  violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero  ed  emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per
effetto   dei   tentativi   di   sottrarsi   ai   condizionamenti  di
un'associazione   dedita   ad   uno  dei  predetti  delitti  o  delle
dichiarazioni  rese  nel  corso  delle  indagini  preliminari  o  del
giudizio,  il  questore,  anche  su  proposta  del  Procuratore della
Repubblica,  o  con  il  parere  favorevole  della  stessa autorita',
rilascia  uno  speciale  permesso  di  soggiorno  per consentire allo
straniero   di   sottrarsi   alla   violenza   e  ai  condizionamenti
dell'organizzazione  criminale  e  di  partecipare ad un programma di
assistenza ed integrazione sociale.
  2.  Con  la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al  questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la  sussistenza  delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed
attualita'  del  pericolo  ed  alla  rilevanza del contributo offerto
dallo   straniero   per   l'efficace   contrasto  dell'organizzazione
criminale,  ovvero  per  la individuazione o cattura dei responsabili
dei   delitti   indicati   nello   stesso   comma.  Le  modalita'  di
partecipazione  al  programma  di  assistenza ed integrazione sociale
sono comunicate al Sindaco.
  3.  Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti  per  l'affidamento  della  realizzazione  del programma a
soggetti  diversi  da  quelli  istituzionalmente  preposti ai servizi
sociali   dell'ente   locale,   e  per  l'espletamento  dei  relativi
controlli.  Con  lo  stesso  regolamento sono individuati i requisiti
idonei   a  garantire  la  competenza  e  la  capacita'  di  favorire
l'assistenza  e  l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
  4.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del presente
articolo  ha  la  durata  di  sei mesi e puo' essere rinnovato per un
anno,  o  per  il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
Esso  e' revocato in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile   con   le   finalita'   dello  stesso,  segnalate  dal
procuratore  della  Repubblica  o,  per  quanto  di  competenza,  dal
servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore,
ovvero   quando  vengono  meno  le  altre  condizioni  che  ne  hanno
giustificato il rilascio.
  5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso   ai   servizi   assistenziali   e   allo  studio,  nonche'
l'iscrizione  nelle  liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato,  fatti  salvi  i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla
scadenza  del  permesso  di soggiorno, l'interessato risulti avere in
corso  un  rapporto  di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente
prorogato  o  rinnovato  per  la  durata  del rapporto medesimo o, se
questo  e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale
motivo  di  soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi  di  studio  qualora  il  titolare  sia  iscritto  ad un corso
regolare di studi.
  6.  Il  permesso  di  soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere  altresi'  rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto
di  pena,  anche  su  proposta del procuratore della Repubblica o del
giudice  di  sorveglianza  presso  il tribunale per i minorenni, allo
straniero  che  ha  terminato  l'espiazione  di  una  pena detentiva,
inflitta  per  reati commessi durante la minore eta', e ha dato prova
concreta   di   partecipazione   a   un  programma  di  assistenza  e
integrazione sociale.
  ((6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione
europea che si trovano in una situazione di gravita' ed attualita' di
pericolo)).
  7.  L'onere  derivante  dal presente articolo e' valutato in lire 5
miliardi  per  l'anno  1997  e  in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.
                               Art. 19 
             (Divieti di espulsione e di respingimento. 
       ((Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.)) ) 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17) 
 
  1. In nessun caso puo' disporsi  l'espulsione  o  il  respingimento
verso  uno  Stato  in  cui  lo  straniero  possa  essere  oggetto  di
persecuzione  per  motivi  di  razza,  di  sesso,   di   lingua,   di
cittadinanza, di religione,  di  opinioni  politiche,  di  condizioni
personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato  verso
un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 
  2. Non e' consentita l'espulsione,  salvo  che  nei  casi  previsti
dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: 
   a) degli stranieri minori di anni diciotto,  salvo  il  diritto  a
seguire il genitore o l'affidatario espulsi; 
   b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo  il
disposto dell'articolo 9; 
   c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o
con il coniuge, di nazionalita' italiana; 
   d) delle donne in stato di gravidanza o nei  sei  mesi  successivi
alla nascita del figlio cui provvedono. (2A) 
((2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone
affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di
famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero
delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono
effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni
personali, debitamente accertate.)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2A) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 27 luglio 2000,  n.  376
(in G.U. 1a s.s. 2/08/2000, n. 32)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6  marzo
1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione
dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. d)  del
d.lgs. 25  luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero), nella parte  in  cui  non  estende  il  divieto  di
espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza  o
nei sei mesi successivi alla nascita del figlio". 
                               Art. 20
    (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

  1.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
d'intesa  con  i  Ministri  degli affari esteri, dell'interno, per la
solidarieta'   sociale   e   con  gli  altri  Ministri  eventualmente
interessati,  sono  stabilite,  nei  limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di
protezione  temporanea  da  adottarsi, anche in deroga a disposizioni
del  presente  testo  unico,  per  rilevanti  esigenze umanitarie, in
occasione   di   conflitti,  disastri  naturali  o  altri  eventi  di
particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
  2.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui
delegato  riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle
misure adottate.

TITOLO III
DISCIPLINA DEL LAVORO

                               Art. 21
                Determinazione dei flussi di ingresso
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19;
     legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10;
           legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

  1.  L'ingresso  nel  territorio  dello  Stato  per motivi di lavoro
subordinato,   anche   stagionale,  e  di  lavoro  autonomo,  avviene
nell'ambito  delle  quote  di  ingresso  stabilite nei decreti di cui
all'articolo  3,  comma  4.  ((Nello stabilire le quote i decreti
prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati
che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio)).  Con  tali  decreti  sono  altresi'
assegnate  in  via  preferenziale  quote riservate ((ai lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non
comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari,
contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi,
nonche')) agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali
il  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
abbia  concluso  accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi
d'ingresso  e  delle  procedure  di riammissione. Nell'ambito di tali
intese  possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi
per  lavoro  stagionale,  con  le  corrispondenti autorita' nazionali
responsabili  delle  politiche  del  mercato  del lavoro dei paesi di
provenienza.
  2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre
prevedere  la  utilizzazione  in  Italia,  con  contratto  di  lavoro
subordinato,  di  gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate
opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro
i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
  3.  Gli  stessi accordi possono prevedere procedure e modalita' per
il rilascio delle autorizzazioni di lavoro.
  4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite,
in  modo  articolato  per  qualifiche  o  mansioni, dal Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e
dei  tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche'
sul  numero  dei  cittadini  stranieri  non  appartenenti  all'Unione
europea iscritti nelle liste di collocamento.
  ((4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono
altresi' essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta
di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il
regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione
con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
 4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni
anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel
territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali
relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto
alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo)).
  5.  Le  intese  o  accordi  bilaterali  di  cui  al comma 1 possono
prevedere  che  i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in
Italia  per  motivi  di  lavoro  subordinato,  anche  stagionale,  si
iscrivano  in  apposite  liste,  identificate  dalle medesime intese,
specificando  le  loro  qualifiche  o  mansioni,  nonche'  gli  altri
requisiti  indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese
possono  inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per il
successivo  inoltro  agli  uffici  del  Ministero  del lavoro e della
previdenza sociale.
  6.  Nell'ambito  delle  intese  o  accordi di cui al presente testo
unico,  il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del
lavoro   e   della  previdenza  sociale,  puo'  predisporre  progetti
integrati  per  il  reinserimento  di  lavoratori extracomunitari nei
Paesi  di  origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite
idonee   garanzie  dai  governi  dei  Paesi  di  provenienza,  ovvero
l'approvazione  di domande di enti pubblici e privati, che richiedano
di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
  7.  Il  regolamento  di  attuazione prevede forme di istituzione di
un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di
lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalita'
di  collegamento  con  l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
  8.  L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 350
milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
                               Art. 22
       Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

  1.  In  ogni  provincia  e'  istituito presso la prefettura-ufficio
territoriale  del  Governo  uno  sportello  unico per l'immigrazione,
responsabile  dell'intero  procedimento  relativo  all'assunzione  di
lavoratori    subordinati    stranieri   a   tempo   determinato   ed
indeterminato.
  2.   Il   datore   di  lavoro  italiano  o  straniero  regolarmente
soggiornante  in  Italia che intende instaurare in Italia un rapporto
di  lavoro  subordinato  a  tempo determinato o indeterminato con uno
straniero  residente  all'estero deve presentare allo sportello unico
per  l'immigrazione  della provincia di residenza ovvero di quella in
cui  ha  sede  legale  l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la
prestazione lavorativa:
   a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
   b)  idonea  documentazione relativa alle modalita' di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero;
   c)  la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle
relative  condizioni,  comprensiva dell'impegno al pagamento da parte
dello  stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero
nel Paese di provenienza;
   d)   dichiarazione   di   impegno  a  comunicare  ogni  variazione
concernente il rapporto di lavoro.
  3.  Nei  casi  in  cui  non  abbia  una  conoscenza  diretta  dello
straniero,  il  datore  di  lavoro  italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la documentazione
di  cui  alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di
una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma
5,   selezionate   secondo   criteri   definiti  nel  regolamento  di
attuazione.
  4.  Lo  sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di
cui  ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla  provincia  di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per
l'impiego  provvede  a  diffondere le offerte per via telematica agli
altri  centri  ed  a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni
altro  mezzo  possibile  ed  attiva gli eventuali interventi previsti
dall'articolo  2  del  decreto  legislativo  21  aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da
parte   di   lavoratore   nazionale  o  comunitario,  anche  per  via
telematica,  il centro trasmette allo sportello unico richiedente una
certificazione  negativa,  ovvero  le domande acquisite comunicandole
altresi'  al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che
il  centro  per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5.
  5.  Lo  sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine
massimo  di  quaranta  giorni  dalla presentazione della richiesta, a
condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma
2  e  le  prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni caso, sentito il questore, il
nulla   osta   nel  rispetto  dei  limiti  numerici,  quantitativi  e
qualitativi   determinati   a  norma  dell'articolo  3,  comma  4,  e
dell'articolo  21,  e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione,   ivi   compreso   il  codice  fiscale,  agli  uffici
consolari,  ove  possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato  ha  validita'  per  un  periodo non superiore a sei mesi
dalla data del rilascio.
  6.  Gli  uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello
straniero  provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il
visto  di  ingresso  con  indicazione  del codice fiscale, comunicato
dallo   sportello   unico   per  l'immigrazione.  Entro  otto  giorni
dall'ingresso,  lo  straniero  si  reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione  che  ha  rilasciato  il  nulla  osta per la firma del
contratto  di  soggiorno  che  resta  ivi  conservato  e,  a  cura di
quest'ultimo,  trasmesso  in copia all'autorita' consolare competente
ed al centro per l'impiego competente.
  7.  Il  datore  di  lavoro  che omette di comunicare allo sportello
unico  per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro
intervenuto   con   lo   straniero,   e'   punito   con  la  sanzione
amministrativa   da   500   a   2.500   euro.  Per  l'accertamento  e
l'irrogazione della sanzione e' competente il prefetto.
  8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in
Italia  per  motivi  di  lavoro,  il lavoratore extracomunitario deve
essere  munito  del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo
Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
  9.   Le   questure   forniscono  all'INPS  e  all'INAIL  ,  tramite
collegamenti  telematici,  le  informazioni  anagrafiche  relative ai
lavoratori  extracomunitari  ai  quali  e'  concesso  il  permesso di
soggiorno  per  motivi  di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al
lavoro,  e comunicano altresi' il rilascio dei permessi concernenti i
familiari  ai  sensi  delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS,
sulla  base  delle  informazioni  ricevute,  costituisce un "Archivio
anagrafico  dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre
amministrazioni  pubbliche;  lo scambio delle informazioni avviene in
base  a  convenzione  tra  le  amministrazioni interessate. Le stesse
informazioni   sono  trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle
questure,    all'ufficio    finanziario   competente   che   provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
  10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta
rilasciati  secondo  le  classificazioni  adottate nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4.
  11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca
del  permesso  di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi
familiari   legalmente   soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in
possesso  del  permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde
il  posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle
liste  di  collocamento  per  il  periodo  di  residua  validita' del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno  per  lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei
mesi.  Il  regolamento  di  attuazione  stabilisce  le  modalita'  di
comunicazione  ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione
del  lavoratore  straniero  nelle liste di collocamento con priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
  ((11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o
il master universitario di secondo livello, alla scadenza del
permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere iscritto
nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442,
per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei
requisiti previsti dal presente testo unico, puo' chiedere la
conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro)).
  12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie  dipendenze
lavoratori  stranieri  privi  del  permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non
sia  stato  chiesto,  nei  termini  di  legge, il rinnovo, revocato o
annullato,  e'  punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato .
  13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo
25,  comma  5,  in  caso  di rimpatrio il lavoratore extracomunitario
conserva  i  diritti  previdenziali e di sicurezza sociale maturati e
puo'  goderne  indipendentemente  dalla  vigenza  di  un  accordo  di
reciprocita'  al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti
dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta',  anche  in  deroga  al  requisito  contributivo minimo previsto
dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  14.  Le  attribuzioni  degli  istituti di patronato e di assistenza
sociale,  di  cui  alla  legge  30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai
lavoratori  extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro
in Italia.
  15.  I  lavoratori  italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento   di  titoli  di  formazione  professionale  acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e
delle   politiche   sociali,  sentita  la  commissione  centrale  per
l'impiego,  dispone  condizioni  e  modalita' di riconoscimento delle
qualifiche  per  singoli  casi.  Il  lavoratore extracomunitario puo'
inoltre  partecipare,  a  norma  del  presente testo unico, a tutti i
corsi  di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica.
  16.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.
                               Art. 23
                    (( (Titoli di prelazione) ))

  ((1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle
regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le
province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli
imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi
internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri
in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese,
enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno
tre anni, possono essere previste attivita' di istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine.
 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
 a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all'interno dello Stato;
 b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
 c) allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali
autonome nei Paesi di origine.
 3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al
comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita'
si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo
22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione del presente testo unico.
 4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1)).
                               Art. 24 
                         (Lavoro stagionale) 
 
  1.  Il  datore  di  lavoro  italiano   o   straniero   regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto  dei
loro associati, che intendano instaurare in  Italia  un  rapporto  di
lavoro subordinato a carattere stagionale con  uno  straniero  devono
presentare   richiesta   nominativa   allo   sportello   unico    per
l'immigrazione della provincia di residenza  ai  sensi  dell'articolo
22. Nei casi  in  cui  il  datore  di  lavoro  italiano  o  straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non  abbiano
una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo
le modalita' previste dall'articolo 22,  deve  essere  immediatamente
comunicata al centro  per  l'impiego  competente,  che  verifica  nel
termine di cinque giorni  l'eventuale  disponibilita'  di  lavoratori
italiani o comunitari a ricoprire l'impiego  stagionale  offerto.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3. 
  2.  Lo  sportello  unico  per  l'immigrazione   rilascia   comunque
l'autorizzazione nel rispetto del  diritto  di  precedenza  maturato,
decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui  al  comma  1  e  non
oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore
di lavoro. 
  ((2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i
venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
 a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di
lavoro richiedente; 
 b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato
regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno.)) 
  3. L'autorizzazione al lavoro  stagionale  ha  validita'  da  venti
giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del
lavoro stagionale richiesto, anche con  riferimento  all'accorpamento
di gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso  diversi
datori di lavoro. 
  ((3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3,
l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il
permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova
opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro
datore di lavoro.)) 
  4. Il lavoratore stagionale, ove  abbia  rispettato  le  condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia  rientrato  nello  Stato  di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza  per
il rientro in Italia  nell'anno  successivo  per  ragioni  di  lavoro
stagionale, rispetto ai  cittadini  del  suo  stesso  Paese  che  non
abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi  di  lavoro.
Puo',  inoltre,  convertire  il  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro  subordinato  a  tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni. 
  5. Le commissioni regionali  tripartite,  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,  n.  469,  possono
stipulare    con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e  dei  datori  di
lavoro, con le regioni e con gli enti  locali,  apposite  convenzioni
dirette a favorire l'accesso dei lavoratori  stranieri  ai  posti  di
lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il  trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee  condizioni  di
lavoro  della  manodopera,  nonche'  eventuali  incentivi  diretti  o
indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi  e  le
misure complementari relative all'accoglienza. 
  6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,  per  lavori
di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del  permesso  di
soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia  scaduto,
revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12. 

Art. 25

         Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

  1.  In  considerazione  della durata limitata dei contratti nonche'
della  loro  specificita',  agli  stranieri  titolari  di permesso di
soggiorno  per  lavoro  stagionale  si applicano le seguenti forme di
previdenza  e  assistenza  obbligatoria, secondo le norme vigenti nei
settori di attivita':
   a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
   b)  assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
   c) assicurazione contro le malattie;
   d) assicurazione di maternita'.
  2.  In  sostituzione  dei  contributi  per  l'assegno per il nucleo
familiare    e   per   l'assicurazione   contro   la   disoccupazione
involontaria,  il  datore  di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS) un contributo in misura
pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e
alle  modalita'  stabilite  per  questi  ultimi. Tali contributi sono
destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei
lavoratori di cui all'articolo 45.
  3.  Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti
i  requisiti,  gli  ambiti  e le modalita' degli interventi di cui al
comma 2.
  4.  Sulle  contribuzioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 si applicano le
riduzioni  degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
  5.  ((Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento
degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza)).  E' fatta salva la possibilita' di ricostruzione della
posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
                               Art. 26
              Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)

  1.  L'ingresso  in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all'Unione  europea  che  intendono  esercitare  nel territorio dello
Stato  un'attivita'  non  occasionale  di lavoro autonomo puo' essere
consentito  a  condizione  che  l'esercizio di tali attivita' non sia
riservato  dalla  legge  ai  cittadini italiani, o a cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea.
  2.  In  ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attivita'  industriale,  professionale,  artigianale  o  commerciale,
ovvero  costituire  societa'  di  capitali  o di persone o accedere a
cariche  societarie,  deve altresi' dimostrare di disporre di risorse
adeguate  per l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in
Italia;  di  essere  in  possesso  dei requisiti previsti dalla legge
italiana  per  l'esercizio  della  singola  attivita',  compresi, ove
richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere
in possesso di una attestazione dell'autorita' competente in data non
anteriore  a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi
al   rilascio   dell'autorizzazione  o  della  licenza  prevista  per
l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende svolgere.
  3.  Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque
dimostrare  di  disporre  di idonea sistemazione alloggiativa e di un
reddito  annuo,  proveniente da fonti lecite, di importo superiore al
livello   minimo   previsto   dalla   legge   per  l'esenzione  dalla
partecipazione alla spesa sanitaria ((. . .)).
  4.  Sono  fatte  salve le norme piu' favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
  5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso
dei  requisiti  indicati  dal  presente articolo ed acquisiti i nulla
osta  del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e
del Ministero eventualmente competente in relazione all'attivita' che
lo  straniero  intende  svolgere  in  Italia,  rilascia  il  visto di
ingresso    per   lavoro   autonomo,   con   l'espressa   indicazione
dell'attivita'  cui  il  visto  si  riferisce,  nei  limiti  numerici
stabiliti  a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. ((La
rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresi', allo
straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal
presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5,
comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo)).
  6.  Le  procedure  di  cui  al  comma  5 sono effettuate secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione.
  7.  Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato
o  negato  entro  centoventi giorni dalla data di presentazione della
domanda  e  della  relativa  documentazione  e deve essere utilizzato
entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
  ((7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei
reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione
II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e
474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica)).
                               Art. 27
               Ingresso per lavoro in casi particolari
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;
        legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)

  1.  Al  di  fuori  degli  ingressi  per lavoro di cui agli articoli
precedenti,  autorizzati  nell'ambito delle quote di cui all'articolo
3,  comma  4,  il  regolamento  di  attuazione disciplina particolari
modalita'  e  termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro,
dei  visti  di  ingresso  e  dei  permessi  di  soggiorno  per lavoro
subordinato,  per  ognuna  delle  seguenti  categorie  di  lavoratori
stranieri:
   a)  dirigenti  o  personale  altamente  specializzato  di societa'
aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di
societa'  estere  che  abbiano  la  sede  principale di attivita' nel
territorio  di  uno  Stato  membro  dell'Organizzazione  mondiale del
commercio,  ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa'
italiane o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
   b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
   c)  I  professori  universitari  destinati a svolgere in Italia un
incarico accademico;
   d) traduttori e interpreti;
   e)   collaboratori   familiari   aventi   regolarmente   in  corso
all'estero,  da  almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo
pieno  con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea  residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la
prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
   f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale,  svolgano  periodi  temporanei di addestramento presso
datori   di   lavoro  italiani,  effettuando  anche  prestazioni  che
rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
   g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti
nel  territorio  italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a
domanda  del  datore  di  lavoro,  per  adempiere  funzioni o compiti
specifici,  per  un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare
l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
   h)  lavoratori  marittimi occupati nella misura e con le modalita'
stabilite nel regolamento di attuazione;
   i)  lavoratori  dipendenti  regolarmente  retribuiti  da datori di
lavoro,  persone  fisiche  o  giuridiche,  residenti  o  aventi  sede
all'estero  e  da  questi  direttamente  retribuiti,  i  quali  siano
temporaneamente  trasferiti  dall'estero  presso  persone  fisiche  o
giuridiche,  italiane  o  straniere,  residenti in Italia, al fine di
effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto  di  appalto  stipulato  tra  le predette persone fisiche o
giuridiche  residenti  o  aventi  sede in Italia e quelle residenti o
aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo
1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle
norme internazionali e comunitarie;
   l)  lavoratori  occupati  presso  circhi  o  spettacoli viaggianti
all'estero;
   m)  personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
   n)  ballerini,  artisti  e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
   o)   artisti   da   impiegare   da   enti   musicali   teatrali  o
cinematografici  o  da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o
private,  o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali
o folcloristiche;
   p)  stranieri  che  siano  destinati  a svolgere qualsiasi tipo di
attivita' sportiva professionistica presso societa' sportive italiane
ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
   q)  giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia
e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o
periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
   r)  persone  che,  secondo  le  norme di accordi internazionali in
vigore  per  l'Italia,  svolgono  in Italia attivita' di ricerca o un
lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di
mobilita' di giovani o sono persone collocate "alla pari";
   r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie
pubbliche e private.
  1-bis.  Nel  caso  in  cui  i lavoratori di cui alla lettera i) del
comma  1  siano  dipendenti  regolarmente  retribuiti  dai  datori di
lavoro,  persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno
Stato  membro  dell'Unione  europea,  il  nulla  osta  al  lavoro  e'
sostituito  da  una  comunicazione,  da  parte  del  committente, del
contratto  in  base  al  quale  la  prestazione  di servizi ha luogo,
unitamente  ad  una  dichiarazione  del datore di lavoro contenente i
nominativi  dei  lavoratori da distaccare e attestante la regolarita'
della  loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e
di  lavoro  nello  Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il
datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico
della  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo,  ai  fini  del
rilascio del permesso di soggiorno.
  1-ter.  Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma
1,  lettere  a), c) e g), e' sostituito da una comunicazione da parte
del  datore  di  lavoro  della proposta di contratto di soggiorno per
lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e'
presentata  con  modalita'  informatiche  allo  sportello  unico  per
l'immigrazione  della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo
sportello  unico  trasmette  la  comunicazione  al  questore  per  la
verifica  della  insussistenza  di motivi ostativi all'ingresso dello
straniero  ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e,
ove  nulla  osti  da  parte  del  questore, la invia, con le medesime
modalita'  informatiche,  alla rappresentanza diplomatica o consolare
per   il   rilascio   del   visto  di  ingresso.  Entro  otto  giorni
dall'ingresso  in  Italia  lo  straniero  si reca presso lo sportello
unico  per  l'immigrazione,  unitamente  al  datore di lavoro, per la
sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno  e per la richiesta del
permesso di soggiorno.
  1-quater.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1-ter si applicano ai
datori   di   lavoro   che   hanno   sottoscritto  con  il  Ministero
dell'interno,  sentito  il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali,  un  apposito  protocollo  di  intesa,  con cui i
medesimi   datori  di  lavoro  garantiscono  la  capacita'  economica
richiesta  e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo
di lavoro di categoria.
  ((1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al
seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni
agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle
Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale
italiano o da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi
riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a
svolgere la pertinente attivita', in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della
rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al
periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I
professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea godono del medesimo trattamento, ove piu' favorevole)).
  2.   In  deroga  alle  disposizioni  del  presente  testo  unico  i
lavoratori  extracomunitari  dello  spettacolo possono essere assunti
alle  dipendenze  dei  datori  di  lavoro  per esigenze connesse alla
realizzazione    e   produzione   di   spettacoli   previa   apposita
autorizzazione  rilasciata  dall'ufficio speciale per il collocamento
dei  lavoratori  dello  spettacolo  o  sue  sezioni  periferiche  che
provvedono,  previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale
di  pubblica  sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo che si
tratti  di  personale artistico ovvero di personale da utilizzare per
periodi   non   superiori   a  tra  mesi,  prima  che  il  lavoratore
extracomunitario   entri   nel  territorio  nazionale.  I  lavoratori
extracomunitari   autorizzati   a   svolgere   attivita'   lavorativa
subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore
di attivita' ne' la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, determina le procedure e le modalita' per
il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma.
  3.  Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'.
  4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresi' norme per
l'attuazione  delle  convenzioni  ed accordi internazionali in vigore
relativamente  all'ingresso  e  soggiorno  dei  lavoratori  stranieri
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o
di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
  5.  L'ingresso  e  il  soggiorno  dei  lavoratori  frontalieri  non
appartenenti  all'Unione  europea  e' disciplinato dalle disposizioni
particolari  previste  negli accordi internazionali in vigore con gli
Stati confinanti.
  5-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,  su  proposta  del  Comitato  olimpico  nazionale italiano
(CONI),  sentiti  i  Ministri  dell'interno  e  del  lavoro  e  delle
politiche   sociali,   e'   determinato  il  limite  massimo  annuale
d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivita' sportiva a
titolo  professionistico  o  comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni  sportive  nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI   con  delibera  da  sottoporre  all'approvazione  del  Ministro
vigilante.  Con  la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali
di  assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche
al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.
                             Art. 27-bis
           (( (Ingresso e soggiorno per volontariato). ))

  ((1. Con decreto del Ministero della solidarieta' sociale, di
concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da
emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il
contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi
di volontariato ai sensi del presente testo unico.
 2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e' consentito
l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra
i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di
volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della
verifica dei seguenti requisiti:
 a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di
volontariato ad una delle seguenti categorie:
 1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge
20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in base
alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai
sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
 2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49;
 3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e
l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui
siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di
inquadramento di cui beneficera' per espletare tali funzioni,
l'orario cui sara' tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle
sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese
per tutta la durata del soggiorno, nonche', ove necessario,
l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la
conoscenza della lingua italiana;
 c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del
programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese
relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso
terzi e assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle
spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di
durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La
sottoscrizione della polizza e' obbligatoria anche per le
associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che
abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7
dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del
medesimo articolo.
 3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla organizzazione
promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di
volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla
insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al
comma 1, rilascia il nulla osta.
 4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo sportello
unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero,
alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi
dal rilascio del nulla osta.
 5. Il permesso di soggiorno e' richiesto e rilasciato ai sensi
delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di
volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In
casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di
volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno
emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso puo' avere una
durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun
caso il permesso di soggiorno, che non e' rinnovabile ne'
convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, puo' avere
durata superiore a diciotto mesi.
 6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai
sensi della presente disposizione non e' computabile ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo di cui all'articolo 9-bis.))
        
                             Art. 27-ter
                (( (Ingresso e soggiorno per ricerca
 scientifica). ))

  ((1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi,
al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e' consentito
a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore,
che nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di
dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli
fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente
articolo, e' selezionato da un istituto di ricerca iscritto
nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'universita' e della
ricerca.
 2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque
anni, e' disciplinata con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca e, fra l'altro, prevede:
 a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o
privati, che svolgono attivita' di ricerca intesa come lavoro
creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle
conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della
societa', e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per
concepire nuove applicazioni;
 b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a
disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di
ricercatori e il numero consentito;
 c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse
all'eventuale condizione d'irregolarita' del ricercatore, compresi i
costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei
mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al
comma 3;
 d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di
inosservanza alle norme del presente articolo.
 3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1
stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si
impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna
ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere
approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che
valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del
ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una
copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la
disponibilita' delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La
convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di
lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione,
pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il
viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per
malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per
l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario
nazionale.
 4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata
dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia
autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, e'
presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo
Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio
nazionale, rilascia il nulla osta.
 5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di
diniego al rilascio del nulla osta.
 6. Il visto di ingresso puo' essere richiesto entro sei mesi dalla
data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle
rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per
l'immigrazione, ed e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre
tipologie di visto.
 7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto e
rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del
programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attivita'
indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro
subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla
ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di
soggiorno e' rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa
presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza.
Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque
consentita l'attivita' di ricerca. Per le finalita' di cui
all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca
scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla
ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di
permesso per motivi di studio o formazione professionale.
 8. Il ricongiungimento familiare e' consentito al ricercatore,
indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai
sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e'
rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del
ricercatore.
 9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo,
diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea.
In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso di soggiorno
di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito
dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del
nulla osta di cui al comma 4.
 10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al
comma 7 possono essere ammessi, a parita' di condizioni con i
cittadini italiani, a svolgere attivita' di insegnamento collegata al
progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le
disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.
 11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui
l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato
appartenente all'Unione europea puo' fare ingresso in Italia senza
necessita' del visto per proseguire la ricerca gia' iniziata
nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non e' richiesto il
permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 e'
sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura
- ufficio territoriale del Governo della provincia in cui e' svolta
l'attivita' di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni
dall'ingresso. La comunicazione e' corredata da copia autentica della
convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un
periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse, nonche'
una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di
permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione
dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi superiori
a tre mesi, il soggiorno e' subordinato alla stipula della
convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1
e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del
rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita'
di ricerca.))

TITOLO IV
DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

                               Art. 28
                   (Diritto all'unita' familiare)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)

  ((1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei
confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni
previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta
di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un
anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero
per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.))
  2.  Ai  familiari  stranieri  di  cittadini italiani o di uno Stato
membro  dell'Unione  Europea continuano ad applicarsi le disposizioni
el decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656,
fatte  salve  quelle  piu'  favorevoli  della  presente  legge  o del
regolamento di attuazione.
  3.   In  tutti  i  procedimenti  amministrativi  e  giurisdizionali
finalizzati  a  dare  attuazione  al  diritto  all'unita' familiare e
riguardanti  i  minori,  deve  essere  preso  in  considerazione  con
carattere   di   priorita'  il  superiore  interesse  del  fanciullo,
conformemente  a  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma 1, della
Convenzione   sui   diritti  del  fanciullo  del  20  novembre  1989,
ratificata  e  resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176.
                               Art. 29
                    (Ricongiungimento familiare).

  1.  Lo  straniero  puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
   a)  coniuge  non  legalmente  separato  e di eta' non inferiore ai
diciotto anni;
   b)  figli  minori,  anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non  coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente,
abbia dato il suo consenso;
   c)  figli  maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non
possano  provvedere  alle  proprie indispensabili esigenze di vita in
ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
   d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di
origine  o  di  provenienza,  ovvero genitori ultrasessantacinquenni,
qualora  gli  altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento
per documentati, gravi motivi di salute.
  1-bis.  Ove  gli  stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non
possano  essere  documentati  in  modo  certo  mediante certificati o
attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione
della  mancanza  di  una  autorita'  riconosciuta  o  comunque quando
sussistano   fondati   dubbi   sulla   autenticita'   della  predetta
documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono
al  rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base
dell'esame  del  DNA  (acido desossiribonucleico), effettuato a spese
degli interessati.
  ((1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei familiari di cui
alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si
chiede il ricongiungimento e' coniugato con un cittadino straniero
regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio
nazionale)).
  2.  Ai  fini  del ricongiungimento si considerano minori i figli di
eta'  inferiore  a  diciotto  anni  al  momento  della  presentazione
dell'istanza  di  ricongiungimento.  I  minori  adottati o affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
  3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 29-bis, lo straniero che
richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
   ((a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari,
nonche' di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici
comunali. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni
quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il
consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorera'));
   b)  di  un  reddito  minimo  annuo  derivante  da fonti lecite non
inferiore  all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  aumentato della
meta'   dell'importo  dell'assegno  sociale  per  ogni  familiare  da
ricongiungere.  Per  il  ricongiungimento di due o piu' figli di eta'
inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due
o  piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria
e'  richiesto,  in  ogni  caso,  un  reddito  non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione
del  reddito  si  tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei
familiari conviventi con il richiedente;
   b-bis)  di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a
garantire  la  copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a
favore   dell'ascendente   ultrasessantacinquenne  ovvero  della  sua
iscrizione  al  Servizio  sanitario nazionale, previo pagamento di un
contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro
del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il  Ministro  dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30
ottobre  2008  e  da  aggiornarsi  con  cadenza  biennale, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di
carta  di  soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato
relativo  a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro
autonomo  non  occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi,
dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione  che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio e
di reddito di cui al comma 3.
  ((5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito
l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gia' regolarmente
soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale
che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio
e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali
requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte
dell'altro genitore)).
  6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul
territorio   nazionale   ai  sensi  dell'articolo  31,  comma  3,  e'
rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis,
un   permesso   per   assistenza   minore,   rinnovabile,  di  durata
corrispondente  a  quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il
permesso  di  soggiorno  consente di svolgere attivita' lavorativa ma
non puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
  7.   La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento  familiare,
corredata  della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma
3,  e'  presentata  allo sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio  territoriale  del governo competente per il luogo
di  dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata
con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei
motivi   ostativi   all'ingresso   dello   straniero  nel  territorio
nazionale,  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  ultimo  periodo,  e
verificata  l'esistenza  dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il
nulla  osta  ovvero  un  provvedimento  di  diniego  dello stesso. Il
rilascio  del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato
rilasciato  il  predetto  nulla  osta  e'  subordinato  all'effettivo
accertamento  dell'autenticita',  da  parte  dell'autorita' consolare
italiana,   della   documentazione   comprovante   i  presupposti  di
parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute.
  ((8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato
entro centottanta giorni dalla richiesta)).
  9.  La  richiesta  di  ricongiungimento familiare e' respinta se e'
accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo
esclusivo  di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel
territorio dello Stato.
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
   a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di
rifugiato  e  la  sua  domanda  non  e'  ancora  stata oggetto di una
decisione definitiva;
   b)   agli   stranieri   destinatari  delle  misure  di  protezione
temporanea,  disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003,
n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;
   c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.
                             Art. 29-bis
          (( (Ricongiungimento familiare dei rifugiati). ))

  ((1. Lo straniero al quale e' stato riconosciuto lo status di
rifugiato puo' richiedere il ricongiungimento familiare per le
medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui
all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di
cui all'articolo 29, comma 3.
 2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che
provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero
della mancanza di un'autorita' riconosciuta o della presunta
inaffidabilita' dei documenti rilasciati dall'autorita' locale,
rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai
sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le
rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di
certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche
ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Puo'
essere fatto ricorso, altresi', ad altri mezzi atti a provare
l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da
documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei
dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non puo'
essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.
 3. Se il rifugiato e' un minore non accompagnato, e' consentito
l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli
ascendenti diretti di primo grado.))
                               Art. 30 
             Permesso di soggiorno per motivi familiari 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28) 
 
  1. Fatti salvi i casi di rilascio  o  di  rinnovo  della  carta  di
soggiorno,  il  permesso  di  soggiorno  per  motivi   familiari   e'
rilasciato: 
   a) allo straniero che ha fatto ingresso in  Italia  con  visto  di
ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso
al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo  29,
ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; 
   b) agli stranieri regolarmente soggiornanti  ad  altro  titolo  da
almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio  dello
Stato con cittadini  italiani  o  di  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; 
   c) al familiare straniero regolarmente soggiornante,  in  possesso
dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o  di
uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero  con
straniero  regolarmente  soggiornante  in  Italia.  In  tal  caso  il
permesso del familiare e' convertito in  permesso  di  soggiorno  per
motivi familiari. La conversione puo' essere richiesta entro un  anno
dalla data  di  scadenza  del  titolo  di  soggiorno  originariamente
posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato  si
prescinde dal possesso di un valido permesso di  soggiorno  da  parte
del familiare; 
   d) al genitore  straniero,  anche  naturale,  di  minore  italiano
residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per  motivi
familiari e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia
stato privato della potesta' genitoriale secondo la legge italiana. 
  1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera
b),  e'  immediatamente  revocato  qualora  sia  accertato   che   al
matrimonio non  e'  seguita  l'effettiva  convivenza  salvo  che  dal
matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo  del
permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera  a),
e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se  e'  accertato
che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo
di permettere all'interessato di  soggiornare  nel  territorio  dello
Stato. 
  2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso
ai servizi  assistenziali,  l'iscrizione  a  corsi  di  studio  o  di
formazione professionale, l'iscrizione nelle liste  di  collocamento,
lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,  fermi  i  requisiti
minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro. 
  3. Il permesso di soggiorno  per  motivi  familiari  ha  la  stessa
durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in  possesso
dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed e'
rinnovabile insieme con quest'ultimo. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 30. 
  5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per  il
ricongiungimento e in caso di separazione legale  o  di  scioglimento
del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere  la  carta  di
soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di eta',  il  permesso
di  soggiorno  puo'  essere  convertito  in   permesso   per   lavoro
subordinato, per lavoro autonomo o  per  studio,  fermi  i  requisiti
minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro. 
  ((6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli
altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di
diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' proporre opposizione
all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata
dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))
((37)) 
    


---------------
    
  AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma  1)  che  "Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." 
                               Art. 31
                 (Disposizioni a favore dei minori)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)

  1.  Il  figlio  minore  dello  straniero  con  questi  convivente e
regolarmente  soggiornante  e'  iscritto  nel permesso di soggiorno o
nella  carta  di  soggiorno  di  uno o di entrambi i genitori fino al
compimento  del  quattordicesimo  anno  di eta' e segue la condizione
giuridica   del  genitore  con  il  quale  convive,  ovvero  la  piu'
favorevole  tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo
limite  di eta' il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo
4  della  legge  4  maggio  1983, n. 184, e' iscritto nel permesso di
soggiorno  o  nella  carta  di  soggiorno dello straniero al quale e'
affidato  e  segue  la  condizione giuridica di quest'ultimo, se piu'
favorevole.  L'assenza  occasionale e temporanea dal territorio dello
Stato  non  esclude  il  requisito  della  convivenza  e  il  rinnovo
dell'iscrizione.
  2.  Al  compimento  del  quattordicesimo  anno  di  eta'  al minore
iscritto  nel  permesso  di  soggiorno o nella carta di soggiorno del
genitore ovvero dello straniero affidatario e' rilasciato un permesso
di  soggiorno  per  motivi  familiari valido fino al compimento della
maggiore eta', ovvero una carta di soggiorno.
  3.  Il  Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo  psicofisico  e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di
salute  del  minore  che  si  trova  nel  territorio  italiano,  puo'
autorizzare  l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo
di  tempo  determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della
presente legge. L'autorizzazione e' revocata quando vengono a cessare
i  gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivita' del
familiare   incompatibili  con  le  esigenze  del  minore  o  con  la
permanenza   in   Italia.   I   provvedimenti  sono  comunicati  alla
rappresentanza   diplomatica  o  consolare  e  al  questore  per  gli
adempimenti di rispettiva competenza.
  4.  Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato, su
richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.
                               Art. 32 
Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore
                                eta' 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30) 
 
  1. Al compimento  della  maggiore  eta',  allo  straniero  nei  cui
confronti sono state applicate le disposizioni  di  cui  all'articolo
29, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal  comma  1-bis,
ai minori che sono stati affidati  ai  sensi  dell'articolo  2  della
legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato  un  permesso  di
soggiorno per motivi di  studio  di  accesso  al  lavoro,  di  lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso
di soggiorno  per  accesso  al  lavoro  prescinde  dal  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 23. 
  1-bis. Il permesso di soggiorno di  cui  al  comma  1  puo'  essere
rilasciato per motivi di studio,  di  accesso  al  lavoro  ovvero  di
lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore eta',  ((
. . . )) ai minori stranieri  non  accompagnati,  affidati  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero  sottoposti
a  tutela,  ((previo parere positivo del Comitato per i minori
stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai
minori stranieri non accompagnati)) che siano stati  ammessi  per  un
periodo non inferiore a due  anni  in  un  progetto  di  integrazione
sociale e civile gestito da un ente  pubblico  o  privato  che  abbia
rappresentanza nazionale e che comunque  sia  iscritto  nel  registro
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  ai  sensi
dell'articolo 52 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394. 
  1-ter. L'ente gestore dei progetti deve  garantire  e  provare  con
idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore  eta'
del minore straniero di cui al  comma  1-bis,  che  l'interessato  si
trova sul territorio nazionale da  non  meno  di  tre  anni,  che  ha
seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
un alloggio e frequenta  corsi  di  studio  ovvero  svolge  attivita'
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita'  previste  dalla
legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche se
non ancora iniziato. 
  1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati  ai  sensi
del presente  articolo  e'  portato  in  detrazione  dalle  quote  di
ingresso definite annualmente nei  decreti  di  cui  all'articolo  3,
comma 4. 
                               Art. 33
                  (Comitato per i minori stranieri)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

  1.  Al  fine  di  vigilare  sulle modalita' di soggiorno dei minori
stranieri  temporaneamente  ammessi  sul  territorio dello Stato e di
coordinare   le   attivita'   delle  amministrazioni  interessate  e'
istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un
Comitato  presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da
rappresentanti  dei  ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di
grazia  e  giustizia,  del  Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza  del Consiglio dei ministri, nonche' da due rappresentanti
dell'Associazione   nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),  da  un
rappresentante   dell'Unione   province   d'Italia  (UPI)  e  da  due
rappresentanti   di   organizzazioni   maggiormente   rappresentative
operanti nel settore dei problemi della famiglia.
  ((2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del
Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei
minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare
sono stabilite:
 a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore a sei
anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei
medesimi;
 b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle
attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di
impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le
amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio
assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel
Paese d'origine o in un Paese terzo.))
  ((2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non
accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal
Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti
dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita'
giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.))
  3.  Il  Comitato  si  avvale, per l'espletamento delle attivita' di
competenza,  del  personale  e dei mezzi in dotazione al Dipartimento
degli  affari  sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
ha sede presso il Dipartimento medesimo.

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

                               Art. 34
                    (Assistenza per gli stranieri
              iscritti al Servizio sanitario nazionale)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

  1.  Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e
hanno  parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri
rispetto   ai  cittadini  italiani  per  quanto  attiene  all'obbligo
contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale e alla sua validita' temporale:
  a)  gli  stranieri  regolarmente  soggiornanti che abbiano in corso
regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano
iscritti nelle liste di collocamento;
  b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il
rinnovo  del  titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo,  per  motivi  familiari,  per  asilo  politico,  per  asilo
umanitario,   per  richiesta  di  asilo,  per  attesa  adozione,  per
affidamento, per acquisto della cittadinanza.
  2.  L'assistenza  sanitaria  spetta  altresi' ai familiari a carico
regolarmente  soggiornanti.  Nelle  more  dell'iscrizione al servizio
sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio
sanitario  nazionale  e'  assicurato  fin  dalla  nascita il medesimo
trattamento dei minori iscritti.
  3.  Lo  straniero  regolarmente soggiornante, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1 e 2 e' tenuto ad assicurarsi contro il
rischio  di  malattie,  infortunio  e  maternita' mediante stipula di
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero,   valida   sul   territorio   nazionale,  ovvero  mediante
iscrizione  al  servizio  sanitario  nazionale  valida  anche  per  i
familiari  a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale
deve  essere  corrisposto  a  titolo  di partecipazione alle spese un
contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per
i  cittadini  italiani,  sul reddito complessivo conseguito nell'anno
precedente  in  Italia  e  all'estero.  L'ammontare del contributo e'
determinato  con  decreto del Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e non puo' essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme
vigenti.
  4.  L'iscrizione  volontaria  al  servizio sanitario nazionale puo'
essere altresi' richiesta:
  a)  dagli  stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di
soggiorno per motivi di studio;
  b)  dagli  stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari,
ai  sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a
Strasburgo  il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi
della legge 18 maggio 1973 n. 304.
  5.  I  soggetti  di  cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione   al   servizio   sanitario   nazionale,   a  titolo  di
partecipazione  alla  spesa,  un contributo annuale forfettario negli
importi  e  secondo le modalita' previsti dal decreto di cui al comma
3.
  6.  Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a)
e b) non e' valido per i familiari a carico.
  7.  Lo  straniero  assicurato  al  servizio  sanitario nazionale e'
iscritto  nella  azienda  sanitaria  locale  del comune in cui dimora
secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
                               Art. 35
               (Assistenza sanitaria per gli stranieri
            non iscritti al Servizio sanitario nazionale)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

  1.  Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non
iscritti  al  Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte,
dai  soggetti  tenuti  al  pagamento  di tali prestazioni, le tariffe
determinate  dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo
8,  commi  5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
  2.  Restano  salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria
ai  cittadini  stranieri  in  Italia  in  base  a  trattati e accordi
internazionali    bilaterali    o   multilaterali   di   reciprocita'
sottoscritti dall'Italia.
  3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola  con  le  norme  relative  all'ingresso  ed al soggiorno, sono
assicurate,   nei   presidi   pubblici   ed   accreditati,   le  cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche'
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di
medicina   preventiva  a  salvaguardia  della  salute  individuale  e
collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
  a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita'
di  trattamento  con  le  cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29
luglio  1975,  n.  405,  e  22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del
Ministro  della  sanita'  6  marzo  1995,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  87  del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con i
cittadini italiani;
  b)   la   tutela  della  salute  del  minore  in  esecuzione  della
Convenzione   sui   diritti  del  fanciullo  del  20  novembre  1989,
ratificata  e  resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176;
  c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi
di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
  d) gli interventi di profilassi internazionale;
  e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai.
  4.  Le  prestazioni  di  cui  al comma 3 sono erogate senza oneri a
carico   dei   richiedenti   qualora   privi  di  risorse  economiche
sufficienti,  fatte  salve  le  quote  di partecipazione alla spesa a
parita' con i cittadini italiani.
  5.  L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non
in  regola  con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun tipo
di  segnalazione  all'autorita', salvo i casi in cui sia obbligatorio
il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano.
  6.  Fermo  restando  il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti  o  comunque  essenziali a carico del Ministero dell'interno,
agli  oneri  recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma
3,   nei  confronti  degli  stranieri  privi  di  risorse  economiche
sufficienti,  si  provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo
sanitario  nazionale,  con  corrispondente  riduzione  dei  programmi
riferiti agli interventi di emergenza.
                               Art. 36
               (Ingresso e soggiorno per cure mediche)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)

  1.  Lo  straniero  che  intende  ricevere  cure mediche in Italia e
l'eventuale  accompagnatore  possono  ottenere uno specifico visto di
ingresso  ed  il  relativo  permesso  di  soggiorno.  A tale fine gli
interessati  devono  presentare  una  dichiarazione  della  struttura
sanitaria  italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di
inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico,
devono   attestare   l'avvenuto   deposito  di  una  somma  a  titolo
cauzionale,  tenendo  conto  del  costo presumibile delle prestazioni
sanitarie  richieste,  secondo modalita' stabilite dal regolamento di
attuazione,  nonche' documentare la disponibilita' in Italia di vitto
e  alloggio  per  l'accompagnatore  e per il periodo di convalescenza
dell'interessato.  La  domanda  di rilascio del visto o di rilascio o
rinnovo  del  permesso puo' anche essere presentata da un familiare o
da chiunque altro vi abbia interesse.
  2.  Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di
soggiorno  per  cure  mediche  e'  altresi' consentito nell'ambito di
programmi  umanitari  definiti  ai  sensi  dell'articolo 12, comma 2,
lettera  c),  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato  dal  decreto  legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa
autorizzazione del Ministero della sanita', d'intesa con il ministero
degli  affari  esteri.  Le  aziende  sanitarie  locali  e  le aziende
ospedaliere,   tramite   le  regioni,  sono  rimborsate  delle  spese
sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
  3.  Il  permesso  di  soggiorno per cure mediche ha una durata pari
alla  durata  presunta  del trattamento terapeutico ed e' rinnovabile
finche' durano le necessita' terapeutiche documentate.
  4.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia di profilassi
internazionale.

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE

                               Art. 37
                      (Attivita' professionali)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)

  1.  Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso
dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti
all'esercizio  delle  professioni,  e'  consentita,  in  deroga  alle
disposizioni  che  prevedono il requisito della cittadinanza italiana
entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo
1998,  n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel
caso  di  professioni  sprovviste  di  albi,  l'iscrizione in elenchi
speciali  da  istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto
previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi
o  elenchi e' condizione necessaria per l'esercizio delle professioni
anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della
deroga  gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi
di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del
Governo dello Stato di appartenenza.
  2.   Le   modalita',  le  condizioni  ed  i  limiti  temporali  per
l'autorizzazione   all'esercizio   delle   professioni   e   per   il
riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti
in  Italia  sono  stabiliti  con  il  regolamento  di  attuazione. Le
disposizioni  per  il  riconoscimento dei titoli saranno definite dai
Ministri  competenti,  di concerto con il Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica   e  tecnologica,  sentiti  gli  Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate.
  3.  Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del
termine  ivi  previsto,  possono  iscriversi  agli Ordini, Collegi ed
elenchi   speciali   nell'ambito   delle   quote   definite  a  norma
dell'articolo  3,  comma  4, e secondo percentuali massime di impiego
definite  in  conformita'  ai  criteri  stabiliti  dal regolamento di
attuazione.
  4.  In  caso  di  lavoro  subordinato  e'  garantita  la parita' di
trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DISE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE

                               Art. 38
       (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36
        legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)

  1.  I  minori  stranieri  presenti  sul  territorio  sono  soggetti
all'obbligo  scolastico;  ad  essi si applicano tutte le disposizioni
vigenti  in  materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi
educativi, di partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
  2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita dallo Stato,
dalle  Regioni  e  dagli  enti locali anche mediante l'attivazione di
appositi   corsi  ed  iniziative  per  l'apprendimento  della  lingua
italiana.
  3.  La  comunita'  scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali  come  valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove
e  favorisce  iniziative  volte  alla  accoglienza, alla tutela della
cultura  e  della  lingua d'origine e alla realizzazione di attivita'
interculturali comuni.
  4.  Le  iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate
sulla   base   di  una  rilevazione  dei  bisogni  locali  e  di  una
programmazione  territoriale  integrata,  anche in convenzione con le
associazioni  degli  stranieri,  con le rappresentanze diplomatiche o
consolari  dei  Paesi  di  appartenenza  e  con  le organizzazioni di
volontariato.
  5.Le  istituzioni  scolastiche,  nel  quadro  di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le
Regioni e gli enti locali, promuovono:
   a)  l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante  l'attivazione  di  corsi  di  alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie;
   b)  la  realizzazione  di  un'offerta  culturale  valida  per  gli
stranieri  adulti  regolarmente soggiornanti che intendano conseguire
il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
   c)   la   predisposizione  di  percorsi  integrativi  degli  studi
sostenuti  nel  Paese  di  provenienza  al fine del conseguimento del
titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
   d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
   e)  la  realizzazione  di corsi di formazione, anche nel quadro di
accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
  6.  Le  regioni,  anche  attraverso  altri  enti locali, promuovono
programmi  culturali  per  i diversi gruppi nazionali, anche mediante
corsi  effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.
Analogamente  a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari
e  per  i  figli  degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingue e cultura di
origine.
  7.  Con  regolamento  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di
attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
   a)   delle   modalita'  di  realizzazione  di  specifici  progetti
nazionali  e  locali,  con particolare riferimento all'attivazione di
corsi intensivi di lingua italiana nonche' dei corsi di formazione ed
aggiornamento  del  personale  ispettivo,  direttivo  e docente delle
scuole  di  ogni  ordine  e grado e dei criteri per l'adattamento dei
programmi di insegnamento;
   b)  dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli
studi  effettuati  nei  paesi di provenienza ai fini dell'inserimento
scolastico,  nonche'  dei  criteri e delle modalita' di comunicazione
con  le  famiglie  degli  alunni  stranieri,  anche  con l'ausilio di
mediatori culturali qualificati;
   c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli
stranieri  provenienti  dall'estero, per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivita' di
sostegno linguistico;
   d)  dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4
e 5.
                               Art. 39
                 Accesso ai corsi delle universita'
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

  1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi
interventi  per  il  diritto  allo studio e' assicurata la parita' di
trattamento  tra  lo  straniero e il cittadino italiano, nei limiti e
con le modalita' di cui al presente articolo.
  2.  Le  universita',  nella  loro autonomia e nei limiti delle loro
disponibilita'    finanziarie,    assumono    iniziative   volte   al
conseguimento  degli  obiettivi  del  documento  programmatico di cui
all'articolo  3,  promuovendo  l'accesso  degli  stranieri  ai  corsi
universitari  di  cui all'articolo l della legge 19 novembre 1990, n.
341,  tenendo  conto  degli  orientamenti  comunitari  in materia, in
particolare   riguardo  all'inserimento  di  una  quota  di  studenti
universitari  stranieri,  stipulando  apposite  intese con gli atenei
stranieri   per   la   mobilita'  studentesca,  nonche'  organizzando
attivita' di orientamento e di accoglienza.
  3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
   a)  gli  adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento
del  visto  di  ingresso  e  del  permesso di soggiorno per motivi di
studio  anche  con  riferimento  alle  modalita'  di  prestazione  di
garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani
o  stranieri  regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in
luogo  della  dimostrazione di disponibilita' di mezzi sufficienti di
sostentamento da parte dello studente straniero;
   ((b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di
studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con
l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo
straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'universita',
e l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte
dello straniero titolare di tale permesso;))
   c)  l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti
stranieri,  anche  a partire da anni di corso successivi al primo, in
coordinamento  con  la  concessione  delle provvidenze previste dalla
normativa  vigente  in materia di diritto allo studio universitario e
senza obbligo di reciprocita';
   d)  i  criteri per la valutazione della condizione economica dello
straniero  ai  fini  dell'uniformita'  di  trattamento in ordine alla
concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
   e)  la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri
che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
   f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
  4.  In  base  alle  norme  previste  dal  presente  articolo  e dal
regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilita' comunicate
dalle  universita',  e'  disciplinato  annualmente,  con  decreto del
Ministro   degli   affari   esteri,   di  concerto  con  il  Ministro
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro  dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
permessi  di  soggiorno  per  l'accesso  all'istruzione universitaria
degli  studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto
e'  trasmesso  al  Parlamento  per  l'acquisizione  del  parere delle
Commissioni   competenti   per  materia  che  si  esprimono  entro  i
successivi trenta giorni.
  ((4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui
l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno
per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea,
in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di
insegnamento superiore, puo' fare ingresso in Italia per soggiorni
superiori a tre mesi senza necessita' del visto per proseguire gli
studi gia' iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un
programma di studi ad esso connessi, purche' abbia i requisiti
richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e
qualora congiuntamente:
 a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale
con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare
per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per
almeno due anni;
 b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione,
proveniente dalle autorita' accademiche del Paese dell'Unione nel
quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma
di studi da svolgere in Italia e' effettivamente complementare al
programma di studi gia' svolto.
 4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono
richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda
obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.))
  5.  E'  comunque  consentito l'accesso ai corsi universitari e alle
scuole di specializzazione delle universita', a parita' di condizioni
con  gli  studenti  italiani,  agli  stranieri  titolari  di carta di
soggiorno,  ovvero  di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
per  lavoro  autonomo,  per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo  umanitario,  o  per  motivi  religiosi,  ovvero agli stranieri
regolarmente  soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di
studio  superiore  conseguito  in  Italia,  nonche'  agli  stranieri,
ovunque  residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole
italiane  all'estero  o  delle  scuole  straniere  o  internazionali,
funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di
normative  speciali  per  il  riconoscimento  dei  titoli di studio e
soddisfino  le  condizioni  generali  richieste  per  l'ingresso  per
studio.
                             Art. 39-bis
                     (( (Soggiorno di studenti,
 scambio di alunni, tirocinio professionale). ))

  ((1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio,
secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione, dei
cittadini stranieri:
 a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli
istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore;
 b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e
tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con
decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i
Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29
agosto 1997, n. 281;
 c) minori di eta' non inferiore a quindici anni in presenza di
adeguate forme di tutela;
 d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni che partecipano
a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal
Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica
istruzione, dal Ministero dell'universita' e della ricerca o dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali per la frequenza di
corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali
o paritarie o presso istituzioni accademiche.))

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E
ASSISTENZA SOCIALE

                               Art. 40
            Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

  1.  Le  regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e
con   le   associazioni   e   le   organizzazioni   di  volontariato,
predispongono  centri  di accoglienza destinati ad ospitare, anche in
strutture  ospitanti  cittadini  italiani  o cittadini di altri Paesi
dell'Unione  europea,  stranieri regolarmente soggiornanti per motivi
diversi  dal  turismo,  che  siano  temporaneamente impossibilitati a
provvedere  autonomamente  alle  proprie  esigenze  alloggiative e di
sussistenza. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189)).
  ((1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato
agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che
dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il
soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e
regolamenti vigenti in materia)).
  2.   I   centri   di   accoglienza   sono   finalizzati  a  rendere
autosufficienti  gli  stranieri  ivi  ospitati  nel  piu' breve tempo
possibile.  I  centri  di  accoglienza  provvedono, ove possibile, ai
servizi   sociali   e  culturali  idonei  a  favorire  l'autonomia  e
l'inserimento   sociale   degli  ospiti.  Ogni  regione  determina  i
requisiti  gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni
con enti privati e finanziamenti.
  3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative
che,   anche   gratuitamente,   provvedono  alle  immediate  esigenze
alloggiative  ed  alimentari,  nonche', ove possibile, all'offerta di
occasioni  di  apprendimento  della  lingua  italiana,  di formazione
professionale,  di  scambi  culturali  con la popolazione italiana, e
all'assistenza  socio-sanitaria  degli  stranieri  impossibilitati  a
provvedervi  autonomamente  per  il  tempo strettamente necessario al
raggiungimento  dell'autonomia  personale  per le esigenze di vitto e
alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
  4.  Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad alloggi
sociali,   collettivi  o  privati,  predisposti,  secondo  i  criteri
previsti  dalle  leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento
degli  stranieri  o  da  associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato  ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di
strutture  alloggiative,  prevalentemente  organizzate  in  forma  di
pensionato,  aperte  ad  italiani e stranieri, finalizzate ad offrire
una  sistemazione  alloggiativa  dignitosa a pagamento, secondo quote
calmierate,  nell'attesa  del reperimento di un alloggio ordinario in
via definitiva.
  5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189)).
  ((6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli
enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al
credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione)).
                               Art. 41
                        (Assistenza sociale)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)

  1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno  di  durata  non  inferiore  ad  un  anno, nonche' i minori
iscritti  nella  loro  carta  di  soggiorno  o  nel  loro permesso di
soggiorno,  sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  ai  fini della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza  sociale,  incluse  quelle  previste  per  coloro che sono
affetti  da  morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i
ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE
DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE
POLITICHE MIGRATORIE

                               Art. 42
                  (Misure di integrazione sociale)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40;
               legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)

  1.  Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle
proprie  competenze,  anche  in collaborazione con le associazioni di
stranieri  e  con  le  organizzazioni  stabilmente  operanti  in loro
favore,  nonche'  in  collaborazione  con  le  autorita'  o  con enti
pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
   a)  le attivita' intraprese in favore degli stranieri regolarmente
soggiornanti  in  Italia,  anche  al  fine  di effettuare corsi della
lingua  e  della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni
culturali  straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni;
   b)   la   diffusione   di  ogni  informazione  utile  al  positivo
inserimento  degli  stranieri  nella societa' italiana in particolare
riguardante  i  loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunita'
di  integrazione  e  crescita  personale  e comunitaria offerte dalle
amministrazioni   pubbliche   e  dall'associazionismo,  nonche'  alle
possibilita' di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
   c)  la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali,
ricreative,   sociali,   economiche   e   religiose  degli  stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione
sulle  cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali  o  della  xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le
biblioteche  scolastiche  e  universitarie,  di  libri,  periodici  e
materiale  audiovisivo  prodotti  nella lingua originale dei Paesi di
origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
   d)  la  realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente
iscritte  nel  registro  di  cui al comma 2 per l'impiego all'interno
delle  proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno
o  di  permesso  di  soggiorno di durata non inferiore a due anni, in
qualita'  di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra  le  singole  amministrazioni  e  gli  stranieri  appartenenti ai
diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
   e)  l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di
convivenza  in  una  societa'  multiculturale  e  di  prevenzione  di
comportamenti  discriminatori,  xenofobi  o  razzisti, destinati agli
operatori  degli  organi  e  uffici pubblici e degli enti privati che
hanno  rapporti  abituali  con  stranieri o che esercitano competenze
rilevanti in materia di immigrazione.
  2.  Per  i  fini  indicati  nel  comma  1  e'  istituito  presso la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali  un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e
requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
  3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti
locali,   allo  scopo  di  individuare,  con  la  partecipazione  dei
cittadini  stranieri,  le  iniziative  idonee  alla  rimozione  degli
ostacoli  che  impediscono  l'effettivo  esercizio  dei diritti e dei
doveri  dello  straniero,  e' istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia  e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento.
I1  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle
proprie  attribuzioni,  svolge  compiti  di  studio  e  promozione di
attivita'  volte  a  favorire  la partecipazione degli stranieri alla
vita  pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione
del presente testo unico.
  4.  Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle
associazioni   nazionali   maggiormente   attivi   nell'assistenza  e
nell'integrazione  degli  immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e
del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma
6,  nonche'  dell'esame  delle problematiche relative alla condizione
degli  stranieri  immigrati,  e'  istituita  presso la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  la Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati  e  delle  loro  famiglie,  presieduta  dal  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  o  da  un  Ministro  da lui delegato. Della
Consulta  sono  chiamati  a far parte, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri:
   ((a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti
nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni
che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;))
   b)  rappresentanti  ((degli stranieri)) extracomunitari designati
dalle associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in numero
non inferiore a sei;
   c)   rappresentanti   designati   dalle  confederazioni  sindacali
nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
   d)   rappresentanti   designati   dalle  organizzazioni  sindacali
nazionali  dei  datori  di  lavoro  dei diversi settori economici, in
numero non inferiore a tre;
   e)  ((otto))  esperti  designati rispettivamente dai Ministeri del
lavoro   e  della  previdenza  sociale,  della  pubblica  istruzione,
dell'interno,  ((di grazia e giustizia,)) degli affari esteri, delle
finanze  e  dai  Dipartimenti della solidarieta' sociale e delle pari
opportunita';
   ((f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due
designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e
quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;)).
   g)  due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL).
   ((g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non
superiore a dieci.))
  5.  Per  ogni  membro  effettivo  della  Consulta  e'  nominato  un
supplente.
  6.  Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire, in analogia
con  quanto  disposto  al  comma  4, lettere a), b), c), d) e g), con
competenza  nelle  materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle
leggi  dello  Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori
extracomunitari e delle loro famiglie.
  7.   Il  regolamento  di  attuazione  stabilisce  le  modalita'  di
costituzione  e  funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei
consigli territoriali.
  8. La partecipazione alla Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri
di  cui  al  presente  articolo  e  dei  supplenti  e'  gratuita, con
esclusione  del  rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro
che  non  siano  dipendenti  della  pubblica  amministrazione  e  non
risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.
                               Art. 43
(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)

  1.  Ai  fini  del  presente  capo, costituisce discriminazione ogni
comportamento   che,  direttamente  o  indirettamente,  comporti  una
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza,
il   colore,   l'ascendenza   o  l'origine  nazionale  o  etnica,  le
convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto
di  distruggere  o di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio,  in  condizioni  di  parita',  dei diritti umani e delle
liberta'   fondamentali   in  campo  politico  economico,  sociale  e
culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
  2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
   a)  il  pubblico  ufficiale  o  la  persona incaricata di pubblico
servizio  o  la  persona esercente un servizio di pubblica necessita'
che  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  compia  od ometta atti nei
riguardi  di  un  cittadino straniero che, soltanto a causa della sua
condizione  di  straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalita', lo discriminino ingiustamente;
   b)  chiunque  imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di
fornire  beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto
a  causa  della  sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalita';
   c)  chiunque illegittimamente imponga condizioni piu' svantaggiose
o  si  rifiuti  di  fornire  l'accesso all'occupazione, all'alloggio,
all'istruzione,  alla  formazione  e  ai  servizi  sociali  e  socio-
assistenziali  allo  straniero  regolarmente  soggiornante  in Italia
soltanto   in   ragione  della  sua  condizione  di  straniero  o  di
appartenente   ad   una   determinata   razza,   religione,  etnia  o
nazionalita';
   d)  chiunque  impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio
di  un'attivita' economica legittimamente intrapresa da uno straniero
regolarmente  soggiornante  in  Italia, soltanto in ragione della sua
condizione  di  straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalita';
   e)  il  datore  di  lavoro  o  i  suoi  preposti i quali, ai sensi
dell'articolo  15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata
e  integrata  dalla  legge  9 dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11
maggio  1990,  n.  108,  compiano  qualsiasi atto o comportamento che
produca    un    effetto    pregiudizievole    discriminando,   anche
indirettamente,  i  lavoratori  in ragione della loro appartenenza ad
una  razza,  ad  un  gruppo  etnico o linguistico, ad una confessione
religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta
ogni  trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri
che  svantaggino  in  modo  proporzionalmente  maggiore  i lavoratori
appartenenti  ad  una  determinata  razza,  ad  un determinato gruppo
etnico  o  linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad
una   cittadinanza   e   riguardino  requisiti  non  essenziali  allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa.
  3.  Il  presente  articolo  e l'articolo 44 si applicano anche agli
atti  xenofobi,  razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei
cittadini  italiani,  di apolidi e di cittadini di altri Stati membri
dell'Unione europea presenti in Italia.
                               Art. 44 
               Azione civile contro la discriminazione 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42) 
 
  ((1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali,
etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o
religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria
per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la
rimozione degli effetti della discriminazione.)) ((38)) 
  ((2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))
((38)) 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  ((8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla
condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle
controversie previste dal presente articolo e' punito ai sensi
dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.)) ((38)) 
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  10. Qualora il datore di lavoro  ponga  in  essere  un  atto  o  un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in  casi
in cui  non  siano  individuabili  in  modo  immediato  e  diretto  i
lavoratori  lesi  dalle  discriminazioni,  il  ricorso  puo'   essere
presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentativi a livello nazionale. ((PERIODO SOPPRESSO
DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  11. Ogni accertamento di atti  o  comportamenti  discriminatori  ai
sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese  alle  quali  siano
stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello  Stato  o
delle regioni, ovvero che  abbiano  stipulato  contratti  di  appalto
attinenti  all'esecuzione  di  opere  pubbliche,  di  servizi  o   di
forniture, e'  immediatamente  comunicato  dal  pretore,  secondo  le
modalita'   previste   dal   regolamento    di    attuazione,    alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici  che  abbiano  disposto  la
concessione del beneficio,  incluse  le  agevolazioni  finanziarie  o
creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti  revocano  il
beneficio  e,  nei  casi  piu'  gravi,  dispongono  l'esclusione  del
responsabile per due  anni  da  qualsiasi  ulteriore  concessione  di
agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. 
  12. Le regioni, in collaborazione con le province e con  i  comuni,
con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai  fini
dell'applicazione delle norme del presente articolo  e  dello  studio
del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e
di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
                               Art. 45
            (Fondo nazionale per le politiche migratorie)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)

  1.  Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il
Fondo   nazionale   per   le   politiche   migratorie,  destinato  al
finanziamento  delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e
46,  inserite  nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle
regioni,  delle  province  e  dei  comuni. La dotazione del Fondo, al
netto  delle  somme  derivanti  dal  contributo di cui al comma 3, e'
stabilita  in  lire  12.500  milioni  per l'anno 1997, in lire 58.000
milioni  per  l'anno  1998  e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999.
Alla  determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978,
n.   468,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Al  Fondo
affluiscono  altresi'  le  somme  derivanti da contributi e donazioni
eventualmente   disposti  da  privati,  enti,  organizzazioni,  anche
internazionali,  da  organismi  dell'Unione europea, che sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo.  Il  Fondo e' annualmente ripartito con decreto del presidente
del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Il   regolamento   di  attuazione  disciplina  le  modalita'  per  la
presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione
e la revoca del finanziamento del Fondo.
  2.  Lo  Stato,  le  regioni, le province e i comuni adottano, nelle
materie  di  propria  competenza,  programmi  annuali  o  pluriennali
relativi a proprie iniziative e attivita' concernenti l'immigrazione,
con   particolare   riguardo   all'effettiva  e  completa  attuazione
operativa  del  presente testo unico e del regolamento di attuazione,
alle  attivita'  culturali, formative, informative, di integrazione e
di promozione di pari opportunita'. I programmi sono adottati secondo
i  criteri  e  le  modalita' indicati dal regolamento di attuazione e
indicano  le  iniziative  pubbliche  e  private  prioritarie  per  il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi
agli enti locali per l'attuazione del programma.
  3.  Con  effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  6  marzo  1998, n. 40, e comunque da data non
successiva  al  1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti
dal  gettito  del  contributo  di cui all'articolo 13, comma 2, della
legge  30  dicembre 1986, n. 943, e' destinato al finanziamento delle
politiche  del  Fondo  di  cui  al  comma  1.  Con  effetto  dal mese
successivo  alla  data  di entrata in vigore del presente testo unico
tale  destinazione  e' disposta per l'intero ammontare delle predette
somme.   A   tal  fine  le  predette  somme  sono  versate  dall'INPS
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto
Fondo.  Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30
dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000.
                               Art. 46
           (Commissione per le politiche di integrazione)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)

  1.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per  gli  affari sociali e' istituita la Commissione per le politiche
di integrazione.
  2. La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche
ai  fini  dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale
sullo  stato  di  attuazione delle politiche per l'integrazione degli
immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali
politiche  nonche'  di  fornire  risposta a quesiti posti dal Governo
concernenti  le  politiche  per l'immigrazione, interculturali, e gli
interventi contro il razzismo.
  3.  La  Commissione  e' composta da rappresentanti del Dipartimento
per   gli   affari   sociali   ((e del Dipartimento per le pari
opportunita'))  della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri e dei
Ministeri   degli   affari   esteri,   dell'interno,  ((di grazia e
giustizia,))del  lavoro  e  della  previdenza sociale, della sanita',
della  pubblica  istruzione,  nonche'  da  un numero massimo di dieci
esperti,  con  qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale,
giuridica  ed  economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
Ministro per la solidarieta' sociale. Il presidente della commissione
e'  scelto  tra  i  professori  universitari  di  ruolo esperti nelle
materie  suddette  ed e' collocato in posizione di fuori ruolo presso
la  Presidenza  del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a
partecipare  alle  sedute  della  commissione  i rappresentanti della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province   autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  della  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche
interessate a singole questioni oggetto di esame.
  4.   Con   il   decreto   di   cui  al  comma  3  sono  determinati
l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita presso
il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei  ministri,  nonche'  i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri
della  commissione  e  ad  esperti  dei  quali la commissione intenda
avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
  5.  Entro  i  limiti  dello  stanziamento  annuale  previsto per il
funzionamento  della  commissione dal decreto di cui all'articolo 45,
comma  1,  la  Commissione  puo'  affidare l'effettuazione di studi e
ricerche  ad  istituzioni  pubbliche  e private, a gruppi o a singoli
ricercatori  mediante  convenzioni  deliberate  dalla  commissione  e
stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di
pubblicazioni  o  materiale  necessario per lo svolgimento dei propri
compiti.
  6.  Per  l'adempimento  dei  propri  compiti  la  commissione  puo'
avvalersi  della  collaborazione  di  tutte  le amministrazioni dello
Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  degli enti pubblici, delle
Regioni e degli enti locali.

TITOLO VI
NORME FINALI

                               Art. 47
                            (Abrogazioni)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)

  1.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogati:
   a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773;
   b)  le  disposizioni  della  legge  30  dicembre  1986, n. 943, ad
eccezione dell'art. 3;
   c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
   a)  l'articolo  151  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
   b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
   c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
   d)  l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge
30  dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n 33;
   e)  gli  articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39;
   f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50;
   g)   l'articolo   116   del  testo  unico  approvato  con  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  3  All'art.  20,  comma  2,  della  legge  2 dicembre 1991, n. 390,
restano soppresse le parole:
"sempre  che  esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
multilaterali  di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli Stati
di  origine  degli  studenti,  fatte  salve  le  diverse disposizioni
previste  nell'ambito  dei  programmi  in  favore dei Paesi in via di
sviluppo".
  4.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione  del  presente  testo  unico sono abrogate le disposizioni
ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo
unico  18  giugno  1941,  n.  773, delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
                               Art. 48
                       (Copertura finanziaria)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)

  1. All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n.
40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il
1997  e  in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
si provvede:
   a)  quanto  a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello
stanziamento  iscritto  ai  fini  del bilancio triennale 1997-1999 al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente  utilizzando,  quanto  a  lire 22.500 milioni per l'anno
1997  e  a  lire  29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  tesoro; quanto a lire
50.000  milioni  per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento
relativo  alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri; quanto a lire
20.000  milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo  al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000
milioni  per  ciascuno  degli  anni  1998  e  1999,  l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri;
   b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998
e  1999,  mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  1997, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'interno.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 49
                ((Disposizioni finali e transitorie))
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)

  1.  Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo
1998,  n.  40,  del  presente  testo  unico  si  provvede a dotare le
questure  che  ancora  non ne fossero provviste delle apparecchiature
tecnologiche  necessarie  per  la  trasmissione in via telematica dei
dati di identificazione personale nonche' delle operazioni necessarie
per   assicurare  il  collegamento  tra  le  questure  e  il  sistema
informativo della Direzione centrale della polizia criminale.
  ((1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello Stato
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo
3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui
all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda
con le modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo'
essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di
cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le
modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per
l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure
previste dal presente testo unico.))
  2.  All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in
lire  8.000  milioni  per  l'anno  1998,  si  provvede a carico delle
risorse  di  cui  all'articolo  48  e comunque nel rispetto del tetto
massimo di spesa ivi previsto.
  ((2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione
delle persone detenute o internate, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione
dei rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le
questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il
Dipartimento della pubblica sicurezza.))
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 25 luglio 1998
                              SCALFARO
                                    PRODI,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                    TURCO,     Ministro     per    la
                                  solidarieta' sociale
                                    DINI,   Ministro   degli   affari
                                  esteri
                                    NAPOLITANO, Ministro dell'interno
                                    FLICK, Ministro di grazia e
                                  giustizia
                                    CIAMPI,  Ministro del tesoro, del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                    BINDI, Ministro della sanita'
                                    BERLINGUER, Ministro della
                                  pubblica        istruzione        e
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica
                                    TREU, Ministro del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                    BASSANINI,    Ministro   per   la
                                  funzione   pubblica  e  gli  affari
                                  regionali
  Visto, il Guardasigilli: FLICK

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 145

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 145

Attuazione  della  direttiva  2002/73/CE  in  materia  di  parita' di
trattamento  tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso
al  lavoro,  alla  formazione  e  alla  promozione professionale e le
condizioni di lavoro.
 
 Vigente al: 6-4-2012  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2002/73/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   23 settembre   2002,  che  modifica  la  direttiva
76/207/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della
parita'  di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l'accesso  al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali
e le condizioni di lavoro;
  Visto  l'articolo  17  della  legge  31 ottobre 2003, n. 306, ed in
particolare l'allegato B;
  Vista  la  legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela
della  liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita'   sindacale   nei   luoghi   di  lavoro  e  norme  sul
collocamento;
  Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni,
recante  parita'  di  trattamento  tra  uomini  e donne in materia di
lavoro;
  Vista  la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni,
recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna
nel lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  196, recante
disciplina  dell'attivita'  delle  consigliere  e  dei consiglieri di
parita'  e  disposizioni  in  materia  di  azioni  positive,  a norma
dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo
unico  delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della  maternita'  e della paternita', a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adotta nella
riunione del 27 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie, del
Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, del Ministro per la
funzione  pubblica  e  del  Ministro  per  le  pari  opportunita', di
concerto  con  il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  integra  le disposizioni gia' vigenti in
materia  di attuazione del principio della parita' di trattamento tra
gli uomini e le donne e di promozione della parita' attraverso azioni
positive,  per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e
alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
                               Art. 2.
Modifiche  alla  legge  10 aprile  1991, n. 125, in materia di azioni
  positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro

  1.  All'articolo  4  della  legge  10 aprile  1991,  n.  125,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Costituisce  discriminazione  diretta,  ai  sensi  della legge
9 dicembre  1977,  n.  903,  e  della presente legge, qualsiasi atto,
patto   o   comportamento  che  produca  un  effetto  pregiudizievole
discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso
e  comunque  il  trattamento  meno  favorevole  rispetto  a quello di
un'altra   lavoratrice   o  di  un  altro  lavoratore  in  situazione
analoga.»;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.   Si   ha  discriminazione  indiretta,  ai  sensi  della  legge
9 dicembre   1977,  n.  903,  e  della  presente  legge,  quando  una
disposizione,  un  criterio,  una  prassi,  un  atto,  un  patto o un
comportamento  apparentemente  neutri  mettono  o  possono  mettere i
lavoratori  di  un  determinato sesso in una posizione di particolare
svantaggio   rispetto   a  lavoratori  dell'altro  sesso,  salvo  che
riguardino   requisiti  essenziali  allo  svolgimento  dell'attivita'
lavorativa, purche' l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per
il suo conseguimento siano appropriati e necessari.»;
    c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis.  Sono  considerate  come discriminazioni anche le molestie,
ovvero  quei  comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni
connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita'
di  una  lavoratrice  o  di  un  lavoratore  e  di  creare  un  clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
  2-ter. Sono, altresi', considerate come discriminazioni le molestie
sessuali,  ovvero  quei  comportamenti  indesiderati  a  connotazione
sessuale,  espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo
scopo  o  l'effetto di violare la dignita' di una lavoratrice o di un
lavoratore  e  di  creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo.
  2-quater.  Gli  atti,  i  patti  o  i  provvedimenti concernenti il
rapporto  di  lavoro  dei  lavoratori o delle lavoratrici vittime dei
comportamenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono nulli se adottati in
conseguenza  del  rifiuto  o  della  sottomissione  ai  comportamenti
medesimi.    Sono   considerati,   altresi',   discriminazioni   quei
trattamenti   sfavorevoli   da   parte   del  datore  di  lavoro  che
costituiscono  una  reazione  ad  un reclamo o ad una azione volta ad
ottenere  il  rispetto  del  principio  di parita' di trattamento tra
uomini e donne.»;
    d) al  comma  9  dopo  le  parole:  «comma  8,»  sono inserite le
seguenti:  «oltre  a  provvedere,  se  richiesto, al risarcimento del
danno anche non patrimoniale,»;
    e) al  comma  10 dopo le parole: «immediatamente esecutivo», sono
inserite  le  seguenti:  «,  oltre  a  provvedere,  se  richiesto, al
risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova
fornita,»;
    f)  al  comma  12,  le  parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite
dalle seguenti: «del presente articolo».
                               Art. 3.
Modifiche  alla  legge 9 dicembre 1977, n. 903, in materia di parita'
       di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

  1.  All'articolo  1  della  legge  9 dicembre  1977,  n.  903, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  primo  comma  dopo  la  parola:  «lavoro» sono inserite le
seguenti:  «,  in  forma  subordinata,  autonoma o in qualsiasi altra
forma,»;
    b) al  terzo  comma dopo la parola: «contenuti» sono aggiunte, in
fine,  le  seguenti:  «,  nonche' all'affiliazione e all'attivita' in
un'organizzazione  di  lavoratori  o datori di lavoro, o in qualunque
organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e
alle prestazioni erogate da tali organizzazioni».
  2.  Al primo comma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n.
903,  dopo le parole: «di cui al ricorso,» sono inserite le seguenti:
«oltre  a  provvedere,  se richiesto, al risarcimento del danno anche
non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 maggio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
                              Prestigiacomo,  Ministro  per  le  pari
                              opportunita'
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli