LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977

 

   

LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977

Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti.
 Vigente al: 2-5-2012
 

CAMPO DI APPLICAZIONE

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di
seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di
lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
 2. Ai fini della presente legge si intende per:
 a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta'
o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico;
 b) adolescente: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni
di eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico;
 c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al
lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della
sua attivita' o delle sue funzioni;
 d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra
nell'orario di lavoro)).
                               Art. 2.

  ((1. Le norme della presente legge non si applicano agli
adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata
concernenti:
 a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
 b) prestazioni di lavoro non nocivo, ne' pregiudizievole, ne'
pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;
 2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 645, ove assicurino un trattamento piu' favorevole di quello
previsto dalla presente legge.
 3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve
le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di
sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale)).

REQUISITI DI ETA' E DI ISTRUZIONE

                               Art. 3.

  ((1. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento
in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e
comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti)).
                               Art. 4.

  1.  E'  vietato  adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto
dal comma 2.
  2.  La  direzione  provinciale  del lavoro puo' autorizzare, previo
assenso  scritto  dei  titolari della potesta' genitoriale, l'impiego
dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico,
sportivo  o  pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si
tratti  di  attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita'
psicofisica  e  lo  sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la
partecipazione   a   programmi   di   orientamento  o  di  formazione
professionale. ((5))
  3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  decreto 27 aprile 2006, n. 218 ha disposto (con l'art. 4, comma
2)   che   "Fatte  salve  le  sanzioni  di  cui  all'articolo  3,  le
autorizzazioni  di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre
1967,  n.  977  e successive modificazioni per l'impiego di minori di
anni  quattordici in programmi televisivi e radiofonici sono revocate
di  diritto  in caso di accertata violazione del presente regolamento
ai danni del minore autorizzato".
                               Art. 5.

      ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345 ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.Lgs.  4  agosto  1999,  n.  345 come modificato dal D.Lgs. 18
agosto  2000,  n.  262 ha disposto (con l'at. 16) che "fino alla data
del   20  ottobre  2000  non  trovano  applicazione  le  disposizioni
dell'articolo  7,  nella  parte  in  cui  sostituisce  i  commi 1 e 2
dell'articolo  6  della  legge  17  ottobre 1967, n. 977, nonche' del
comma  2,  lettera  a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5
della legge n. 977 del 1967, e della lettera c)".
                               Art. 6.

  ((1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai
processi e ai lavori indicati nell'Allegato I. ((3))
 2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i
lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli
adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione
professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla
formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad
attivita' formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta
pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purche' siano svolti
sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di
prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di
sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. ((3))
 3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione
professionale, l'attivita' di cui al comma 2 deve essere
preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro,
previo parere dell'azienda unita' sanitaria locale competente per
territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro
richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul
lavoro.
 4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230.
 5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al
rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo
restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e
procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi
alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e
una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i
lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.
 6. L'Allegato I e' adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione
della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanita'.))
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.Lgs.  4  agosto  1999,  n.  345 come modificato dal D.Lgs. 18
agosto  2000,  n. 262 ha disposto (con l'art. 16) che "fino alla data
del   20  ottobre  2000  non  trovano  applicazione  le  disposizioni
dell'articolo  7,  nella  parte  in  cui  sostituisce  i  commi 1 e 2
dell'articolo  6  della  legge  17  ottobre 1967, n. 977, nonche' del
comma  2,  lettera  a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5
della legge n. 977 del 1967, e della lettera c)".
                               Art. 7.

  ((1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a
ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la
valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:
 a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di
consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o
possibili, in relazione all'eta';
 b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
 c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici,
biologici e fisici;
 d) movimentazione manuale dei carichi;
 e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle
attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine,
apparecchi e strumenti;
 f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del
lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del
lavoro;
 g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
 2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21
del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai
titolari della potesta' genitoriale)).

VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA

                               Art. 8.

  ((1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli
adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purche' siano
riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti a
seguito di visita medica.
 2. L'idoneita' dei minori indicati al comma 1 all'attivita'
lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite
periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
 3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a
cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio
sanitario nazionale.
 4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere
comprovato da apposito certificato.
 5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a
tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve
specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non puo'
essere adibito.
 6. Il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita' parziale o
temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per
iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della
potesta' genitoriale. Questi ultimi hanno facolta' di richiedere
copia della documen-tazione sanitaria.
 7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei
ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti
allo stesso.
 8. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle
norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I,
capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le
disposizioni dei commi da 1 a 7.
 9. Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1, del
decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la
cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel.
In tale caso il controllo sanitario ha periodicita' almeno biennale.
 10. In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n.
277 del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al
rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo
sanitario non possono essere superiori all'anno.))
                               Art. 9.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))
                              Art. 10.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))
                              Art. 11.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))
                              Art. 12.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))
                              Art. 13.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))

TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI

                              Art. 14.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))

LAVORO NOTTURNO

                              Art. 15.

  ((1. E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto
disposto dall'articolo 17.
 2. Con il termine ''notte'' si intende un periodo di almeno 12 ore
consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra
le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi
di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di
breve durata nella giornata)).
                              Art. 16.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))
                              Art. 17.

  ((1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione
lavorativa del minore impiegato nelle attivita' di cui all'articolo
4, comma 2, puo' protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il
minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo
di almeno 14 ore consecutive.
 2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere,
eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al
lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che
ostacola il funzionamento dell'azienda, purche' tale lavoro sia
temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori
adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo
entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata
comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i
nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza
maggiore, le ore di lavoro)).

ORARIO DI LAVORO

                              Art. 18.

  Per  i  ((bambini)),  liberi  da  obblighi  scolastici, l'orario di
lavoro non puo' superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
  Per  gli  adolescenti l'orario di lavoro non puo' superare le 8 ore
giornaliere e le 40 settimanali.
                              Art. 19.

  ((. . . )) gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto
di  pesi  per piu' di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a
vuoto.
  ((. . . )) gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni
effettuate  con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di
lavorazione  sia  consentite  dai  contratti collettivi di lavoro, la
partecipazione  dei  ((bambini))  e  degli  adolescenti  puo'  essere
autorizzata dall'((Direzione provinciale del lavoro)).

RIPOSI INTERMEDI

                              Art. 20.

  L'orario  di  lavoro  dei  ((bambini)) e degli adolescenti non puo'
durare  senza  interruzione piu' di 4 ore e mezza Qualora l'orario di
lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da
un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.
  I  contratti  collettivi  possono  ridurre  la  durata del riposo a
mezz'ora.
  La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni
di  contratti  collettivi,  puo' essere autorizzata dalla ((Direzione
provinciale del lavoro)),sentite   le   competenti   associazioni
sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosita' o
gravosita'.
  La ((Direzione provinciale del lavoro)) puo' proibire la permanenza
nei  locali  di  lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti durante i
riposi intermedi.
                              Art. 21.

  In  deroga  a  quanto  disposto  dall'articolo  20,  la ((Direzione
provinciale del lavoro))  puo',  nei casi in cui il lavoro presenti
carattere  di  pericolosita'  o gravosita', prescrivere che il lavoro
dei  ((bambini)) e degli adolescenti non duri senza interruzione piu'
di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

RIPOSO SETTIMANALE

                              Art. 22.

  Il  riposo domenicale e settimanale dei minori e disciplinato dalle
disposizioni vigenti in materia.
  ((Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale
di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la
domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo,
il periodo minimo di riposo puo' essere ridotto, ma non puo' comunque
essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere
interrotti nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati o di breve durata nella giornata.
 Ai minori impiegati in attivita' lavorative di carattere culturale,
artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo,
nonche', con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori
turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale
puo' essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica)).

FERIE ANNUALI

                              Art. 23.

  I ((bambini)) e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale
di  ferie  retribuite  che  non puo' essere inferiore a giorni 30 per
coloro  che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che
hanno superato i 16 anni di eta'.
  I  contratti  collettivi di lavoro possono regolare le modalita' di
godimento delle ferie.

TUTELA PREVIDENZIALE

                              Art. 24.

  I  ((bambini))  di  qualsiasi  eta',  anche se adibiti al lavoro in
violazione  delle  norme  sull'eta'  minima di ammissione di cui alla
presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste
  dalle   vigenti   norme   in   materia   di  assicurazioni  sociali
  obbligatorie.
Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di
rivalsa  nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo
delle   prestazioni   corrisposte   al   minore,  detratta  la  somma
corrisposta a titolo di contributi omessi.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI FANCIULLI

                              Art. 25.

  I  ((bambini))  di  14  anni  compiuti possono essere ammessi dagli
Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per
il  primo  avviamento  al  lavoro,  riconosciuti  idonei a fornire ai
((bambini)) stessi un'adeguata formazione professionale.
  Gli  Uffici del lavoro dovranno sollecitare i ((bambini)) che hanno
superato  i  14  anni,  che  non proseguono gli studi e che sono alla
ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.

SANZIONI

                              Art. 26.

  ((1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4,
comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, e' punita con l'arresto fino a sei
mesi.
 2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6,
comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1;
18; 21; 22 e' punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con
l'ammenda fino a lire dieci milioni.
 3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8,
comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque
milioni.
 4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti
dall'articolo 4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione
provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa fino
a lire cinque milioni.
 5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti
dall'articolo 6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione
provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa fino
a lire cinque milioni.
 6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di
cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura
non inferiore alla meta' del massimo a chi, rivestito di autorita' o
incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al
lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi
articoli.
 7. L'autorita' competente a ricevere il rapporto con le violazioni
amministrative previste dal presente articolo e ad emettere
l'ordinanzaingiunzione e' la direzione provinciale del lavoro.
 8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758)).(2)
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.  Lgs  9  settembre  1994, n. 566 ha disposto (con l' art. 1,
comma  2)  che  "Per  le  violazioni di cui agli articoli 19, 20 e 23
della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sanzionate ai sensi dell'art. 26
della  medesima  legge,come  sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo,  non  e'  ammesso  il  pagamento in misura ridotta previsto
dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

DISPOSIZIONI. FINALI

                              Art. 27.

  Sono  abrogate  le  norme  della  legge  29 novembre 1961, n. 1325,
nonche'  le  norme  della  legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte
relativa alla tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti.
  E' abrogata altresi' ogni disposizione in contrasto con la presente
legge.
                              Art. 28.

  Fino  all'emanazione  del  decreto  del Presidente della Repubblica
previsto  all'articolo 6, mentre per le attivita' industriali restano
ferme  le  tabelle  allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720,
per   le   altre   attivita'   la  valutazione  della  pericolosita',
faticosita'  e  gravosita' dei lavori e' rimessa temporaneamente alla
((Direzione provinciale del lavoro)).
                              Art. 29.

  La  vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata al
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale che la esercita
attraverso  l'Ispettorato  del  lavoro,  salve  le attribuzioni degli
organi di polizia.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 ottobre 1967

                               SARAGAT

                                           MORO - BOSCO - REALE - GUI
- RESTIVO - ANDREOTTI -
BO - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Allegato I. 
I. ((Mansioni)) che espongono ai seguenti agenti: 
  1. Agenti fisici: 
  a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in
contenitori sotto pressione, immersione sottomarina,  fermo  restando
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica  20
marzo 1956, n. 321; 
  ((b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 
decibel LEP-d.)) 
  2. Agenti biologici: 
  a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII  del
decreto legislativo  n.  626  del  1994  e  di  quelli  geneticamente
modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo  1993,
n. 91 e n. 92. 
  3. Agenti chimici: 
  a) sostanze e preparati classificati  tossici  (T),  molto  tossici
(T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente  infiammabili  (F+)
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni e integrazioni e  del  decreto  legislativo  16  luglio
1998, n. 285; 
  b) sostanze e preparati  classificati  nocivi  (Xn)  ai  sensi  dei
decreti legislativi di cui al punto 3 a) e  comportanti  uno  o  piu'
rischi descritti dalle seguenti frasi: 
  1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); 
  2) possibilita' di effetti irreversibili (R40); 
  3) puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 
  4) puo' provocare  sensibilizzazione  per  contatto  con  la  pelle
(R43); 
  5) puo' provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); 
  6) pericolo di gravi danni per la salute  in  caso  di  esposizione
prolungata (R48); 
  7) puo' ridurre la fertilita' (R60); 
  8) puo' danneggiare i bambini non ancora nati (R61); 
  ((c) sostanze e preparati classificati 
irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente
frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di
protezione individuale: "puo' provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle (R43)")); 
  d)  sostanze  e  preparati  di  cui  al  titolo  VII  del   decreto
legislativo n. 626 del 1994; 
  e) piombo e composti; 
  f) amianto. 
II. Processi e lavori: 
  1) ((Il divieto e' riferito solo alle 
specifiche fasi del processo produttivo e non all'attivita' nel suo 
complesso)) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del 
decreto legislativo n. 626 del 1994. 
  2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, 
ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi,  fermo  restando  le
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  19
marzo 1956, n. 302. 
  3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi  nonche'
condotta e governo di tori e stalloni. 
  4) Lavori di mattatoio. 
  5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di 
produzione, di  immagazzinamento  o  di  impiego  di  gas  compressi,
liquidi o in soluzione. 
  6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole 
contenenti agenti chimici di cui al punto I.3. 
  7) ((Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e 
smontaggio delle armature esterne alle costruzioni)). 
  8) Lavori  comportanti  rischi  elettrici  da  alta  tensione  come
definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547. 
  9) Lavori il cui ritmo e' determinato dalla  macchina  e  che  sono
pagati a cottimo. 
  10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a  500  C  come  ad
esempio quelli per  la  produzione  di  ghisa,  ferroleghe,  ferro  o
acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli
stessi; lavoro ai laminatoi. 
  11) Lavorazioni nelle fonderie. 
  12) Processi elettrolitici. 
  13) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 262)) 
  14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe. 
  15) Produzione e lavorazione dello zolfo. 
  16)  Lavorazioni  di  escavazione,  comprese   le   operazioni   di
estirpazione  del  materiale,  di  collocamento  e  smontaggio  delle
armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio  dei
massi. 
  17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere,  torbiere  e  industria
estrattiva in genere. 
  18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente
alle fasi di taglio,  frantumazione,  polverizzazione,  vagliatura  a
secco dei prodotti polverulenti. 
  19) Lavorazione dei tabacchi. 
  20)   Lavori   di   costruzione,    trasformazione,    riparazione,
manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori  di  officina
eseguiti nei reparti a terra. 
  21) Produzione di calce ventilata. 
  22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. 
  23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione  meccanica,
ad eccezione di ascensori e montacarichi. 
  24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili. 
  25) Lavori nei magazzini frigoriferi. 
  26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione
a prodotti farmaceutici. 
     27) ((Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di 
ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto
dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, 
nonche' lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi 
di trasmissione che sono in moto)). 
  28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo. 
  29) Legaggio ed abbattimento degli alberi. 
  30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione. 
  31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre  tessili,
del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli. 
  32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali. 
   33) ((Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata 
senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale)). 
  34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero 
flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi 
((di elevata potenza)). 
  35) Produzione di polveri metalliche. 
  36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con  fiamma
ossidrica o ossiacetilenica. 
  37) Lavori  nelle  macellerie  che  comportano  l'uso  di  utensili
taglienti, seghe e macchine per tritare.