LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

 

 

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
 dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990).
 Vigente al: 12-4-2012
 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               ART. 1 
   (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il  termine  di  un  anno
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti
legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
direttive della Comunita' economica europea comprese  nell'elenco  di
cui all'allegato A della presente legge. 
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  per  il
coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  di  concerto  con   il
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con
i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate. 
3. Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B  della  presente
legge sono trasmessi alla Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
Repubblica perche' su di essi sia  espresso,  entro  sessanta  giorni
dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti
competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono  emanati
anche in mancanza di detto parere.((2)) 
    
--------------
    
  AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che
"Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione
della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge  29
dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992". 
                               ART. 2. 
  (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). 
1. Salvi gli specifici criteri e  principi  direttivi  dettati  negli
articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti  nelle  direttive
da attuare, i decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  1  saranno
informati ai seguenti principi e criteri generali: 
a) le Amministrazioni direttamente  interessate  dovranno  provvedere
all'attuazione dei decreti legislativi  con  le  ordinarie  strutture
amministrative di cui attualmente dispongono; 
b) nelle materie di competenza delle regioni  a  statuto  speciale  e
ordinario e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  saranno
osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e  l'articolo
6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616; 
c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le  discipline  vigenti
per i singoli settori  interessati  dalla  normativa  comunitaria  da
attuare, saranno introdotte le occorrenti  modifiche  o  integrazioni
alle discipline stesse; 
d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali
vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali,  o  il
loro adeguamento, per le infrazioni  alle  disposizioni  dei  decreti
stessi, nei limiti, rispettivamente, della  pena  pecuniaria  fino  a
lire 100 milioni, dell'ammenda fino a lire 100 milioni,  dell'arresto
fino a tre anni, da comminare in  via  alternativa  o  congiunta.  Le
sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui  le  infrazioni
alle norme di attuazione delle direttive  ledano  interessi  generali
dell'ordinamento interno, individuati in base ai  criteri  ispiratori
degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Di norma
sara'  comminata  la  pena  dell'arresto  o  dell'ammenda.  La   pena
dell'ammenda  sara'  comminataper  le  infrazioni  formali,  la  pena
dell'arresto  e  dell'ammenda  per  le  infrazioni  che  espongono  a
pericolo grave ovvero a danno l'interesse protetto; 
e) eventuali spese  non  contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non
riguardino l'attivita'  ordinaria  delle  Amministrazioni  statali  o
regionali potranno essere previste  nei  soli  limiti  dello  stretto
necessario per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle
direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia  possibile  far
fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti Amministrazioni, si
provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo  11-ter,  comma
2, della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  introdotto  dall'articolo  7
della legge 23 agosto 1988, n. 362; 
f) i decreti  legislativi  assicureranno  in  ogni  caso  che,  nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la  disciplina  disposta
sia pienamente conforme alle prescrizioni delle  direttive  medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il
termine della delega. 
                               ART. 3. 
     (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). 
1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma
degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo  1989,
n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C  della
presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo  5,  comma
1, della medesima legge n. 86 del 1989. 
                               Art. 4 
  Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione 
 
  1. Ai decreti ministeriali da adottare  a  norma  dell'articolo  20
della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del  Consiglio
di Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, si applicano il secondo e terzo  periodo  dell'articolo
4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86. 
  2. Il Ministro del commercio  con  l'estero,  di  concerto  con  il
Ministro delle finanze, e' autorizzato  ad  apportare  agli  allegati
delle tabelle delle esportazioni e delle  importazioni  le  modifiche
concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti  a  regolamenti  o
decisioni comunitari  o  ad  accordi  ed  intese  internazionali  cui
aderiscono i Paesi della Comunita' economica europea, riguardanti  il
contenuto delle suddette tabelle. 
  3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito  della
sua  competenza,  adotta,  con  proprio  decreto,((d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,))   provvedimenti
amministrativi ((relativi alle modalita' tecniche e applicative, e
secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parita' di
trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e
della concorrenza,)) direttamente conseguenti alle  disposizioni  dei
regolamenti e  delle  decisioni  emanati  dalla  Comunita'  economica
europea in materia di politica comune agricola e forestale,  al  fine
di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale. 

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO I
PROFESSIONI.

                               ART. 5. 
           (Professione di architetto: criteri di delega). 
1. L'attuazione delle direttive del Consigloi 85/384/CEE,  85/614/CEE
e 86/17/CEE deve avvenire in modo da assicurare: 
a) il riconoscimento da  parte  dello  Stato  italiano  dei  diplomi,
certificati ed altri  titoli  rilasciati  dagli  Stati  membri  delle
Comunita' europee agli effetti dello  svolgimento  di  attivita'  nel
settore dell'architettura; 
b)  l'esercizio  effettivo  in  ambito  comunitario  del  diritto  di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ferme  restando  le
disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attivita' sopra
indicate da parte di persone  in  possesso  di  titolo  professionale
idoneo in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore  del
decreto legislativo da emanare a norma della presente legge; 
c) la conformita' alle direttive per quanto  concerne  la  disciplina
dell'iscrizione all'albo, dell'esercizio dell'attivita' in regime  di
libera  prestazione  dei  servizi  e  del  controllo  sull'attivita',
conferendo tali attribuzioni agli ordini professionali; 
d) il promovimento, da parte degli  stessi  ordini,  delle  opportune
iniziative al fine di fornire ai cittadini degli altri  Stati  membri
le  conoscenze  linguistiche,  di   legislazione   e   deontologiche,
necessarie all'esercizio della professione. 
                               ART. 6. 
              (Medici specialisti: criteri di delega). 
1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  82/76/CEE  dovra'
comunque assicurare che: 
a) siano individuate le incompatibilita' per coloro che frequentano i
corsi di specializzazione; 
b) sia esclusa qualsiasi possibilita' di trasformazione del  rapporto
di formazione specialistica in rapporto di lavoro subordinato; 
c) la formazione specialistica dei  medici  ammessi  alle  scuole  di
specializzazione si svolga a tempo pieno con l'impegno di  orario  di
servizio, salva la possibilita' di usufruire, senza  ulteriori  oneri
finanziari per lo Stato, di periodi di studio equipollenti svolti  in
strutture sanitarie di altri Stati  membri  delle  Comunita'  europee
fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; 
d) le strutture universitarie e quelle collegate con  le  universita'
mediante lo strumento convenzionale rispondano a parametri  oggettivi
di idoneita'  ai  compiti  didattici,  di  ricerca  e  assistenziali,
necessari per una formazione professionale tecnico-pratica di livello
adeguato a quello richiesto dalla direttiva; 
e) la tipologia e la durata delle scuole  di  specializzazione  siano
comune a due o piu' Stati membri; 
f) la distribuzione delle borse per l'attivazione di posti di  medico
in  formazione  spcialistica  sia  caratterizzata   da   criteri   di
programmazione generale, nazionale e  regionale,  delle  esigenze  di
formazione nei vari settori assistenziali, stabiliti d'intesa fra  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
il Ministro della sanita'; 
g) nella scuole di  specializzazione  sia  prevista  una  riserva  di
posti, nell'ambito della dotazione ordinaria,  a  favore  dei  medici
dell'Amministrazione militare e dei medici provenienti dai  Paesi  in
via di sviluppo, purche' abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di
ammissione previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 
2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva  a  norma  del
comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire  115
miliardi per l'anno 1992  ed  in  lire  172,5  miliardi  a  decorrere
dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere sullo  stanziamento
di parte corrente del fondo  sanitario  nazionale,  stanziamento  che
sara' annualmente integrato per  i  corrispondenti  importi  mediante
utilizzo  delle  disponibilita'  del  fondo  di  rotazione   di   cui
all'articolo  5  della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,   all'uopo
procedendo alla contestuale  iscrizione  nello  stato  di  previsione
dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura. 
                               ART. 7. 
(Abilitazione delle persone incaricate  al  controllo  di  legge  dei
              documenti contabili: criteri di delega). 
1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  84/253/CEE   deve
avvenire in conformita' ai seguenti principi: 
a)  abilitare  al  controllo  legale  dei  bilanci  e   dei   bilanci
consolidati le persone fisiche che soddisfino  almeno  ai  requisiti,
previsti dalla direttiva, in tema di onorabilita',  qualificazione  e
idoneita' professionale; 
b) abilitare le  societa'  di  revisione  che  soddisfino  almeno  ai
requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva; 
c) disciplinare la responsabilita' anche di  carattere  penale  delle
persone fisiche abilitate al controllo legale dei bilanci e dei  loro
dipendenti,     anche     attraverso      l'eventuale      estensione
dell'applicabilita' delle disposizioni penali di cui agli articoli da
14 a 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 
136. 
                               ART. 8. 
(Riconoscimento dei  diplomi  di  istruzione  superiore:  criteri  di
                              delega). 
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/48/CEE deve avvenire
in modo da assicurare: 
a) l'indicazione dei parametri di riferimento per la  determinazione,
in  misura  possibilmente   completa   e   comunque   successivamente
integrabile,  delle   attivita'   professionali   contemplate   dalla
direttiva  nonche'  dei  requisiti  e  delle   condizioni   richiesti
dall'ordinamento giuridico nazionale per il loro esercizio; 
b) il rispetto delle disposizioni previste  dalla  direttiva  per  il
riconoscimento,   ai   fini   dell'ammissione   all'esercizio   delle
corrispondenti attivita' professionali da parte dei  cittadini  degli
altri Stati membri delle Comunita' europee, dei titoli di  formazione
che risultino conformi al sistema delineato dalla direttiva stessa; 
c) la possibilita',  per  i  cittadini  degli  Stati  membri  la  cui
formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti  di
durata inferiore di almeno un anno a quella  prescritta  dal  vigente
ordinamento italiano, di completare la formazione stessa  comprovando
un periodo  di  esperienza  professionale  determinato  nella  misura
strettamente necessaria a garantire un  livello  corrispondente  alla
formazione richiesta dalle norme interne; 
d) la facolta', per i cittadini  degli  altri  Stati  membri  la  cui
formazione professionale - attestata dal  titolo  addotto  -  risulti
sostanzialmente diversa quanto al suo contenuto  ovvero  quanto  alle
concrete attivita'  o  prestazioni  cui  da'  accesso  rispetto  alla
disciplina vigente in Italia, di scegliere - ai fini dell'adeguamento
alla disciplina stessa - tra un tirocinio  di  adattamento,  per  una
durata determinata, ed una prova attitudinale,  ambedue  da  valutare
dalle autorita' competenti; 
e) l'esatta indicazione delle attivita' professionali il cui accesso,
da parte dei  cittadini  degli  Stati  membri,  sia  condizionato  al
superamento di una prova attitudinale, allorche' l'esercizio di dette
attivita' richieda una precisa conoscenza del diritto italiano  e  la
consulenza, e/o l'assistenza, per quanto riguarda il diritto italiano
costituisca elemento essenziale e costante delle attivita' stesse; 
f) le forme ed  i  termini  per  l'esame  dei  titoli  addotti  dagli
interessati per l'iscrizione - ove prescritta - agli albi,  ruoli  od
elenchi delle persone abilitate all'esercizio delle attivita' consid-
erate, per la designazione  ai  competenti  organi  comunitari  delle
autorita' italiane  all'uopo  delegate,  nonche'  per  le  prescritte
comunicazioni agli organi stessi. 
                               Art. 9 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 )) 
                              ART. 10. 
                        (Sedi farmaceutiche). 
1. I cittadini  degli  Stati  membri  delle  Comunita'  europee  sono
equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'ammissione ai  concorsi
per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui all'articolo 3 della
legge 2 aprile 1968, n. 475. 
                              ART. 11. 
         (Attivita' professionali nel settore del turismo). 
1. Il tredicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio  1983,
n. 217, e' sostituito dal seguente: 
"Per l'esercizio delle suddette  professioni  i  cittadini  di  Stati
membri  delle  Comunita'  europee  sono   equiparati   ai   cittadini
italiani". 
2. Il decimo comma dell'articolo 9 della legge  17  maggio  1983,  n.
217, e' sostituito dal seguente: 
"Per le persone fisiche o giuridiche  straniere  non  appartenenti  a
Stati membri delle  Comunita'  europee  l'autorizzazione  di  cui  al
secondo comma e' subordinata al rilascio del nulla osta  dello  Stato
ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616". 

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO II
ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE

                               Art. 12 
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 )) 
                               Art. 13 
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 )) 
                              ART. 14. 
                        (Autotrasportatori). 
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono adottate, con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  le
disposizioni  per  l'attuazione   della   direttiva   del   Consiglio
74/562/CEE, modificata ed integrata  dalla  direttiva  del  Consiglio
89/438/CEE, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di
viaggiatori  su  strada  nel  settore  dei  trasporti  nazionali   ed
internazionali. 
2. Le persone fisiche e le imprese  con  sede  nel  territorio  degli
Stati membri delle Comunita' europee  per  svolgere,  sul  territorio
nazionale, le attivita', anche di lavoro dipendente, di trasportatore
di merci o  di  trasportatore  di  viaggiatori  su  strada,  mediante
autobus  o  filoveicoli,  nel  settore  dei  trasporti  nazionali   o
internazionali, devono essere in possesso di requisiti  di  idoneita'
morale, finanziaria e professionale equivalenti  a  quelli  richiesti
alle persone fisiche ed  imprese  italiane,  comprovati  mediante  la
presentazione della  documentazione  rilasciata  dalle  autorita'  ed
organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunita' europee. 
3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati,  sulla  base
delle comunicazioni da  parte  degli  Stati  membri  delle  Comunita'
europee, le autorita' e gli organismi di cui al comma 2. 
                              ART. 15. 
        (Agenti commerciali indipendenti: criteri di delega). 
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio  86/653/CEE  differira'
al 1› gennaio 1993 l'entrata in vigore  della  disciplina  che  sara'
dettata in applicazione degli articoli 17 e 18 della direttiva  e  al
1› gennaio 1994 l'applicazione dell'intera normativa ai rapporti gia'
in corso alla data del 1› gennaio 1990. 
                              ART. 16. 
          (Attivita' economiche varie: criteri di delega). 
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 75/368/CEE,  75/369/CEE
e 82/470/CEE dovra': 
a) prevedere che, ove sia richiesto ai cittadini italiani il possesso
della specifica formazione professionale per l'espletamento, anche in
qualita' di salariati, delle attivita'  contemplate  dall'articolo  2
della direttiva  del  Consiglio  75/368/CEE,  dall'articolo  2  della
direttiva del Consiglio 75/369/CEE e  dagli  articoli  2  e  3  della
direttiva del Consiglio 82/470/CEE, l'attestazione atta  a  garantire
che i cittadini beneficiari di altri Stati membri siano  in  possesso
di conoscenze professionali equivalenti  debba  essere  accettata  se
proveniente da un'autorita' competente di detti Stati; 
b) prevedere che, ove  non  sia  richiesta  la  specifica  formazione
prevista dalla lettera  a),  vengano  stabilite  misure  atte  a  far
riconoscere come condizione sufficente all'esercizio, sul  territorio
della Repubblica,  delle  attivita'  anzidette  l'espletamento  delle
medesime nel paese comunitario d'origine o provenienza per un periodo
di ragionevole durata e non interrotto da tempo eccessivo; 
c) assicurare l'equivalenza tra i cittadini italiani e quelli d'altri
Stati membri per quanto attiene alle condizioni  di  esercizio  delle
attivita'  in  questione,  anche  con   riferimento   alle   garanzie
finanziarie richieste. 
                              ART. 17. 
              (Gruppo europeo di interesse economico). 
1. Il Governo della Repubblica e' delegato, a norma dell'articolo  1,
ad emanare entro il termine di sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, con uno o piu' decreti  legislativi,  le
norme necessarie per dare applicazione al regolamento CEE n.  2137/85
del Consiglio del 25 luglio 1985, nel rispetto dei seguenti principi: 
a) individuazione  degli  strumenti  e  definizione  delle  modalita'
concernenti l'iscrizione, il deposito e la pubblicita' degli  atti  e
delle indicazioni previste dagli articoli 6, 7, 8  e  10  del  citato
regolamento, in modo da assicurare la pubblicita' delle  vicende  del
Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) a protezione  dei  terzi
attraverso il  ricorso  agli  istituti  previsti  dalle  disposizioni
vigenti in materia di societa' e nel rispetto  di  quanto  prescritto
dall'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento; 
b) previsione nei confronti degli amministratori  e  dei  liquidatori
del GEIE della applicabilita' delle disposizioni penali di  cui  agli
articoli 2621, n. 1), 2622, 2624 e 2625 del  codice  civile,  nonche'
delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 2626 e 2627 del
codice  civile  per  la  violazione  degli  obblighi  concernenti  la
pubblicita' o le indicazioni obbligatorie derivanti dagli articoli 7,
8, 10 e 25 del predetto regolamento; 
c) previsione delle opportune disposizioni in materia  di  forma  del
contratto,  tenuta  della  contabilita',  liquidazione   e   relativo
procedimento, esclusione di  diritto  del  membro,  scioglimento  per
fallimento del GEIE, nel rispetto delle  disposizioni  vigenti  nelle
materie medesime in tema di societa', nonche' equiparazione del  GEIE
ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi, ai fini  della
partecipazione a gare e trattative  private  per  lavori  pubblici  o
forniture pubbliche e dello svolgimento del successivo rapporto; 
d) previsione della possibilita' di  affidare  l'amministrazione  del
GEIE  a  una  persona  giuridica,  assicurando  in  tale  ipotesi  la
necessaria disciplina di garanzia a tutela dei terzi; 
e) adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per il coordinato
adattamento al sistema vigente della disciplina del GEIE - recata dal
citato  regolamento  e  dalle  disposizioni  dettate   per   la   sua
applicazione - in funzione dell'ampliamento del ricorso  all'istituto
e della sua capacita' operativa nell'ambito della Comunita' economica
europea; 
f)  previsione  che  la  spesa  delle   operazioni   attinenti   alla
pubblicita' del GEIE sia a carico  dei  richiedenti  nei  limiti  del
costo amministrativo delle operazioni stesse; 
g) adozione delle disposizioni necessarie per la  disciplina  fiscale
del GEIE e  previsione  della  imputazione  del  relativo  reddito  a
ciascun partecipante in ragione della quota  di  partecipazione  agli
utili,  indipendentemente  dalla   percezione,   sia   agli   effetti
dell'imposta personale sui redditi sia agli effetti dell'imposta  lo-
cale sui redditi; 
h) armonizzazione del regime fiscale dei conferimenti nel  GEIEI  con
il sistema fiscale nazionale e  degli  altri  paesi  della  Comunita'
economica europea. 

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO III
CREDITIO E RISPARMIO

                              ART. 18. 
(Conti annuali e consolidati delle  banche  e  degli  altri  istituti
fianziari e pubblicita' dei  documenti  contabili  delle  succursali:
                         criteri di delega). 
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE
deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) aderenza delle norme al principio secondo il  quale  il  complesso
informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto profitti e
perdite e dall'allegato  informativo  integrativo  deve  fornire  con
chiarezza  un  quadro   veritiero   e   corretto   della   situazione
patrimoniale, economica  e  finanziaria  dell'impresa,  nel  rispetto
dell'esigenza di: 
1) garantire, anche  attraverso  adeguate  modalita'  di  tenuta  dei
conti, un'informazione orientata alla tutela, oltre che  dei  soci  e
dei terzi, dei creditori depositanti, dei debitori e del pubblico  in
genere  e  perseguire  condizioni  di  equita'  concorrenziale  e  di
compatibilita' dei  bilanci  all'interno  della  Comunita'  economica
europea; 
2) assicurare la salvaguardia dell'integrita'  patrimoniale  e  della
stabilita' degli intermediari anche mediante la previsione di  regole
di valutazione improntate a particolare prudenza, volte  al  fine  di
conservare la fiducia del pubblico; 
3) tener conto dei riflessi sugli istituti  di  vigilanza  creditizia
oggetto di armonizzazione minima nella Comunita' economica europea; 
b) la normativa dovra' assicurare, nella misura  compatibile  con  le
leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia  delle  disposizioni
tributarie da quelle dettate in attuazione della direttiva,  prevede-
ndo comunque che nel conto profitti e perdite sia indicato  in  quale
misura  la  valutazione  di  singole  voci  sia   stata   influenzata
dall'applicazione della normativa tributaria; 
c) applicazione  della  disciplina  di  attuazione  delle  direttive,
indipendentemente dalla forma giuridica, agli enti creditizi ed  alle
imprese  che  svolgono  in  via   esclusiva   o   principale,   anche
indirettamente, attivita' di raccolta o di collocamento  di  pubblico
risparmio o  attivita'  finanziaria,  o  ad  essa  assimilabile  come
definita dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1986,  n.  114,  salvo
che essa consista nella detenzione in via esclusiva o  principale  di
partecipazioni in societa'  esercenti  attivita'  diversa  da  quella
creditizia o finanziaria; 
d) individuazione, anche ai sensi  dell'articolo  43,  paragrafo  2),
lettera e), della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dei legami  tra
le imprese che svolgono le attivita'  di  cui  alla  lettera  c)  del
presente  comma,  ai   fini   della   determinazione   dell'area   di
consolidamento e dei soggetti  tenuti  a  redigere  e  pubblicare  il
bilancio  consolidato,  inserendo  nell'area  di  consolidamento   le
societa' che svolgono servizi ausiliari all'attivita' indicata  nella
stessa  lettera  c)  e  prevedendo  criteri  di  consolidamento   con
riferimento anche agli articoli 32 e 33 della direttiva del Consiglio
83/349/CEE; 
e) statuizione, fino all'attuazione del registro delle imprese di cui
all'articolo  2188  del  codice  civile,  di  modalita'  omogenee  di
pubblicita'  dei  bilanci  di  esercizio  e  consolidati  degli  enti
creditizi e delle imprese finanziarie di cui alla lettera c); 
f) attuazione, in particolare per quanto attiene al recepimento della
direttiva del Consiglio 89/117/CEE, dei seguenti obblighi e  relative
procedure di vigilanza: 
1) le succursali operanti in Italia degli enti e delle imprese di cui
alla lettera c), aventi sede legale  all'estero,  siano  tenute  alla
pubblicazione di copia del bilancio  di  esercizio  del  soggetto  di
appartenenza e, ove redatto, del  bilancio  consolidato,  se  ne  sia
obbligatoria la redazione, entrambi compilati e  controllati  secondo
le modalita' previste dalla legislazione dello Stato  in  cui  l'ente
creditizio o l'impresa finanziaria  hanno  sede  legale  e  corredati
dalle rispettive relazioni di gestione e di controllo; 
2) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio  possa
richiedere, indicandone criteri  e  modalita',  la  pubblicazione  di
ulteriori informazioni o di un bilancio separato alle  succursali  di
enti creditizi e imprese finanziarie aventi sede legale  fuori  dalle
Comunita' europee, qualora non ricorra il presupposto che il bilancio
di questi ultimi sia stato redatto conformemente alla  direttiva  del
Consiglio  86/635/CEE,  o  in  modo  equivalente,  e  che  sussistano
condizioni di reciprocita'; 
3) il Comitato predetto possa determinare i criteri in base ai  quali
dovra' essere effettuata la valutazione dell'equivalenza dei bilanci; 
4) la copia dei bilanci di cui al numero 1), da compilarsi in  lingua
italiana, debba essere  confermata  da  chi  rappresenta  stabilmente
l'ente creditizio o l'impresa finanziaria nel territorio dello Stato,
prevedono opportune cautele; 
5) la pubblicazione possa  essere  effettuata  da  almeno  una  delle
succursali insediate in Italia,  secondo  modalita'  da  determinarsi
coerentemente con la disciplina degli enti creditizi e delle  imprese
finanziarie italiane; 
6) il Comitato  interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio
eserciti i poteri di cui ai numeri 2) e 3) in quanto non diversamente
disposto  dalle  norme  relative  alle  societa'  di  intermediazione
mobiliare e comunque in armonia con esse. 
2. I poteri conferiti al Comitato interministeriale per il credito  e
il risparmio e alla Banca d'Italia in materia di bilanci  d'esercizio
dall'articolo 32, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
marzo 1938 n. 141,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e
dall'articolo 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23,
si riferiscono anche alle imprese finanziarie indicate nel comma 1  e
alla materia dei bilanci consolidati.  Tali  poteri  potranno  essere
esercitati  per  il  recepimento  delle   direttive   del   Consiglio
86/635/CEE e 89/117/CEE e, successivamente, per  l'adeguamento  della
disciplina nazionale all'evolversi di quella comunitaria. 
                              ART. 19. 
(Ammissione di valori mobiliari  alla  quotazione  ufficiale  di  una
borsa valori: criteri di delega). 
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 97/345/CEE  e,  per  le
parti non attuate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, delle  direttive
del Consiglio 79/279/CEE e 80/390/CEE deve avvenire nel rispetto  dei
seguenti principi: 
a) sara' previsto: 
1)  che  i  soggetti  che  emettono  valori  mobiliari  ammessi  alla
quotazione ufficiale di borsa pongano a disposizione del  pubblico  i
bilanci consolidati e non consolidati che essi redigono; 
2) che le disposizioni di attuazione della  direttiva  del  Consiglio
79/279/CEe non si applichino ai valori mobiliari emessi  dagli  Stati
membri delle Comunita' europee e dai loro enti locali; 
3) che il Ministro del tesoro,  con  propri  decreti,  disciplini  la
quotazione dei titoli emessi da Stati, loro enti  locali  e  da  enti
internazionali di carattere pubblico, determinando le  condizioni,  i
requisiti e le modalita' di ammissione, nonche' gli obblighi da  essa
derivanti; 
b) sara' attribuito alla Commissione nazionale per le societa'  e  la
borsa il potere di stabilire con regolamento: 
1) salvo quanto previsto alla lettera  a)  e  limitandoli  al  minimo
consentito  dalle  direttive,  gli  obblighi  di  informazione,   ivi
compreso quello di redigere e pubblicare un prospetto informativo, ed
i requisiti  per  l'ammissione  alla  quotazione  relativamente  alle
obbligazioni garantite dallo Stato ed agli altri titoli, per i  quali
la  legge  prevede  la  quotazione  di  diritto,  determinando   tali
requisiti al solo  fine  di  assicurare  un  regolare  andamento  del
mercato di tali titoli e fissando le relative procedure con il potere
di  sospendere  o  revocare  tale  quotazione  quando   lo   richieda
l'esigenza di tutela del pubblico risparmio; 
2) gli obblighi di informazione piu' severi o supplementari  rispetto
a quelli elencati negli schemi C e D della  direttiva  del  Consiglio
79/279/CEE per i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi  alla
quotazione ufficiale di borsa; 
3) i modi,  i  termini  ed  eventualmente  la  lingua,  oltre  quella
italiana, in cui i soggetti che emettono  titoli  quotati  in  borsa,
anche diversi dalle azioni  e  dalle  obbligazioni,  devono  porre  a
disposizione del pubblico i documenti e le  informazioni  di  cui  al
numero 2) ed agli schemi C e D della suddetta direttiva; 
c) sara' attribuito alla Commissione nazionale per le societa'  e  la
borsa il potere di stabilire, con regolamento  da  adottare  d'intesa
con gli organi di vigilanza previsti  dalla  legge,  in  quali  casi,
ricorrendo il pericolo  che  dalla  diffusione  della  notizia  possa
derivare un danno grave e ingiustificato all'emittente o ad interessi
pubblici  essenziali,  la  stessa  Commissione  abbia   facolta'   di
accordare deroghe di carattere  generale  e  dispense  speciali  agli
obblighi di informazione di cui ai numeri 2) e 3) della lettera b). 

ART. 20.

            (Variazioni nelle partecipazioni rilevanti in 
societa' con azioni quotate nei  mercati  regolamentati:  criteri  di
delega). 
1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  88/627/CEE   deve
avvenire nel rispetto dei seguenti principi: 
a) obbligo di comunicazione tempestiva alla Commissione nazionale per
le societa' e la borsa e alle societa' partecipate  delle  variazioni
intervenute rispetto  ad  una  partecipazione  rilevante,  diretta  o
indiretta, detenuta  in  societa'  con  azioni  quotate  nei  mercati
regolamentati; 
b) determinazione delle  soglie  delle  partecipazioni  di  cui  alla
lettera a) e delle relative variazioni, con attribuzione al  Ministro
del tesoro, sentita la Commissione nazionale per  le  societa'  e  la
borsa, del potere di modificarne le relative entita'; 
c) obbligo di informazione al pubblico, entro breve termine, da parte
delle societa' che ricevono la comunicazione di cui alla  lettera  a)
e, in caso di inosservanza, potere della Commissione nazionale per le
societa'  e  la  borsa  di  provvedere   a   spese   della   societa'
inadempiente; 
d) estensione delle informazioni di cui alla lettera  c)  anche  alle
partecipazioni note o rilevate  all'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo; 
e) disciplina, con regolamento della  Commissione  nazionale  per  le
societa' e  la  borsa  da  emanarsi  d'intesa  con  le  Autorita'  di
vigilanza   competenti   per   legge,   del   potere   di   concedere
eccezionalmente dispense dagli obblighi di informazione; 
f) integrale e puntuale recepimento dell'articolo 7  della  direttiva
per il computo  dei  diritti  di  voto  ai  fini  degli  obblighi  di
comunicazione. 
                              ART. 21. 
(Pubblicazione  del  prospetto  per  l'offerta  pubblica  di   valori
mobiliari: criteri di delega). 
1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  89/298/CEE   deve
avvenire nel rispetto dei seguenti principi: 
a)  previsione  che  qualsiasi  annuncio  pubblicitario   riguardante
un'operazione  di  sollecitazione  del  pubblico  risparmio  assicuri
trasparenza e correttezza dell'informazione sulla base dei criteri di
massima stabiliti dalla Commissione nazionale per le  societa'  e  la
borsa; 
b) previsione che la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
richieda che l'ultimo bilancio approvato  del  soggetto  emittente  i
valori mobiliari, cui l'offerta  si  riferisce,  sia  certificato  da
parte di una societa'  di  revisione  iscritta  all'albo  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; 
c) riconoscimento del prospetto informativo approvato  dall'autorita'
competente di un altro Stato membro; 
d) conferma dell'esclusione  gia'  prevista  dall'articolo  12  della
legge 23 marzo 1983, n. 77, per i valori mobiliari emessi o garantiti
dallo Stato e per i titoli emessi dalle aziende e dagli  istituti  di
credito nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio  del
credito. 
                              ART. 22. 
(Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: criteri di
delega). 
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/611/CEE e 88/220/CEE
deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi: 
a) introduzione dei fondi comuni  di  natura  statutaria,  costituiti
sotto  froma  di  societa'  per  azioni  a  capitale   variabile,   e
sottoposizione degli stessi ad una disciplina  conforme  ai  principi
contenuti nella legge 23 marzo 1983, n. 77, per  quanto  riguarda  il
grado di tutela del  risparmiatore  e,  in  quanto  compatibili,  per
quanto attiene al sistema e agli organi di controllo pubblico; 
b) soppressione del divieto di negoziare  valori  mobiliari  oltre  i
termini della liquidazione mensile di borsa e di operare a premio e a
riporto, e attribuzione alla Banca d'Italia del potere di limitare la
tipologia delle operazioni e dei contratti che  le  societa'  possono
porre  in  essere  nell'esercizio  dell'attivita'  di  gestione,  con
provvedimento motivato, in relazione all'andamento del mercato e alla
necessita' di garantire la stabilita' degli intermediari; 
c) attribuzione alle autorita' preposte alla vigilanza della facolta'
di fissare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23  marzo  1983,  n.
77, i  limiti  di  investimento  in  valori  mobiliari  dello  stesso
emittente entro la misura massima prevista dalla direttiva anche  con
riferimento all'acquisto di quote di fondi collegati; 
d) sostituzione del prospetto trimestrale di cui all'articolo 5 della
legge 23 marzo 1983, n. 77, con una relazione semestrale; 
e) innalzamento del limite di indebitamento dal  5  fino  al  10  per
cento del patrimonio del fondo ed introduzione  del  principio  della
temporaneita' dello stesso, secondo  criteri  stabiliti  dalla  Banca
d'Italia; 
f) attribuzione al Ministro del tesoro, sentite la Banca  d'Italia  e
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa,  del  potere  di
constatare  con  decisione   motivata   la   non   confermita'   alle
disposizioni della direttiva di  singoli  organismi  di  investimento
collettivo in valori mobiliari costituiti nei paesi  delle  Comunita'
europee che intendano collocare in Italia le proprie quote, anche con
riferimento  alla  disciplina   delle   prestazioni   assicurate   ai
partecipanti; 
g) eliminazione del divieto, posto per societa' ed  enti  aventi  per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'  commerciali,
di partecipare a fondi comuni e alla conseguente regolamentazione del
regime fiscale; 
h) disciplina autorizzatoria ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e  disciplina  dei  controlli
conforme  al  vigente  ordinamento,  per  gli  organismi  esteri   di
investimento  collettivo   in   valori   mobiliari   non   rientranti
nell'applicazione   delle    direttive,    con    riferimento    alle
caratteristiche giuridiche ed operative,  all'esistenza  di  adeguate
forme di vigilanza nel paese dove essi hanno sede e  di  una  stabile
rappresentanza in Italia, alla designazione di un istituto  nazionale
delegato al regolamento delle operazioni e alla custodia dei beni  in
Italia; 
i) adeguamento della disciplina tributaria dei fondi comuni  ai  fini
della eliminazione dei  fenomeni  di  doppia  imposizione  interna  e
internazionale e della introduzione di procedure idonee a  consentire
la cognizione di dati e di informazioni necessari all'accertamento. 
                              Art. 23. 
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))((4)) 
    
--------------

    
  AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 ha  disposto  (con  l'art.  161,
comma 2) che il presente articolo continua ad essere  applicato  fino
alla data di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  emanati  dalle
autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993. 
                              ART. 24. 
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))((4)) 
    
--------------

    
  AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 ha  disposto  (con  l'art.  161,
comma 2) che il presente articolo continua ad essere  applicato  fino
alla data di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  emanati  dalle
autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993. 
                              ART. 25. 
  (Assicurazione per interventi di assistenza: criteri di delega). 
1. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  84/641/CEE  dovra'
avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) dovranno essere previsti idonei  controlli  dei  mezzi  diretti  e
indiretti  quanto   a   personale   e   attrezzature,   compresa   la
qualificazione del personale medico, di cui le imprese dispongono nel
ramo; 
b) anche l'attivita' di assistenza alle  persone  in  difficolta'  in
circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 1  della  direttiva
sara' sottoposta, nell'ambito del  territorio  nazionale,  al  regime
attuativo della direttiva del Consiglio 73/239/CEE; 
c) saranno concesse le dilazioni previste  dagli  articoli  16  e  17
della direttiva; 
d) per l'imposta  sul  contratto  di  assicurazione  nel  ramo  sara'
applicata l'aliquota fiscale del 10 per cento. 

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO IV
ASSICURAZIONI

                              ART. 26. 
             (Assicurazione crediti: criteri di delega). 
1. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  87/343/CEE  dovra'
avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) verra' posto a carico  di  tutte  le  imprese  che  esercitano  le
assicurazioni del credito  l'obbligo  di  costituire  la  riserva  di
compensazione; 
b)  verra'  prescelto  il  metodo  di  calcolo   della   riserva   di
compensazione indicato al punto D, metodo n.  1,  dell'allegato  alla
direttiva; 
c) alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo,  cessera'
l'obbligo di integrazione delle  riserve  tecniche  previsto  per  le
assicurazioni del credito dall'articolo  30  della  legge  10  giugno
1978, n. 295. 
                              ART. 27. 
       (Assicurazione tutela giudiziaria: criteri di delega). 
1. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  87/344/CEE  dovra'
avvenire enl rispetto dei seguenti criteri: 
a) sara' previsto che, ove la garanzia della tutela giudiziaria formi
oggetto di una parte distinta di una  unica  polizza,  questa,  oltre
alla indicazione del contenuto della garanzia  giudiziaria,  contenga
quelle del corrispondente premio; 
b) sara' consentito alle imprese di optare o per la gestione sinistri
da parte di personale autonomo o da parte di un ufficio  liquidazione
sinistri gestito da personale autonomo o per la scelta dell'avvocato; 
c) verra' previsto l'esonero dall'obbligo di indicare  nel  contratto
la scelta dell'avvocato,  quando  ricorrano  le  condizioni  previste
dall'articolo 5, comma 1, della direttiva. 
                              ART. 28. 
            (Libera prestazione dei servizi in materia di 
assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita: criteri
di delega). 
1. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  88/357/CEE  dovra'
avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) saranno definite, in relazione  all'articolo  3  della  direttiva,
regole per una precisa individuazione della situazione di fatto nella
quale sia ravvisabile una presenza permanente  nel  territorio  della
Repubblica di imprese di  assicurazione  di  altri  Stati  comunitari
operanti in liberta' di servizi; 
b) saranno esclusi dalla  categoria  dei  "grandi  rischi"  i  rischi
assicurati a nome di associazioni professionali, di joint ventures  e
di raggruppamenti temporanei di imprese; 
c) saranno  esercitate  le  opzioni  previste  dall'allegato  1  alla
direttiva   per   un'applicazione   flessibile   del   principio   di
corrispondenza tra le valute nelle quali sono espresse o realizzabili
le  attivita'  a  copertura  delle  riserve  tecniche  e  le   valute
dell'obbligazione  assicurativa,  con   particolare   riguardo   agli
investimenti in ECU (European Currency Uniti) da considerare  con  il
massimo favore; 
d) sara' stabilito, per le imprese di altri Stati comunitari operanti
nel territorio della Repubblica in liberta' di servizi che  stipulino
assicurazioni a carattere obbligatorio, l'obbligo di  attenersi  alle
disposizioni della legge italiana  che  disciplinano  l'esercizio  di
queste assicurazioni, ivi comprese quelle  relative  all'approvazione
delle condizioni di contratto e delle tariffe, laddove  previste,  ed
alla loro comunicazione preventiva e sistematica  alle  autorita'  di
controllo nazionali; 
e)  saranno  attribuiti   all'istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP),  in  armonia
con quanto previsto dalle leggi 28 novembre 1984, n. 792, e 12 agosto
1982, n. 576, i poteri necessari per esercitare un efficace controllo
sui  contratti  conclusi  attraverso  l'intervento  di  mediatori  di
assicurazione  con  imprese  non  stabilite  nel   territorio   della
Repubblica, quando detti contratti riguardino la copertura dei rischi
ubicati in Italia; 
f)  saranno  introdotte  disposizioni  relative  alla  qualificazione
tecnica degli amministratori,  alla  approvazione  di  statuti,  alle
condizioni generali e speciali di polizze e di tariffe; 
g)  potra'  essere  autorizzato,  alle  condizioni  prescritte  dalla
direttiva, il trasferimento di tutto o di parte  del  portafoglio  di
imprese stabilite nel territorio nazionale ad  imprese  stabilite  in
altro Stato diverso da quello della prestazione di servizi,  prevede-
ndo per l'assicurato la facolta' di recesso; 
h) saranno ammesse all'esercizio in liberta' di servizi per  le  sole
assicurazioni di "grandi rischi", cme definiti dall'articolo 5  della
direttiva, quando  gli  stessi  sono  situati  nel  territorio  della
Repubblica, anche le imprese  di  assicurazione  stabilite  in  altri
Stati  comunitari  che  siano  presenti   in   Italia   con   proprio
stabilimento e sara' prevista la stessa  possibilita'  per  i  rischi
diversi dai "grandi rischi" che rientrino nei rami per i  quali  tale
stabilimento non ha l'autorizzazione; 
i) verra' fatto obbligo alle imprese stabilite nel  territorio  della
Repubblica,  che  intendano  operare  in  liberta'  di  servizi   nel
territorio di altri Stati  comunitari,  di  presentare  all'ISVAP  un
programma dell'attivita' che si propongono di  svolgere,  attribuendo
all'ISVAP il potere di  rifiutare,  con  provvedimento  motivato,  il
rilascio dei certificati e delle  attestazioni  che  siano  richiesti
dalle autorita'  di  controllo  dello  Stato  nel  quale  l'attivita'
dovrebbe essere esercitata  quando  il  programma  non  possa  essere
approvato; 
l) sara' stabilito l'obbligo per le imprese di altri Stati comunitari
che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attivita' in 
liberta' di servizi per la 
assicurazione di rischi diversi dai "grandi rischi",  quali  definiti
dall'articolo 5 della direttiva, di chiedere  ed  ottenere  specifica
autotizzazione  e  di  comunicare   sistematicamente   all'ISVAP   le
condizioni e le tariffe praticate per tale assicurazione; 
m) sara' previsto che l'ISVAP potra' richiedere alle  stesse  imprese
di cui alla lettera l), che intendano svolgere nel  territorio  della
Repubblica attivita' in liberta' di servizi  per  l'assicurazione  di
"grandi rischi", la comunicazione non sistematica delle condizioni  e
delle tariffe praticate; 
n) dovra' essere prescritta  la  redazione  in  lingua  italiana  dei
documenti amministrativi o contrattuali che le imprese di altri Stati
comunitari  dovranno  presentare  per  essere  ammesse   a   svolgere
attivita' assicurativa nel territorio della Repubblica, o che saranno
da esse posti in essere nell'esercizio di tale attivita'; 
o) verranno definite  le  misure  che  l'ISVAP  potra'  adottare  nei
confronti  di  imprese  di  altri  Stati   comunitari   che   operino
irregolarmente nel territorio della Repubblica  per  far  cessare  le
irregolarita' rilevate; 
p) verra' prescritto che le imprese  operanti  nel  territorio  della
Repubblica in liberta' di  servizi  redigano,  al  verificarsi  delle
condizioni e  nei  limiti  previsti  dalla  direttiva,  un  conto  di
gestione conforme agli allegati 2A o 2B alla direttiva stessa per  le
operazioni di assicurazione riguardanti rischi ubicati in Italia; 
q) le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della
Repubblica in liberta'  di  servizi  dovranno  designare  un  proprio
rappresentante,   residente   o   stabilito   su   tale   territorio,
esclusivamente per l'adempimento degli obblighi tributari inerenti ai
contratti di assicurazione stipulati dall'impresa rappresentata e per
la tenuta dei documenti  giustificativi  occorrenti  a  provare  tali
adempimenti; 
r) per le  imprese  stabilite  nel  territorio  della  Repubblica  la
disciplina delle riserve tecniche sara'  adeguata  a  quella  vigente
negli altri Stati  comunitari  per  quanto  concerne  le  riserve  da
costituire e le relative modalita'  di  determinazione,  nonche'  per
quanto riguarda le forme di investimento; 
s) la vigente normativa sara' modificata in modo da rendere  organica
la  disciplina  dell'attivita'  assicurativa  esercitata  in   libera
prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere sul territorio
nazionale sia da parte di  imprese  nazionali  sul  territorio  degli
altri Stati membri; cio' avuto riguardo alla tutela della massa degli
assicurati e dei danneggiati e alla necessita' di  organizzare  forme
di collaborazione sistematica tra  l'ISVAP  e  gli  altri  uffici  di
controllo dei Paesi della Comunita' economica europea prevedendo  che
l'ISVAP stesso sia dotato di tutti i necessari poteri e  disponga  di
adeguate strutture. 

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO V
DISPOSIZIONI FISCALI

                               Art. 29 
Rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie 
 
  1. Il termine quinquennale di decadenza  previsto  dallarticolo  91
del testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
1973, n. 43, deve intendersi applicabile a  tutte  le  domande  e  le
azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato  in  relazione  ad
operazioni doganali. A decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo
alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  il  predetto
termine ed il termine di prescrizione previsto dall'articolo 84 dello
stesso testo unico sono ridotti a tre anni. 
  2.   I   diritti   doganali   all'importazione,   le   imposte   di
fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello  zucchero
e  i  diritti  erariali  riscossi  in  applicazione  di  disposizioni
nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a  meno
che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti  ((,
circostanza che non puo' essere assunta dagli uffici tributari a
mezzo di presunzioni)). 
  3. L'articolo 19 del  decreto-legge  30  settembre  1982,  n.  688,
covertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982,  n.  873,
e'  applicabile  quando  i  tributi  riscossi   non   rilevando   per
l'ordinamento comunitario. 
  4. La domanda di rimborso dei diritti e delle  imposte  di  cui  ai
commi 2 e 3, quando la  relativa  spesa  ha  concorso  a  formare  il
reddito   d'impresa,   deve   essere   comunicata,    a    pena    di
inammissibilita', anche all'ufficio tributario  che  ha  ricevuto  la
dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza. 
  5. I crediti di rimborso dei diritti e  delle  imposte  di  cui  ai
commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti. 
  6. Quando la Corte di giustizia delle  Comunita'  europee  dichiara
incompatibile con le norme comunitarie una agevlazione  od  esenzione
tributaria, la cessazione dell'efficacia della  disposizione  che  la
prevede e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con
il Ministro delle finanze. 
  7. La disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando il
rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge. 
  8. La disposizione contenuta nel comma 4 si applica a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
                              ART. 30. 
      (Modificazioni al regime IVA delle prestazioni mediche e 
paramediche). 
1. Il numero 18) dell'articolo 10 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
"18)  le  prestazioni  mediche  e  paramediche  rese   alla   persona
nell'esercizio  delle  professioni  e  arti  sanitarie   soggette   a
vigilanza ai sensi dell'articolo  99  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  e
successive modificazioni;". 
                              ART. 31. 
(Esenzione IVA per le importazioni di  campioni  gratuiti  di  modico
                              valore). 
1. La lettera b) dell'articolo 68 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  e'
sostituita dalla seguente: 
"b) le importazioni di oro  in  lingotti,  pani,  verghe,  bottoni  e
granuli, nonche' le  importazioni  di  campioni  gratuiti  di  modico
valore, appositamente contrassegnati;". 
                              ART. 32. 
                 (Imposta di consumo sulle banane). 
1. L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche  e  le
farine di banane, istituita con l'articolo 1 della  legge  9  ottobre
1964, n. 986, e successive modificazioni, e' soppressa. 
                              ART. 33. 
    (Imposte di fabbricazione sullo spirito contenuto nel rhum). 
1.  L'aliquota  ridotta  dell'imposta  di   fabbricazione   e   della
corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole  etilico)
prevista dall'articolo 3, comma 1-bis, del  decreto-legge  15  giugno
1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  luglio
1984, n. 408, e prorogata fino al 31 dicembre 1992  dall'articolo  8,
comma 20, della legge 11 marzo 1988, n.  67,  si  applica  ache  allo
spirito contenuto nel rhum, come  definito  dal  regolamento  CEE  n.
1576/89 del Consiglio. 
                              ART. 34. 
             (Modifiche al regime fiscale degli spiriti. 
                             Cauzione). 
1. L'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e' sostituito dal
seguente: 
"Art. 5. - 1. Gli importatori dai Paesi appartenenti  alle  Comunita'
europee e dai Paesi terzi, individuati  ai  sensi  del  comma  7,  di
bevande alcoliche prodotte in detti Paesi, possono essere autorizzati
ad acquistare  contrassegni  di  Stato  da  applicare  ai  recipienti
contenenti i suindicati prodotti prima della  loro  presentazione  in
dogana per l'importazione. 
2. L'autorizzazione e' subordinata alla prestazione di  una  cauzione
il cui importo  va  determinato,  in  relazione  al  quantitativo  di
prodotto da importare, mediante  applicazione  della  aliquota  della
sovrimposta  di  confine  vigente  al   momento   dell'acquisto   dei
contrassegni sugli alcoli di prima categoria e  con  riguardo  ad  un
contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi. 
3. E' conservata la facolta' di concedere l'esonero dalla prestazione
della cauzione di cui all'articolo 19 della legge 15  dicembre  1971,
n. 1161. 
4. La cauzione resta in tutto o in parte  definitivamente  incamerata
all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei
contrassegni  la  merce  non  sia  stata  presentata  in  dogana  per
l'importazione  o  non  si  sia  provveduto  alla  restituzione   dei
contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i  contrassegni
riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato. 
5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita'
di applicazione delle disposizioni del presente articolo. 
6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni
del  testo  unico  delle  disposizioni   di   carattere   legislativo
concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti,  approvato  con
decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni. 
7. Sulla base  degli  specifici  accordi  conclusi  con  l'Italia  in
materia di mutua assistenza amministrativa o di quelli  conclusi  con
le Comunita' europee in materia di associazione o di cooperazione, il
Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, i Paesi  terzi
alle Comunita' europee ai quali  si  applicano  le  disposizioni  del
presente articolo". 
                              ART. 35. 
(Applicazione del regolamento CEE  n.  3842/86  del  Consiglio  sulle
                        merci contraffatte). 
1. Per l'applicazione del regolamento CEE n. 3842/86  del  Consiglio,
che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera  pratica  di
merci contraffatte, le disposizioni del regolamento medesimo sono in-
tegrate dalle disposizioni di cui al presente articolo. 
2. Competente a ricevere le domande di sospensione  della  immissione
in  libera  pratica  di  merci  contraffatte,  ai  sensi  del  citato
regolamento,  e'  la  Direzione  generale  delle  dogane  e   imposte
indirette del Ministero delle  finanze,  che  provvede  sentito,  ove
necessario, un apposito Comitato istituito a norma del comma 3. 
3. Il Comitato e' composto da  tre  funzionari  del  Ministero  delle
finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, di cui
uno con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente  superiore,  che  lo
presiede,  e  da  tre  funzionari  designati,  rispettivamente,   dai
Ministri  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. 
4. La decisione di accoglimento e'  trasmessa  alle  dogane  indicate
nella domanda, che la eseguono con le forme e modalita' previste  dal
predetto  regolamento;  trascorsi  dieci  giorni   lavorativi   dalla
sospensione della immissione in  libera  pratica,  le  merci  vengono
comunque svincolate se la dogana  non  riceve  formale  comunicazione
della avvenuta presentazione del ricorso di  merito  alla  competente
Autorita' giudiziaria o di misure conservative da questa adottate. 
5. Il richiedente e' responsabile per ogni eventuale  danno  arrecato
all'importatore e a terzi ed e' tenuto a prestare cauzione a parziale
copertura dei danni medesime. E' altresi'  tenuto  ad  anticipare  le
spese  di  procedura  ed  a  corrispondere  le  eventuali  spese   di
magazzinaggio. 
6. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro delle finanze emana, con proprio decreto,
le opportune, ulteriori disposizioni per l'applicazione  delle  norme
del citato regolamento e delle norme di  cui  al  presente  articolo,
anche al fine della  verifica  e  dell'eventuale  accertamento  della
contraffazione delle merci dichiarate per  la  immissione  in  libera
pratica. 
                              ART. 36. 
(Importazione  dei   beni   che   non   hanno   fruito   di   sgravio
                         all'esportazione). 
1. Per le importazioni da altro Stato membro delle Comunita' europee,
quando i beni importati non  hanno  fruito  di  sgravio  nello  Stato
membro  di  provenienza  e  non  ricorrono  le  condizioni   per   il
riconoscimento  della  franchigia  all'importazione,   l'imposta   e'
applicata tenendo  conto  dell'analoga  imposta  pagata  nello  Stato
membro ed ancora inglobata nel  valore  dei  bei  stessi  al  momento
dell'importazione. 
2. L'imposta ancora inglobata e' costituita: 
a) dall'intero importo dell'imposta versata  nello  Stato  membro  di
esportazione, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il  valore
del bene risulti superiore rispetto al relativo prezzo di acquisto; 
b)  dall'importo  dell'imposto  versata   nello   Stato   membro   di
esportazione,  ridotta  di  una  percentuale  pari  a  quella   della
diminuzione di valore accertata in dogana, nel caso in cui,  all'atto
dell'importazione, il valore del bene risulti inferiore  rispetto  al
relativo prezzo d'acquisto. 
3. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 2 e' escluso  dalla  base
imponibile ed e' detratto dall'imposta dovuta all'importazione. 
4.  L'importatore  deve  fornire  la  prova  dell'avvenuto  pagamento
dell'imposta nel Paese comunitario d'esportazione relativa all'ultima
transazione ivi avvenuta, soggetta ad imposta. 
                              ART. 37. 
                         (Imposta di bollo). 
1. Il numero 15 della tabella allegato B al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente: 
"15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati
di origine. 
Atti,  documenti  e  registri  relativi  al  movimento  di  valute  a
qualsiasi titolo. 
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di  merci,  fatture  pro-
forma e copie  di  fatture  che  devono  allegarsi  per  ottenere  il
benestare  all'esportazione  e  all'importazione  di  merci,  domande
dirette alla restituzione di tributi resituibili all'esportazione. 
Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri  dipendenti
e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri,
per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa. 
Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi  dell'articolo  115
del Trattato CEE". 
                              ART. 38. 
            (Attuazione della direttiva del Consiglio 861 
560/CEE sui rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi  non  residenti  in
                         Stati membri della 
                    Comunita' economica europea). 
1.  Dopo  il  primo  comma  dell'articolo  38-ter  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, e' inserito il seguente: 
"La  disposizione  del  primo  comma  si  applica,  a  condizione  di
reciprocita', anche agli operatori economici domiciliati e  residenti
in Stati  non  appartenenti  alla  Comunita'  economica  europea,  ma
limitatamente all'imposta relativa agli acquisti  e  importazioni  di
beni e servizi inerenti alla loro attivita'". 
2. Nel secondo comma dell'articolo 38-ter del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le  parole:  "Ai  rimborsi  previsti  nel  comma   precedente"   sono
sostituite con le parole: "Ai rimborsi previsti  nei  commi  primo  e
secondo". 
                              ART. 39. 
        (Attuazione della direttiva del Consiglio 84/386/CEE 
sull'applicazione dell'IVA sulla locazione di beni  mobili  materiali
diversi dai mezzi di trasporto). 
1. Le lettere d) ed e) del quarto comma dell'articolo 7  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono sostituite dalla seguente: 
"d)  le  prestazioni  derivanti  da  contratti  di  locazione   anche
finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali  diversi  dai
mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al  numero  2)
del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni  pubblicitarie,  di
consulenza  e  assistenza  tecnica  o  legale,  comprese  quelle   di
formazione e  di  addestramento  del  personale,  di  elaborazione  e
fornitura di dati e simili, le  prestazioni  relative  ad  operazioni
bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti  di
personale, nonche' le prestazioni di  intermediazione  inerenti  alle
suddette  prestazioni  e   quelle   inerenti   all'obbligo   di   non
esercitarle, si considerano effettuate  nel  territorio  dello  Stato
quando sono rese a soggetti domiciliati nel  territorio  stesso  o  a
soggetti  ivi  residenti  che  non  hanno  stabilito   il   domicilio
all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in  Italia  di
soggetti domiciliati o residenti all'estero, a  meno  che  non  siano
utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea". 
2. Le lettere f) e g) del quarto comma dell'articolo  7  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, diventano, rispettivamente, lettere e) ed f). 

ART. 40.

    (Riconoscimento della natura privilegiata dei crediti CECA). 
1. Dopo l'articolo 2783 del codice civile e' inserito il seguente: 
"Art. 2783-bis - (Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di
cui agli articoli 49 e 50 del trattato che  istituisce  la  Comunita'
europea  del  carbone  e  dell'acciaio).  -   I   crediti   derivanti
dall'applicazione dei prelievi di cui  agli  articoli  49  e  50  del
Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea   del   carbone   e
dell'acciaio, nonche' dalle  relative  maggiorazioni  di  mora,  sono
equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto". 
2. L'articolo 2783-bis del codice civile si applica anche ai  crediti
sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano gia'
stati fatti valere, purche' la procedura esecutiva o concorsuale sia,
alla stessa data, ancora in corso. 
3. I titolari dei crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o
ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata
in  vigore  dell'articolo  2783-bis  del   codice   civile,   possono
contestare l'esistenza o l'ammontare o la prelazione dei crediti che,
per effetto dello stesso articolo, vengano anteposti ai loro  crediti
proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di 
procedura civile, fino alla distribuzione della somma 
  ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione della somma  ricavata
dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle
disposizioni  sulla  disciplina  del   fallimento,   del   concordato
preventivo, dell'amministrazione  controllata  e  della  liquidazione
coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942,  n.
267, fino a che il giudice competente non  abbia  reso  esecutivo  il
riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto. 

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VI
TUTELA DEI CONSUMATORI

                              ART. 41. 
     (Divieto della pubblicita' ingannevole: criteri di delega). 
1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  84/450/CEE   deve
avvenire nel rispetto dei seguenti principi: 
a) prevedere la competenza  di  una  Autorita'  garante  sia  per  la
sospensione che per il divieto della pubblicita' ingannevole che  per
l'adozione  dei  provvedimenti  necessari  per  l'eliminazione  degli
effetti; 
b) prevedere la legittimazione ad  adire  l'Autorita'  da  parte  dei
concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni, del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' degli  altri
soggetti pubblici interessati anche su denuncia del pubblico; 
c) prevedere il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni  defini-
tive  adottate  dall'Autorita'  avanti  il   giudice   amministrativo
nell'esercizio della sua giurisdizione esclusiva; 
d) garantire l'osservanza dei provvedimenti dell'Autorita' prevedendo
l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a cinque milioni  in  caso
di inotemperanza dell'operatore pubblicitario ed  adeguante  sanzioni
amministrative a carico del proprietario del mezzo di diffusione  del
messaggio   pubblicitario   che   non   permette    l'identificazione
dell'operatore; 
e)  valorizzazione   gli   organismi   volontari   ed   autonomi   di
autodisciplina  e  la  loro   funzione   preventiva   prevedendo   la
sospensione della procedura avanti l'Autorita'  per  un  periodo  non
superiore a trenta giorni, in caso  di  ricorso  avanti  l'organo  di
autodisciplina; 
f)  regolare  la  pubblicita'  comparativa  fissandone  i  limiti  di
ammissibilita',  con  esclusione  di  ogni   forma   di   pubblicita'
ingannevole o sleale; 
g) riordinare le vigenti disposizioni relative  alla  pubblicita'  di
particolari categorie di prodotti; 
h) prevedere che in via regolamentare siano emanate disposizioni rel-
ative  alla  pubblicita'  di  alcune  categorie  di  prodotti   o   a
particolari modalita' di vendita e promozione,  che  non  siano  gia'
oggetto di disciplina normativa; 
i) fare salva la giurisdizione del giudice ordinario  in  materia  di
atti di concorrenza sleale, a norma  dell'articolo  2598  del  codice
civile. 
                              ART. 42. 
(Attuazione della direttiva  del  Consiglio  85/577/CEE  relativa  ai
contratti negoziati fuori dai locali commerciali: criteri di delega). 
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE avverra' nel
rispetto dei seguenti principi: 
a) le garanzie previste  dalla  disciplina  dettata  dalla  direttiva
saranno  estese  ad  altre  vendite  negoziate   fuori   dei   locali
commerciali, quali le vendite in area pubblica o aperta  al  pubblico
stipulate mediante sottoscrizione di nota d'ordine; quelle effettuate
per televisione o per mezzo di altri  strumenti  audiovisivi;  quelle
concluse  in  base  a  cataloghi  del  commerciante,  anche   se   il
consumatore ha avuto modo  di  consultarli  senza  la  presenza  d'un
rappresentante del commerciante; quelle stipulate durante una  visita
dell'operatore commerciale, anche se avvenuta su  espressa  richiesta
del consumatore; 
b) per tutte le controversie civili derivanti dall'applicazione delle
norme dettate dal decreto legislativo sara'  prevista  la  competenza
territoriale inderogabile del giudice del luogo  di  residenza  o  di
domicilio del conusmatore se ubicati nel territorio dello Stato. 
                              ART. 43. 
(Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute
                 e la sicurezza: criteri di delega). 
1. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  87/357/CEE  dovra'
prevedere   il   divieto   di   fabbricazione,   commercializzazione,
esportazione  ed  importazione   dei   prodotti   considerati   dalle
disposizioni  comunitarie  e  disciplinera'  le  forme  di  controllo
sull'osservanza del divieto. 
                              ART. 44. 
              (Prezzi dei prodotti: criteri di delega). 
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/314/CEE e 88/315/CEE
avverra' in base al criterio di estendere, per i prezzi dei  prodotti
alimentari, l'obbligo di indicare  anche  il  prezzo  per  unita'  di
misura a tutti i prodotti preconfezionati in quantita'  prestabilite,
fatte  salve  le  deroghe  espressamente  previste   dalla   predetta
direttiva del Consiglio 88/315/CEE  e  dalle  altre  disposizioni  in
materia. 
                              ART. 45. 
(Etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti: criteri  di
                              delega). 
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/395/CEE e 89/396/CEE
avverra' nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) le disposizioni gia' dettate  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, saranno adeguate per  tener  conto
della normativa sopravvenuta in  materia  di  produzione,  commercio,
controllo  e  vigilanza  sui  prodotti  alimentari,   eliminando   il
riferimento ai prodotti destinati  ad  un'alimentazione  particolare,
abrogando espressamente  le  disposizioni  in  contrasto  con  quelle
introdotte in attuazione delle direttive ed abrogando  o  modificando
quelle che siano in contrasto col principio della libera circolazione
delle merci; 
b) il  significato  dei  termini  menzionati  nelle  direttive  sara'
precisato  in  quanto  necessario  per  una   maggiore   tutela   del
consumatore; 
c) le normative concernenti lotti o partite di prodotti saranno coor-
dinate allo scopo di prevedere regole uniche per tutte le  finalita';
ai fini dei controlli comunitari,  se  necessario,  le  modalita'  di
determinazione o individuazione  del  lotto  verranno  stabilite  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato. 
                               Art. 46 
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 )) 

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VII
LAVORO

                              ART. 47. 
                     (Trasferimenti di azienda). 
  1. Quando si intenda effettuare, ai sensi  dell'articolo  2112  del
codice   civile,   un   trasferimento   d'azienda   in    cui    sono
complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori, anche nel caso
in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda,  ai  sensi  del
medesimo articolo 2112, il cedente ed  il  cessionario  devono  darne
comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni  prima  che  sia
perfezionato  l'atto  da  cui  deriva  il  trasferimento  o  che  sia
raggiunta un'intesa vincolante tra  le  parti,  se  precedente,  alle
rispettive   rappresentanze   sindacali   unitarie,    ovvero    alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma  dell'articolo
19 della legge 20  maggio  1970,  n.  300,  nelle  unita'  produttive
interessate, nonche' ai sindacati di categoria che hanno stipulato il
contratto  collettivo  applicato   nelle   imprese   interessate   al
trasferimento. In mancanza delle predette  rappresentanze  aziendali,
resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di
categoria comparativamente piu' rappresentativi e puo' essere assolto
dal cedente  e  dal  cessionario  per  il  tramite  dell'associazione
sindacale   alla   quale   aderiscono   o    conferiscono    mandato.
L'informazione deve riguardare: a) la data o  la  data  proposta  del
trasferimento; b) i motivi del programmato  trasferimento  d'azienda;
c)  le  sue  conseguenze  giuridiche,  economiche  e  sociali  per  i
lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti  di  questi
ultimi.(11a) 
  2. Su  richiesta  scritta  delle  rappresentanze  sindacali  o  dei
sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1, il cedente  e  il  cessionario
sono tenuti ad avviare, entro  sette  giorni  dal  ricevimento  della
predetta richiesta, un  esame  congiunto  con  i  soggetti  sindacali
richiedenti. La consultazione si intende  esaurita  qualora,  decorsi
dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. 
  3. Il mancato rispetto, da parte del  cedente  o  del  cessionario,
degli  obblighi  previsti  dai  commi  1  e  2  costituisce  condotta
antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20  maggio  1970,
n. 300. 
  4. Gli obblighi d'informazione e di esame  congiunto  previsti  dal
presente articolo devono essere assolti anche  nel  caso  in  cui  la
decisione relativa  al  trasferimento  sia  stata  assunta  da  altra
impresa  controllante.  La   mancata   trasmissione   da   parte   di
quest'ultima   delle   informazioni   necessarie    non    giustifica
l'inadempimento dei predetti obblighi.(7) 
  ((4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il
mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del
codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni
previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi
aziende: 
 a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale,
ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12
agosto 1977, n.675; 
 b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione
straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, in caso di continuazione o di mancata cessazione
dell'attivita')). 
  5. Qualora il  trasferimento  riguardi  ((. . . ))  imprese  nei
confronti delle quali  vi  sia  stata  dichiarazione  di  fallimento,
omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione  dei
beni,   emanazione   del   provvedimento   di   liquidazione   coatta
amministrativa   ovvero   di    sottoposizione    all'amministrazione
straordinaria, nel caso in cui la  continuazione  dell'attivita'  non
sia stata disposta o sia cessata nel corso della consultazione di cui
ai  precedenti  commi  sia  stato  raggiunto  un  accordo  circa   il
mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai  lavoratori  il  cui
rapporto di lavoro continua con l'acquirente non  trova  applicazione
l'articolo 2112 del codice civile, salvo che  dall'accordo  risultino
condizioni di miglior  favore.  Il  predetto  accordo  puo'  altresi'
prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario
e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto  i  in  parte,  alle
dipendenze dell'alienante. 
  6. I lavoratori che non passano  alle  dipendenze  dell'acquirente,
dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza  nelle
assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data  del
trasferimento, ovvero  entro  il  periodo  maggiore  stabilito  dagli
accordi  collettivi.  Nei  confronti  dei  lavoratori  predetti,  che
vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o  dal  subentrante
in un  momento  successivo  al  trasferimento  d'azienda,  non  trova
applicazione l'articolo 2112 del codice civile. 
    
--------------

AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L.9 settembre 1997, n. 292, convertito con modificazioni dalla
L. 8 novembre 1997, n. 388 ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)  che
gli obblighi informativi previsti dal comma 1 del presente articolo e
dalla contrattazione collettiva sono  assolti  entro  novanta  giorni
dalla cessione dell'azienda bancaria in crisi.

--------------

    
  AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dal 1°
luglio 2001. 
    
--------------
    
  AGGIORNAMENTO (11a) 
  Il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39 come modificato dal D.L.  28  agosto
2008, n. 134, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  27  ottobre
2008, n. 166 ha disposto (con l'art. 5, comma 2-ter) che nel caso  di
ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese
di cui all'articolo 2, comma 2, secondo  periodo  del  suddetto  D.L.
347/2003, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di
cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre  2004,  n.
291, i termini [. . .] di cui all'articolo 47, comma 1,  della  legge
29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'. 
                              ART. 48. 
        (Insolvenza dei datori di lavoro: criteri di delega). 
1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  80/987/CEE  sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
a) previsione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge
29 maggio 1982, n. 297, nei casi di datori di  lavoro  soggetti  alle
procedure ivi previste, nonche'  alla  procedura  di  amministrazione
straordinaria prevista dal decreto-legge  30  gennaio  1979,  n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,  n.  95,  e
successive integrazioni e modifiche, anche al fine del pagamento  dei
crediti  di  lavoro,  diversi  da  quelli  spettanti  a   titolo   di
trattamento di fine rapporto,  relativi  agli  ultimi  tre  mesi  del
rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: 
1) la data del provvedimento che determina l'apertura  di  una  delle
suddette procedure; 
2) la data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa  o
di  cessazione  dell'esercizio  provvisorio,  per  i  lavoratori  che
abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa; 
b) previsione di un limite  all'ammontare  dei  predetti  crediti  di
lavoro di cui il Fondo puo' effettuare il pagamento; 
c) previsione, per  il  finanziamento  di  detto  intervento,  di  un
aumento del contributo posto a  carico  dei  datori  dell'articolo  2
della legge 29 maggio 1982, n. 297; 
d) nel caso di omissione,  totale  o  parziale,  del  versamento  dei
contributi dovuti dal datore di lavoro per  l'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i  superstiti  e  di
sopravvenuta prescrizione, sara'  prevista  la  possibilita'  per  il
lavoratore  interessato  di  richiedere  al  competente  istituto  di
previdenza e assistenza obbligatoria, qualora il datore di lavoro non
abbia provveduto alla costituzione della  rendita  vitalizia  di  cui
all'articolo 13 della legge  12  agosto  1962,  n.  1338,  ovvero  il
lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'azione  giudiziaria,  il
riconoscimento ai fini del diritto e della misura  della  prestazione
dei contributi omessi o prescritti, osservati gli obblighi  di  prova
previsti dal citato articolo 13; 
e) previsione dell'azione  di  regresso  da  parte  dell'istituto  di
previdenza e assistenza obbligatoria  nei  confronti  del  datore  di
lavoro inadempiente; 
f) previsione di un sistema finalizzato a  garantire  le  prestazioni
pensionistiche comprese quelle per i superstiti previste dalle  forme
di previdenza complementare, qualora le dette prestazioni non possano
essere erogate in conseguenza dell'omesso o insufficiente  versamento
da parte del datore di lavoro dei relativi contributi; 
g) l'attuazione della direttiva non dovra' comportare oneri a  carico
del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato. 
                              ART. 49. 
           (Protezione dei lavoratori: criteri di delega). 
1. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  88/364/CEE  dovra'
attenrsi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
a) prevedere la riconduzione alle disposizioni  vigenti  in  materia,
ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, e quelle di attuazione di altre  direttive  in
materia, per quanto riguarda il campo, di  applicazione,  i  soggetti
tutelati, gli obblighi generali e particolari; 
b) prevedere, nei casi di deroga consentiti dalla direttiva, anche un
sistema di autorizzazioni individuali, al fine di assicurare  che  le
precauzioni prese dai datori di lavoro garantiscano al massimo  grado
la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VIII
PRODOTTI ALIMENTARI.

                              ART. 50. 
 (Requisiti dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti 
destinati a venire a contatto con gli alimenti: criteri di delega). 
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/388/CEE,  89/109/CEE
e 89/398/CEE dovra': 
a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana nel rispetto
delle scadenze e dei divieti stabiliti; 
b) stabilire efficaci misure per i controlli alla produzione  e  alla
vendita; 
c) assicurare l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione; 
d) prevedere, ove necessario,  l'autorizzazione  alla  produzione  ed
alla   immissione   in   commercio   dei   prodotti   destinati    ad
un'alimentazione particolare; 
e) prevedere che eventuali norme integrative e  di  esecuzione  siano
emanate in via regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400. 
                              ART. 51. 
            (Norme sulla commercializzazione del miele). 
1. Alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, sono  apportate  le  modifiche
seguenti: 
a) il secondo comma dell'articolo 3 e' sostituito dai seguenti: 
"Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione
extracomunitaria deve essere commercializzata con  la  denominazione:
"Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari". 
La miscela di produzione di soli Paesi  extracomunitari  deve  essere
commercializzata   con   la   denominazione:   "Miscela   di    mieli
extracomunitari". 
I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un  solo  Paese
devono riportare l'indicazione: "Miele extracomunitario". 
Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato
tal  quale  o  miscelato  con  miele  di  produzione  comnitaria,  va
incaricato  il  Paese  di  produzione  extracomunitaria,  oltre  alle
indicazioni di cui all'articolo 6, terzo comma"; 
b) il terzo comma dell'articolo 3 e' soppresso; 
c)  nel  primo  comma  dell'articolo  5  il  termine  "concerto"   e'
sostituito con il termine "intesa"; 
d) nel primo comma dell'articolo 6 le parole "a norma dell'articolo 8
della legge 30 aprile 1962, n. 283" sono soppresse; 
e) la lettera d) del terzo comma dell'articolo 6 e' soppressa; 
f) nel numero 1) del quarto comma  dell'articolo  6  dopo  le  parole
"all'origine  botanica",  sono   inserite   le   parole   "millefiori
compreso"; 
g) il numero 3) del quarto comma dell'articolo 6  e'  sostituito  dal
seguente: 
"3) l'indicazione "vergine integrale" per il miele prodotto nei Paesi
della Comunita', quando  non  sia  sottoposto  ad  alcun  trattamento
termico  di   conservazione   e   possegge   i   requisiti   chimici,
chimicofisici o  biologici  naturali  definiti  nel  decreto  di  cui
all'articolo  7.  Per  tale  miele  e'  obbligatorio  apporre   sulle
confezioni e  sull'etichetta  l'indicazione  relativa  alla  data  di
produzione e al termine minimo di conservazione"; 
h) il sesto comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
"Con proprio decreto il Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste
stabilisce le modalita' per la tenuta di  un  registro  di  carico  e
scarico da parte di  chi  importa  o  utilizza  miele  di  produzione
extracomunitaria per la vendita sul mercato  nazionale,  qualora  sia
contenuto in recipiente di peso netto pari o superiore a  10  kg.,  e
stabilisce inoltre le modalita' per la  tenuta  di  un  registro  dal
quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele."; 
i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 7 - 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa
con il Ministero della sanita' e con il Ministero dell'industria, del
commercio, e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche
ufficiali di analisi per il miele  e  stabilisce  le  caratteristiche
fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche dei  principali  tipi
di miele nazionale, del miele vergine integrale nonche' le condizioni
ed i requisiti per l'ottenimento di eventuali marchi di qualita'". 
                              ART. 52. 
                       (Estratti alimentari). 
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo  1  della  legge  6  ottobre
1950, n. 836, sono soppresse. 

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO IX
PRODUZIONE INDUSTRIALE.

                               CAPO IX 
                       PRODUZIONE INDUSTRIALE. 
                              ART. 53. 
(Procedura  comunitaria  di   informazione   sulle   regolamentazioni
                             tecniche). 
1. L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal
seguente: 
"Art. 2 - (Prodotti esclusi dalla normativa). -  1.  Le  disposizioni
della presente legge non si applicano al prodotti cosmetici". 
2. Per prodotti agricoli si  intendono  quelli  considerati  tali  ai
sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del  Trattato  istitutivo  della
CEE e per prodotti medicinali quelli considerati tali dall'articolo 1
della  direttiva  del  Consiglio  65/65/CEE,  come  modificato  dalla
direttiva del Consiglio 87/21/CEE. 
3. L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal
seguente: 
"Art. 9 - (Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche). 
- 1. Le regole tecniche non possono essere adottate se non  trascorsi
tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle
Comunita' europee. Se nel termine suddetto  la  Commissione  notifica
che la regola  tecnica  riguarda  una  proposta  di  direttiva  o  di
regolamento presentata al Consiglio, la regola stessa non puo' essere
adottata se non  trascorsi  dodici  mesi  dalla  presentazione  della
proposta suddetta. 
2.  Se  la  Commissione  notifica  l'intervento  di   presentare   al
Consiglio, nella materia, una proposta di direttiva o di  regolamento
il  termine  di  dodici  mesi  di  cui  al  comma  1  decorre   dalla
comunicazione del progetto alla Commissione. 
3. Qualora un progetto di regola tecnica sia  oggetto  di  un  parere
circostanziato emesso, nel termine di tre mesi dalla comunicazione di
cui al comma 1, da parte della Commissione, ovvero di osservazioni da
parte  di  uno  Stato  membro  delle  Comunita'  europee,  in  quanto
scuscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei
beni, l'adozione della regola tecnica e' differita di sei  mesi,  che
decorrono dalla comunicazione del progetto. 
4. Il presente articolo  non  si  applica  se  l'adozione  di  regole
tecniche e' resa necessaria da ragioni di salute o di igiene pubblica
o di pubblica sicurezza o per ottemperare ad  obblighi  derivanti  da
trattati internazionali. Il Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato comunica  in  questo  casi  alla  Commissione  delle
Comunita' europee le ragioni che  hanno  reso  necessaria  l'adozione
urgente del provvedimento; a tal fine le amministrazioni  interessate
comunicano immediatamente al Ministero dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato il tsto del provvedimento  adottato  ed  i  motivi
dell'urgenza". 
                              ART. 54. 
            (Sicurezza dei giocattoli: criteri di delega) 
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/378/CEE dovra': 
a) fornire la definizione di "giocattolo"; 
b)  consentire  l'immissione  sul  mercato  soltanto  dei  giocattoli
conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza; 
c) prevedere misure atte all'identificazione del  fabbricante  o  del
suo mandatario o del responsabile dell'immissione del giocattolo  sul
mercato CEE; 
d) disciplinare l'apposizione sui giocattoli o sui loro imballaggi, o
su entrambi, del marchio "C.E." da parte degli  organismi  abilitati,
attestante  che  il  modello  di  giocattolo  soddisfa  i   requisiti
essenziali di sicurezza; 
e)  stabilire  efficaci  misure  per  i  controlli  nella   fase   di
commercializzazione dei giocattoli. 
                              ART. 55. 
     (Carrelli semoventi per movimentazione: criteri di delega). 
1. L'attuazione della direttiva  del  Consiglio  86/663/CEE  e  della
direttiva della Commissione 89/249/CEE dovra': 
a) precisare le modalita' di immissione  sul  mercato,  di  messa  in
servizio e di utilizzazione dei carrelli semoventi e dei trattori; 
b) fare salva, compatibilmente con le disposizioni delle direttive da
attuare, l'osservanza delle norme concernenti la  tutela  dell'igiene
del lavoro e gli aspetti di sicurezza; 
c) prevedere la possibilita' di controlli per sondaggio; 
d) indicare i metodi da seguire ai  fini  della  effettuazione  delle
prove di stabilita', di visibilita' e di funzionamento per i carrelli
di movimentazione. 
                              ART. 56. 
        (Recipienti semplici a pressione: criteri di delega) 
1. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  87/404/CEE  dovra'
assicurare che: 
a) si tenga conto dell'esigenza  di  garantire  la  protezione  delle
persone e dei  beni  nell'utilizzazione  dei  recipienti  semplici  a
pressione, sempre che  cio'  non  costituisca  modifica  dei  criteri
costruttivi; 
b) siano definiti i requisiti degli organismi di  certificazione,  le
procedure di autorizzione e i controlli sui medesimi. 
                              ART. 57. 
                   (Cosmetici: criteri di delega) 
1. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  88/667/CEE  dovra'
assicurare che: 
a) siano adeguate le disposizioni della legge  11  ottobre  1986,  n.
713, all'interpretazione vincolante  della  direttiva  del  Consiglio
76/768/CEE resta dalla Corte di giustizia  delle  Comunita'  europee,
ferma restando la necessita' di tutelare la salute pubblica; 
b) sia ammessa la possibilita' che in aggiunta  alle  indicazioni  in
misure legali del sistema metrico, il contenuto nominale dei prodotti
cosmetici sia espresso anche in unita' di misura diverse, adottate in
altri Paesi; 
c) sia demandato a decreti del Ministro della sanita', da emanare  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, l'adeguamento delle disposizioni sull'etichettatura
dei prodotti cosmetici a eventuali norme comunitarie; 
d) sia garantito  al  Ministero  della  sanita'  e  alle  regioni  un
continuo aggiornamento delle notizie sulle  sostanze  utilizzate  nei
cosmetici nazionali e d'importazione, anche mediante obbligo  per  le
aziende   interessate,   di   fornire,   singolarmente   tramite   le
associazioni di categoria, i  relativi  dati  su  supporto  magnetico
secondo modalita' e caratteristiche  da  stabilire  con  decreto  del
Ministro della sanita'; 
e)  sia  resa  obbligatoria  la  comunicazione  della  cessazione  di
attivita' da parte dei produttori e importatori. 
                              ART. 58. 
      (Prezzi delle specialita' medicinali: criteri di delega) 
1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  89/105/CEE  sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
a) sia previsto un termine non superiore a sei mesi per  l'emanazione
di  un  provvedimento  del  Comitato  interministeriale  prezzi,   su
proposta   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato e del Ministro della sanita', che adegui  il  metodo
di determinazione dei prezzi delle specialita' medicinali ai  criteri
stabiliti dalla direttiva; 
b) siano disciplinate  le  modalita'  del  rilascio  del  decreto  di
autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di   una   specialita'
medicinale  e  le  modalita'  dell'indicazione   del   prezzo   sulle
confezioni del prodotto,  nel  caso  in  cui  venga  riconosciuto  al
richiedente il diritto di applicare il prezzo, o l'aumento di  prezzo
dallo stesso proposto, per l'inutile decorso dei termini previsti per
la pronuncia dell'autorita' competente; 
c) sia individuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- parte prima - la "pubblicazione appropriata"  per  la  divulgazione
delle informazioni  da  parte  delle  autorita'  competenti,  secondo
quanto previsto dalla direttiva. 
                              ART. 59. 
(Controlli  tecnici  effettuati  nei  Paesi  membri  della  Comunita'
                         economica europea) 
1. Ai fini  della  importazione  e  commercializzazione  di  prodotti
industriali che ai sensi delle  leggi  vigenti  sono  sottoposti  per
motivi di sicurezza a verifica di conformita' a  norme  e  specifiche
tecniche, puo' essere  riconosciuta  la  equipollenza  di  controlli,
analisi  e  prove  effettuati  in  altri  Stati  membri,   idonei   a
certificare un livello di sicurezza equivalente. 
2. Su richiesta dell'importatore e sulla  base  della  documentazione
certificatoria del medesimo esibita, il  riconoscimento  e'  disposto
con  decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato o, nel caso di norme specifiche  tecniche  ricadenti
nella competenza  propria  di  altra  amministrazione,  del  Ministro
preposto alla amministrazione medesima. 
                              ART. 60. 
       (Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi) 
1. L'articolo 15 della legge 10 febbraio 1982, n. 38,  e'  sostituito
dal seguente: 
"Art. 15 - 1. In attesa dell'integrale applicazione dell'omologazione
comunitaria prevista  dalla  legge  27  dicembre  1973,  n.  942,  il
Ministero dei trasporti riconosce la validita' delle prove prescritte
dalle legislazioni nazionali degli altri Stati membri della Comunita'
economica  europea,  purche'  assicurino  un  livello  di   sicurezza
equivalente  a  quello  richiesto  dalla  legge  italiana  e  vengano
effettuate dagli organi governativi o da laboratori  autorizzati  nei
singoli Stati  e,  in  quest'ultimo  caso,  siano  convalidate  dalle
rispettive amministrazioni. 
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a  condizione  di
reciprocita', puo' riconoscere la validita'  delle  prove  prescritte
dalle legislazioni nazionali di Stati non appartenenti alla Comunita'
economica europea, che vengano effettuate dagli organi governativi  o
da laboratori gia' autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare  prove
di omologazione CEE, purche', in quest'ultimo caso, siano convalidate
dalle rispettive amministrazioni". 
                              ART. 61. 
           (Imballaggi preconfezionati criteri di delega). 
1. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  87/356/CEE  dovra'
prevedere   un    congruo    termine    atto    a    consentire    la
commercializzazione,  fino   ad   esaurimento   delle   scorte,   dei
preimballaggi  immessi  sul  mercato  prima  della  attuazione  della
direttiva in quantita' nominali non conformi a quelle previste  dalla
direttiva medesima. 
2. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  88/316/CEE  dovra'
prevedere   che   sia   consentita   la   commercializzazione    fino
all'esaurimento  delle  scorte  dei  preimballaggi  aventi  contenuti
nominali gia' ammessi a titolo transitorio. 
                              ART. 62. 
                           (Olio di semi) 
1. E' soppresso l'obbligo della denaturazione dei sottoprodotti della
raffinazione degli oli di semi ottenuti dalle raffinerie nazionali  o
importati dall'estero previsto dall'articolo  5,  prima  comma  dalla
legge 27 gennaio 1968, n. 35. 

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO X
POLITICA AGRICOLA

                               ART. 63 
(Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilita' sui cereali) 
  1. I soggetti di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste  13  giugno  1989,   n.   242,((e
successive modificazioni ed integrazioni,)) che omettono di acquisire
in tutto o in parte il  prelievo  di  corresponsabilita'  dovuto  dal
produttore, sono puniti con una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
non inferiore a lire 2 milioni e non superiore  a  lire  20  milioni,
fermo restando  l'obbligo  di  versare  l'importo  del  prelievo  non
percepito  e  del  pagamento  dell'indennita'  di  mora  in  caso  di
ritardato versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i  soggetti
che omettono di adempire all'obbligo di compilare i  moduli  previsti
del predetto decreto ministeriale. 
  2. I soggetti che non ottemperano nei termini e  con  le  modalita'
prescritte  all'obbligo  di  inviare   agli   organi   di   controllo
provinciali la modulistica di cui agli articoli 2, comma 5, e 12  del
decreto ministeriale di cui al comma 1,((e successive modificazioni
ed integrazioni,))  sono  puniti  con  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria non inferiore a lire 4 milioni e non superiore a  lire  40
milioni. 
  3. I soggetti che acquisiscono il prelievo di corresponsabilita' ed
omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini
e con le modalita' prescritte dal  decreto  ministeriale  di  cui  al
comma 1, ((e successive modificazioni ed integrazioni,)) sono  puniti
con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore  a  lire  10
milioni e non superiore a lire 200 milioni, fermo restando  l'obbligo
di  effettuare  il  versamento  di  quanto  dovuto  ed  il  pagamento
dell'interesse  di  mora  di  cui  all'articolo  1,  punto   5,   del
regolamento CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989. 
  4. Se il versamento di cui al comma 3  viene  effettuato  entro  il
trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta di quattro volte. 
  5. I  piccoli  produttori,  di  cui  all'articolo  12  del  decreto
ministeriale di cui al  comma  1,  ((e successive modificazioni ed
integrazioni,)) che omettono  di  pagare  in  tutto  o  in  parte  il
prelievo di corresponsabilita' per le quantita' di cereale  eccedenti
il limite massimo di 25 tonnellate,  sono  puniti  con  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  non  inferiore  a  lire  500.000  e   non
superiore a lire 2 milioni. 
  6. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si
applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986,  n.
898. 
  7. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1 giugno 1991. 
  8. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle
disposizioni vigenti ove gli illeciti di  cui  al  presente  articolo
costituiscano reato. 
                              ART. 64. 
(Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca) 
1. I soggetti che violano gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e  5
del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste  7  giugno
1989, n. 258, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria
non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni. 
2.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  7,  comma  3,   del   decreto
ministeriale di cui  al  comma  1,  che  omettono  di  effettuare  il
versamento  della  somma  dovuta  nei  termini  e  con  le  modalita'
prescritte del  decreto  medesimo,  sono  soggetti  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore  a  lire  10  milioni  e  non
superiore a lire 200 milioni. 
3. Se il versamento viene effettuato entro il  trentesimo  giorno  da
quello  della  scadenza   del   termine   prescritto,   la   sanzione
amministrativa e' ridotta di quattro volte. 
4. Per le sanzioni amministrative previste nel presente  articolo  si
applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986,  n.
898. 
5. Le sanzioni medesime non si applicano per le inadempienze relative
ai primi sette periodi di attuazione del regime  comunitario  di  cui
all'articolo 5 - quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio. 
6. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente  previste  dalle
disposizioni vigenti ove gli illeciti di  cui  al  presente  articolo
costituiscano reato. 
7. Le soprattasse previste  dall'articolo  10  del  decreto-legge  16
 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1 agosto 1978, n. 426, 
di importo non superiore a  lire  20.000,  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono  estinte  e  non  si  fa
luogo allaloro riscossione. Non si fa parimenti luogo al rimborso  di
soprattasse eventualmente gia' corrisposte alla predetta data.((3)) 
    
--------------
    
  AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 26 novembre 1992, n. 468 ha disposto (con l'art. 13, comma 1)
che "L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,  si  applica
esclusivamente  all'ottavo  periodo  di   applicazione   del   regime
comunitario sulle  quote  latte  di  cui  all'articolo  5-quater  del
regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e  succes-
sive modificazioni, integrazioni e codificazioni". 

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO XI
SANITA' VETERINARIA

                              ART. 65. 
           (Ormoni e farmaci veterinari criteri di delega) 
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 81/602/CEE, 85/358/CEE,
86/469/CEE, 88/146/CEE, 88/299/CEE, 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE
e 87/22/CEE dovra': 
a)  assicurare  l'idoneita'  delle  strutture  di  produzione  e   di
controllo; 
b) individuare le  procedure  e  le  prove  necessarie  a  dimostrare
l'efficacia e l'innocuita' dei farmaci sia  di  produzione  nazionale
che di importazione; 
c) prevedere l'autorizzazione alla produzione ed alla  immissione  in
commercio delle specialita' medicinali e l'eventuale revisione  delle
autorizzazioni concesse; 
d) assicurare un adeguato controllo  sull'importazione  produzione  e
commercializzazione delle materie prime impiegate nella  preparazione
di farmaci e  sostanze  ad  azione  ormonale,  nonche'  il  controllo
sull'impegno dei relativi prodotti finiti; 
e)  assicurare  l'informazione  sulle  caratteristiche   tecniche   e
sull'impiego dei farmaci e delle sostanze; 
f) assicurare che siano fissate idonee garanzie sanitarie per evitare
che i preparati contengano livelli  di  sostanze  tali  da  risultare
pericolosi o nocivi per l'uomo o per gli animali,  facendo  salve  le
disposizioni della normativa italiana vigente in materia  di  divieto
di impiego  di  sostanze  pericolose  per  la  salute  umana  ed,  in
particolare, quelle contenute nella legge  3  febbraio  1961,  n.  4,
nella legge 29 novembre 1971, n. 1073, e nel decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194. 
                              ART. 66. 
      (Controlli ed ispezioni veterinarie: criteri di delega). 
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio  85/73/CEE  86/609/CEE,
88/320/CEE, 88/409/CEE e 89/662/CEE dovra' stabilire modalita' idonee
a garantire la tutela della salute umana e la sanita' del  patrimonio
zootecnico  e  relative  produzioni,   nonche'   l'efficacia   e   la
tempestivita' delle procedure di vigilanza  la  semplificazione,  dei
sistemi di controllo necessari, anche mediante atti di  indennizzo  e
di coordinamento alle  regioni  ai  fini  del  riordino  dei  servizi
veterinari previsto dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 
833, secondo i criteri in esso contemplati. 
2. Gli atti di indirizzo  e  di  coordinamento  di  cui  al  comma  1
prevederanno, fra l'altro, la ripartizione del  servizio  veterinario
in  aree  funzionali  e  la  distribuzione  dei  servizi   veterinari
nell'ambito della regione sulla  base  dei  criteri  di  organicita',
razionalita' ed economicita'. 

TITOLO II
DISPOSIZIONI PASORCOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
CAPO XII
TUTELA DELL'AMBIENTE

                              ART. 67. 
(Criteri di delega in materia di inquinamento atmosferico, acustico e
  delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose). 
1.  L'attuazione  delle  direttive   in   materia   di   inquinamento
atmosferico, acustico e delle acque e di  scarichi  dell'ambiente  di
sostanze pericolose, comprese nell'elenco di cui all'allegato A della
presente legge,  dovra'  osservare  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
a) per il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali  in
difesa degli  interessi  fondamentali  della  collettivita'  e  della
qualita' della  vita,  della  conservazione  e  valorizzazione  delle
risorse e del patrimonio naturale saranno previste: 
1)  misure  rivolte  alla  protezione  della  salute  e  alla  tutela
dell'ambiente; 
2) adeguate misure di vigilanza e controllo; 
3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno ambientale; 
4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento e il  riciclaggio  delle
sostanze e dei preparati nocivi e inquinanti; 
b) la produzione, l'immissione nel mercato  e  l'uso  delle  sostanze
nocive e preparati inquinanti o comunque nocivi saranno  disciplinati
secondo criteri atti a salvaguardare la salute  umana  e  l'ambiente,
anche con idonee prescrizioni  per  la  necessaria  informazione  dei
consumatori. 
2. I decreti legislativi  prevederanno  altresi'  che  le  successive
modifiche alle disposizioni in essi contenute, da introdurre anche in
attuazione di modifiche apportate alle direttive  recepite,  potranno
essere  adottate,  ove  non  ricorra  riserva  di   legge,   mediante
regolamenti o atti  amministrativi  generali  o  comunque  con  altri
provvedimenti di natura non regolamentare gia' previsti  dalle  leggi
di settore.((2)) 
    
--------------
    
  AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che
"Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione
della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge  29
dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992". 
                              ART. 68. 
                         (Criteri speciali). 
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/68/CEE,  in  materia
di protezione delle acque sotterranee  dall'inquinamento  provato  da
certe sostanze pericolose, nell'ambito delle misure  appropriate  per
evitare l'inquinamento prodotto da scarichi indiretti, prevedera'  un
regime di provia denuncia della ricerca di  acque  sotterranee  anche
fuori dei comprensori soggetti a tutela. 
2. L'attuazione delle direttive del Consiglio 76/464/CEE, 82/176/CEE,
83/513/CEE,  84/156/CEE,  84/491/CEE  e  88/347/CEE,  in  materia  di
scarichi  industriali  di  sostanze  pericolose  nelle  acque,  sara'
realizzata  in  conformita'  alla  disciplina  generale  del  settore
dettata con il decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  maggio
1988, n. 217, introducendo le norme,  anche  transitorie,  necessarie
per rendere operanti le disposizioni specifiche relative alle singole
sostanze. 
3. L'attuazione delle direttive del Consiglio 73/405/CEE,  82/242/CEE
82/243/CEE  e  86/94/CEE,  in  materia   di   biodegradabilita'   dei
tensioattivi contenuti nei detergenti, sara' realizzata, per la parte
concernente la previsione di metodi e tolleranze, nei modi  stabiliti
dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136,  come  sostituito
dell'articolo 69 della presente legge. 
                               ART. 69 
  (Sostituzione dell'articolo 4 della legge 6 aprile 1983, n. 136). 
1. L'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e' sostituito dal
seguente: 
"Art. 4. - 1. Il Ministro della sanita', di concerto con  i  Ministri
dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente,
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  dell'interno  e
dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e   tecnologica,
stabilisce, con decreto da pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  i
metodi,  con  le  relative  tolleranze,  per   il   controllo   della
rispondenza  dei  detersivi   alle   prescrizioni   in   materia   di
biodegradabilita' dei tensioattivi, provvedendo  nelle  stesse  forma
agli eventuali aggiornamenti". 
                              ART. 70. 
         (Eliminazione degli oli usati: criteri di delega). 
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/101/CEE  e,  per  le
parti non ancora compiutamente attuate, della direttiva del Consiglio
75/439/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti principi: 
a) saranno modificate o sostituite le disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, e le disposizioni
ad esse collegate, al fine di adeguarle alle nuove norme comunitarie: 
b) salve le  specifiche  funzioni  demandate  alle  regioni,  saranno
puntualmente individuate le competenze del Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e quelle del Ministero dell'ambiente
in ordine alla vigilanza  di  cui  all'articolo  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691. La determinazione
dei  criteri  e  delle  norme  tecniche   per   il   rilascio   delle
autorizzazioni avverra' con decreto del Ministro dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente
e della sanita': 
c)  sara'  previsto   il   regime   autorizzatorio   non   solo   per
l'eliminazione, ma anche per la semplice raccolta degli oli usati; 
d) ferma restando la classificazione degli oli usati come rifiuti  ai
sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 9  settembre  1988,
n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  1988,
n. 475, sara' prevista anche la definizione da  parte  del  Ministero
dell'ambiente, di  concerto  con  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato,  entro  sei  mesi  dell'emanazione  del
decreto legislativo, del nuovo  statuto  del  consorzio  obbligatorio
degli oli usati di cui all'articolo  4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, stabilendo gli obiettivi per
l'utilizzazione degli  oli  conferiti,  in  funzione  prioritaria  di
tutela ambientale; 
e) saranno articolati specifici divieti ed obblighi  a  carico  degli
operatori  del  settore  e   le   conseguenti   sanzioni   penali   e
amministrative; 
f) verra' estesa la disciplina della direttiva anche agli oli su base
sintetica ed alle emulsioni; 
g) sara'  regolata  la  facolta'  di  esportazione  degli  oli  usati
esistenti in Italia verso i Paesi della Comunita' economica europea. 

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
CAPO XII
TUTELA DELL'AMBIENTE

                              ART. 71. 
(Disposizioni concernenti il Dipartimento per il coordinamento  delle
                       politiche comunitarie). 
1. Il contingente di  cui  all'articolo  168,  penultimo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  e'
aumentato di una unita' da destinare alla  Rappresentanza  permanente
d'Italia presso le Comunita' economiche europee. 
2. Presso  il  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie  puo'  essere  utilizzato,  per  temporanee  esigenze  di
servizio o quando sia richiesta una speciale competenza, personale di
enti pubblici, anche economici,  con  oneri  completamente  a  carico
degli enti di provenienza. 
3. Il Ministro per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,
sentita, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), della  legge
23 agosto 1988, n. 400, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le  province  autonome,  puo'  concedere,  con
propri decreti, contributi alle regioni  per  spese  di  programmi  e
progetti   attinenti   all'attuazione   dei    programmi    integrati
mediterranei (PIM) di cui al regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio
del 23 luglio 1985 e degli interventi connessi con il regolamento CEE
n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. 
4. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  3  e  per  quelle  previste
dall'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, estese anche al
regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988,  nonche'
dall'articolo 13, comma 2, della legge 9  marzo  1989,  n.  86,  sono
istituiti, a decorrere dal 1990, appositi capitoli di bilancio  nella
rubrica 8 dello stato di previsione della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, alla cui dotazione si provvede, per  l'anno  1990,  con
l'utilizzo delle disponibilita' esistenti, alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sul capitolo 2466 del medesimo stato  di
previsione, che viene soppresso, e per gli  anni  successivi  con  le
modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come, modificata dalla legge 23  agosto  1988,
n. 362. Resta salva l'utilizzazione delle somme gia' acquisite  dalla
gestione di cui al predetto articolo 36, fino al loro esaurimento. 
                              ART. 72. 
                        (Fondo di rotazione). 
1. La legge 5 novembre 1964, n.1172, e'  abrogata.  Al  finanziamento
dei progetti attuati ai  sensi  dell'articolo  56  del  Trattato  che
istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA)  si
provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183, fermo restando le funzioni di verifica,
ai fini della determinazione delle somme da rimborsare, espletate dal
Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296. 
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 1997, N. 11 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 1997, N. 81 )).((5)) 
3. Per l'attuazione del comma 2  dell'articolo  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n.  568,  il  Fondo  di
rotazione  puo'  avvalersi,   mediante   la   stipula   di   apposite
convenzioni,  del  servizio  di  istituiti  di  credito  di   diritto
pubblico. 
    
--------------

    
  AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 , convertito con modificazioni dalla
L. 28 marzo 1997, n. 81 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che  "le
funzioni residuali concernenti  i  regolamenti  comunitari  a  durata
pluriennale, gia' rientranti nella competenza del Fondo di  rotazione
di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  sono
espletate dall'AIMA". 
                              ART. 73. 
                      (Copertura finanziaria). 
1. Alle minori entrate derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  32,
valutate in lire 206 miliardi per l'anno 1990, in lire  210  miliardi
per l'anno 1991 e in lire 215 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto al capitolo 6933 dello stato  di  previsione  del  Ministero
delle finanze per l'anno finanziario 1990 e  corrispondenti  capitoli
per gli anni finanziari successsivi. 
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 38, valutato  in
lire 2  miliardi  a  decorrere  dal  1990,  ed  alle  minori  entrate
derivante  dall'attuazione  degli  articoli   31,   33,   36   e   37
complessivamente valutate in lire 15 miliardi annui a  decorrere  dal
1990,  si  provvede  con  il  gettito   derivante   dall'applicazione
dell'articolo 30. 
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare e  di
farla osservare come legge di Stato. 
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990 
    
        COSSIGA
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei  Ministri
                     ROMITA,    Ministro    per    il    coordinamento
                      delle politiche comunitarie.

    
Visto, il guardasigilli: VASSALLI 
    

ALLEGATO A

                                                (Articolo 1, comma 1)
                   ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO
                      DELLA DELEGA LEGISLATIVA
                             PROFESSIONI
Direttiva 85/384/CEE
Direttiva  del  Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco
riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli  del  settore
dell'architettura   e   comportante  misure  destinate  ad  agevolare
l'esercizio  effettivo  del  diritto  di  stabilimento  e  di  libera
prestazione di servizi.
Direttiva 85/614/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in seguito
dell'adesione  della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE
concernente il reciproco riconoscimento dei  diplomi  certificati  ed
altri  titoli  del  settore  dell'architettura  e  comportante misure
destinate  ad  agevolare  l'esercizio  effettivo   del   diritto   di
stabilimento e di libera prestazione di servizi.
Direttiva 86/17/CEE
Direttiva  del  Consiglio del 27 gennaio 1986 che modifica, a seguito
dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente  il
reciproco  rinoscimento  dei diplomi, certificati ed altri titoli del
settore  dell'architettura  e  comportante  misure  destinate  ad  ad
agevolare  l'esercizio  effettivo  del  diritto  di stabilimento e di
libera prestazione di servizi.
Direttiva 82/76/CEE
Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982  che  modifica  la  direttiva
75/362/CEE  concernente  il  reciproco  riconoscimento  dei  diplomi,
certificati ed altri titoli di medico e comportante misure  destinate
ad  agevolare  l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di
libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE  concernente
il  coordinamento  delle  disposizioni  legislative, regolamentari ed
amministrative per le attivita' di medico.
Direttiva 84/253/C/EE
Direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984 basata  sull'articolo  54,
paragrafo 3, lettera g), del trattato relativa all'abilitazione delle
persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili.
Direttiva 89/48/CEE
Direttiva  del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema
generale di riconoscimento di diplomi  di  istruzione  superiore  che
sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.
                  ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE
Direttiva 89/440/CEE
Direttiva  del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva
71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli  appalti
di lavori pubblici.
Direttiva 88/295/CEE
Direttiva  del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva
77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli  appalti
pubblici   di  forniture  e  che  abroga  talune  disposizioni  della
direttiva 80/767/CEE.
Direttiva 86/653/CEE
Direttiva   del   Consiglio   del   18   dicembre  1986  relativa  al
coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti  gli  agenti
commerciali indipendenti.
Direttiva 75/368/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  16  giugno  1975  concernente  misure
destinate  a  favorire  l'esercizio  effettivo  delle   liberta'   di
stabilimento  e  della  libera  prestazione  dei  servizi  per quanto
riguarda varie attivita' (ex classe 01-classe 85  CITI)  comprendente
segnatamente misure transitorie per tali attivita'.
Direttive 82/470/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  29  giugno  1982  relativa  a  misure
destinate  a  favorire  l'esercizio  effettivo  della   liberta'   di
stabilimento  e della libera prestazione dei servizi per le attivita'
non salariate di taluni ausiliari dei trasporti  e  dei  titolari  di
agenzie  di viaggio (gruppo 718 CITI), nonche' dei depositari (gruppo
720 CITI).
                         CREDITO E RISPARMIO
Direttiva 86/635/CEE
Direttiva del  Consiglio  dell'8  dicembre  1986  relativa  ai  conti
annuali  ed  ai conti consolidati dalle banche e degli altri istituti
finanziari.
Direttiva 89/117/CEE
Direttiva del consiglio del 13 febbraio 1989 relativa  agli  obblighi
in  materia  di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali,
stabilite  in  uno  Stato  membro  di  enti  creditizi  ed   istituti
finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.
Direttiva 79/279/CEE
Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1979 concernente il coordinamento
delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione
ufficiale di una borsa valori.
Direttiva 80/390/CEE
Direttiva  del Consiglio del 17 marzo 1980 per il coordinamento delle
condizioni di redazione, controllo  e  diffusione  del  prospetto  da
pubblicare  per  l'ammissione  di  valori  mobiliari  alla quotazione
ufficiale di una borsa valori.
Direttiva 87/345/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica la  direttiva
80/390/CEE,  per  il  coordinamento  delle  condizioni  di redazione,
controllo e diffusione del prospetto da pubblicare  per  l'ammissione
di valori mobiliari ala quotazione ufficiale di una borsa valori.
Direttiva 85/611/CEE
Direttiva   del   Consiglio  del  20  dicembre  1985  concernente  il
coordinamento  delel  disposizioni  legislative,   regolamentari   ed
amministrative   in  materia  di  taluni  organismi  di  investimento
collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.).
Direttiva 88/220/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica  la  direttiva
85/611/CEE  concernente  il coordinamento delle disposizioni legisla-
tive, regolamentari ed amministrative in materia di taluni  organismi
di  investimento  collettivo  in  valori  mobiliari (o.i.c.v.m.), per
quanto riguarda la politica di investimento di alcuni o.i.c.v.m.
Direttiva 88/627/CEE
Direttiva   del   Consiglio   del  12  dicembre  1988  relativa  alle
informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della  cessione
di una partecipazione importante in una societa' quotata in borsa.
Direttiva 89/298/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989 per il coordinamento delle
condizioni  di  redazione,  controllo  e  diffusione del prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari.
Direttiva 89/299/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989 concernente i fondi propri
degli enti creditizi.
Direttiva 89/647/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1989 relativa al coefficiente
di solvibilita' degli enti creditizi.
                            ASSICURAZIONI
Direttiva 84/641/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1984 che modifica, per quanto
riguarda in particolare l'assistenza turistica,  la  prima  direttiva
73/239/CEE,  recante  coordinamento  delle  disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di  esercizio
dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.
Direttiva 87/343/CEE
Direttiva  del  Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica, per quanto
riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima
direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni  legis-
lative,  regolamentari  ed  amministrative in materia di accesso e di
esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita.
Direttiva 87/344/CEE
Direttiva del Consiglio del  22  giugno  1987  recante  coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative rela-
tive all'assicurazione tutela giudiziaria.
Direttiva 88/357/CEE
Seconda   direttiva   del   Consiglio  del  22  giugno  1988  recante
coordinamento  delle  disposizioni  legislative,   regolamentari   ed
amministrative    riguardanti    l'assicurazione    diretta   diversa
dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione  delle  disposizioni
volte  ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di
servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE.
                       TUTELA DEI CONSUMATORI
Direttiva 84/450/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  10   settembre   1984   relativa   al
ravvicinamento   delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  ed
amministrative  degli  Stati  membri  in   materia   di   pubblicita'
ingannevole.
Direttiva 85/577/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  20  dicembre  1985  per la tutela dei
consumatori  in  caso  di  contratti  negoziati  fuori   dei   locali
commerciali.
Direttiva 87/357/CEE
Direttiva   del   Consiglio   del   25  giugno  1987  concernente  il
ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  ai
prodotti  che,  avendo  un  aspetto  diverso  da  quello  che sono in
realta', compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.
Direttiva 88/314/CEE
Direttiva  del  Consiglio del 7 giugno 1988 concernente l'indicazione
dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della  protezione  dei
consumatori.
Direttiva 88/315/CEE
Direttiva  del  Consiglio del 7 giugno 1988 che modifica la direttiva
79/581/CEE  concernente  l'indicazione  dei   prezzi   dei   prodotti
alimentari ai fini della protezione dei consumatori.
Direttiva 89/395/CEE
Direttiva  del Consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva
79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati
membri  concernenti  l'etichettatura  e la presentazione dei prodotti
alimentari destinati  al  consumatore  finale,  nonche'  la  relativa
pubblicita'.
Direttiva 89/396/CEE
Direttiva  del  Consiglio del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o
marche  che  consentono  di  identificare  la  partita   alla   quale
appartiene una derrata alimentare.
                               LAVORO
Direttiva 80/987/CEE
Direttiva   del   Consiglio   del  20  ottobre  1980  concernente  il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relative  alla
tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di
lavoro.
Direttiva 88/364/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  9  giugno  1988  sulla protezione dei
lavoratori mediante il divieto di  taluni  agenti  specifici  e/o  di
talune attivita' (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo
8 della direttiva 80/1107/CEE).
                         PRODOTTI ALIMENTARI
Direttiva 88/388/CEE
Direttiva  del  Consiglio del 22 giugno 1988 sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati  ad
essere  impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per
la loro preparazione.
Direttiva 89/108/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembe  1988  per  il  ravvicinamento
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  sugli  alimenti  surgelati
destinati all'alimentazione umana.
Direttiva 89/109/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del   21   dicembre   1988   relativa   al
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati membri concernenti i
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i  prodotti
alimentari.
Direttiva 89/398/CEE
Direttiva  del Consiglio del 3 maggio 1989 relativa al ravvicinamento
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  concernenti   i   prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
                       PRODUZIONE INDUSTRIALE
Direttiva 88/378/CEE
Direttiva  del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti  la  sicurezza  dei
giocattoli.
Direttiva 86/663/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli  semoventi
per movimentazione.
Direttiva 89/240/CEE
Direttiva  della  Commissione  del  16  dicembre  1988  che adegua al
progresso tecnico  la  direttiva  86/663/CEE  del  Consiglio  per  il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative ai
carrelli semoventi per movimentazione.
Direttiva 87/404/CEE
Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento
delle legislazioni  degli  Stati  membri  in  materia  di  recipienti
semplici a pressione.
Direttiva 88/667/CEE
Direttiva  del Consiglio del 21 dicembre 1988 recante quarta modifica
della  direttiva  76/768/CEE  concernente  il  ravvicinamento   delle
legislazioni degli Stati membri relative aiprodotti cosmetici.
Direttiva 89/105/CEE
Direttiva   del   Consiglio  del  21  dicembre  1988  riguardante  la
trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi  delle
specialita'  medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi
nazionali di assicurazione malattia.
Direttiva 87/356/CEE
Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la  direttiva
80/232/CEE  per  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
alle gamme di quantita' nominali e  capacita'  nominali  ammesse  per
taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.
Direttiva 88/316/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  7  giugno 1988 recante modifica della
direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle  legislazioni  degli
Stati  membri  relative  al  precondizionamento  in  volume di alcuni
liquidi in imballaggi preconfezionati.
                         SANITA' VETERINARIA
1) Medicinali veterinari
Direttiva 81/851/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per  il  ravvicinamento
delle   legislazioni   degli  Stati  membri  relative  ai  medicinali
veterinari.
Direttiva 81/852/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per  il  ravvicinamento
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alle  norme e ai
protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in  materia  di
prove effettuate su medicinali veterinari.
Direttiva 87/20/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  22  dicembre  1986  che  modifica  la
direttiva 81/852/CEE per il ravvicinamento delle  legislazioni  degli
Stati  membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-
farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su  medicinali
veterinari.
Direttiva 87/22/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento
delle disposizioni nazionali concernenti  l'immissione  in  commercio
dei  medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati
dalla biotecnologia.
2) Sostanze ormonali e antiormonali
Direttiva 81/602/CEE
Direttiva  del Consiglio del 31 luglio 1981 concernente il divieto di
talune sostanze  ad  azione  ormonica  e  delle  sostanze  ad  azione
tireostatica.
Direttiva 85/358/CEE
Direttiva  del Consiglio del 16 luglio 1985 che completa la direttiva
81/602/CEE concernente  il  divieto  di  talune  sostanze  ad  azione
ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.
Direttiva 86/469/CEE
Direttiva  del  Consiglio del 16 settembre 1986 relativa alla ricerca
di residui negli animali e nelle carni fresche.
Direttiva 88/146/CEE
Direttiva del Consiglio del  7  marzo  1988  concernente  il  divieto
dell'utilizzazione  di  talune  sostanze  ad  azione  ormonica  nelle
produzioni animali.
Direttiva 88/299/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi degli
animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle  loro
carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE.
3) Benessere e protezione animale
Direttiva 86/609/CEE
Direttiva  del Consiglio del 24 novembre 1986 il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri  relative  alla  protezione  degli  animali utilizzati ai fini
sperimentali o ad altri fini scientifici.
4) Ispezioni veterinarie
Direttiva 85/73/CEE
Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento
delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e  delle
carni di volatili da cortile.
Direttiva 88/320/CEE
Direttiva  del  Consiglio del 9 giugno 1988 concernente l'ispezione e
la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL).
Direttiva 89/409/CEE
Direttiva del Consiglio del 15 giugno 1988 che  stabilisce  le  norme
sanitarie  applicabili  alle carni riservate al mercato nazionale e i
livelli del contributo da  riscuotere  conformemente  alla  direttiva
85/73/CEE per l'ispezione di dette carni.
Direttiva 89/662/CEE
Direttiva  del  Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli
veterinari   applicabili   negli   scambi   intracomunitari,    nella
prospettiva della realizzazione del mercato interno.
          INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO
Direttiva 75/439/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente l'eliminazione
degli oli usati.
Direttiva 86/594/CEE
Direttiva  del Consiglio del 1 dicembre 1986 relativa al rumore aereo
emesso dagli apparecchi domestici.
Direttiva 86/662/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la  limitazione  del
rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale
caricatrici.
Direttiva 87/56/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  18  dicembre  1986  che  modifica  la
direttiva   78/1015/CEE   concernente   il    ravvicinamento    delle
legislazioni   degli   Stati   membri   relative  al  livello  sonoro
ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei motocicli.
Direttiva 87/101/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  22  dicembre  1986  che  modifica  la
direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.
Direttiva 87/217/CEE
Direttiva del Consiglio del 19 marzo 1987 concernente la  prevenzione
e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
Direttiva 87/219/CEE
Direttiva  del  Consiglio del 30 marzo 1987 che modifica la direttiva
75/716/CEE concernente il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati  membri  relative  al  tenore  di  zolfo di taluni combustibili
liquidi.
Direttiva 87/405/CEE
Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la  direttiva
84/534/CEE  per  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati
membri relative al livello di potenza acustica ammesso  delle  gru  a
torre.
Direttiva 87/416/CEE
Direttiva  del Consiglio del 21 luglio 1987 che modifica la direttiva
85/210/CEE concernente il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina.
Direttiva 88/180/CEE
Direttiva  del  Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva
84/538/CEE per  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati
membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
Direttiva 88/181/CEE
Direttiva  del  Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva
84/538/CEE per  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati
membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
Direttiva 89/514/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  2 agosto 1989 che adegua al progresso
tecnico la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione  del
rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale
caricatrici.
          INQUINAMENTO DELLE ACQUE E SCARICHI NELL'AMBIENTE
                       DI SOSTANZE PERICOLOSE
Direttiva 73/405/CEE
Direttiva   del   Consiglio  del  22  novembre  1973  concernente  il
ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  ai
metodi   di   controllo   della  biodegradabilita'  dei  tensioattivi
anionici.
Direttiva 76/464/CEE
Direttiva del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente  l'inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico
della Comunita'.
Direttiva 78/176/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  20  febbraio 1978 relativa ai rifuiti
provenienti dall'industria del biossido di titanio.
Direttiva 78/659/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1978 sulla qualita' delle acque
dolci che richiedono protezione o  miglioramento  per  essere  idonee
alla vita dei pesci.
Direttiva 79/923/CEE
Direttiva  del Consiglio del 30 ottobre 1979 relativa ai requisiti di
qualita' delle acque destinate alla molluschiocoltura.
Direttiva 80/68/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  17  dicembre  1979   concernente   la
protezione  delle  acque  sotterranee  dall'inquinamento provocato da
certe sostanze pericolose.
Direttiva 80/777/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  15  luglio   1980   in   materia   di
ravvicinamento     delle     legislazioni    degli    Stati    membri
sull'utilizzazione e  la  commercializzazione  delle  acque  minerali
naturali.
Direttiva 82/176/CEE
Direttiva  del Consiglio del 22 marzo 1982 conernente i valori limite
e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del  settore
dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
Direttiva 82/242/CEE
Direttiva   del   Consiglio   del   31   marzo  1982  concernente  il
ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  ai
metodi  di  controllo  della  biodegradabilita'  dei tensioattivi non
ionici e recante modifica della direttivsa 73/404/CEE.
Direttiva 82/243/CEE
Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 che modifica  la  direttiva
73/405/CEE  concernente  il  ravvicinamento  delle legislazioni degli
Stati membri relative ai metodi di controllo della  biodegradabilita'
dei tensioattivi anionici.
Direttiva 82/883/CEE
Direttiva  del  Consiglio del 3 dicembre 1982 relativa alle modalita'
di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi
dell'industria del biossido di titanio.
Direttiva 83/29/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1983 che modifica la direttiva
78/176/CEE  relativa  ai  rifiuti  provenienti   dall'industria   del
biossido di titanio.
Direttiva 83/513/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del 26 settembre 1983 concernente i valori
limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio.
Direttiva 84/156/CEE
Direttiva del Consiglio dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite
e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio  provenienti
da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
Direttiva 84/491/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  9  ottobre  1984 concernente i valori
limite  e  gli  obiettivi   di   qualita'   per   gli   scarichi   di
esaclorocicloesano.
Direttiva 86/94/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del 10 marzo 1986 recante seconda modifica
della  direttiva  73/404/CEE  concernente  il  ravvicinamento   delle
legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.
Direttiva 86/278/CEE
Direttiva  del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione
dell'ambiente,  in  particolare  del  suolo,  nell'utilizzazione  dei
fanghi di depurazione in agricoltura.
Direttiva 88/347/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1988 che modifica l'allegato II
della   direttiva  86/280/CEE  concernente  i  valori  limite  e  gli
obiettivi di  qualita'  per  gli  scarichi  di  talune  sostanze  che
figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE.
Direttiva 89/428/CEE
Direttiva  del Consiglio del 21 giugno 1989 che fissa le modalita' di
armonizzazione   dei   programmi   per   la   riduzione,   al    fine
dell'eliminazione,    dell'inquinamento    provocato    dai   rifiuti
dell'industria del biossido di titanio.
    
    
                                                 ALLEGATO B
                                                (Articolo 1, comma 3)
                    ELENCO DELLE DIRETTIVE CUI SI
                        APPLICA L'ASORCOLO 1
                             PROFESSIONI
Direttiva 85/384/CEE
Direttiva  del  Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco
riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli  del  settore
dell'architettura   e   comportante  misure  destinate  ad  agevolare
l'esercizio  effettivo  del  diritto  di  stabilimento  e  di  libera
prestazione di servizi.
Direttiva 85/614/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in seguito
all'adesione  della  Spagna  e del Portogallo la direttiva 85/384/CEE
concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi,  certificati  ed
altri  titoli  del  settore  dell'architettura  e  comportante misure
destinate  ad  agevolare  l'esercizio  effettivo   del   diritto   di
stabilimento e di libera professione di servizi.
Direttiva 86/17/CEE
Direttiva  del consiglio del 27 gennaio 1986, che modifica, a seguito
dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente  il
reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del
settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare
l'esercizio  effettivo  del  diritto  di  stabilimento  e  di  libera
prestazione di servizi.
Direttiva 82/76/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1982 che modifica la direttiva
75/362/CEE  concernente  il  reciproco  riconoscimento  dei  diplomi,
certificati  ed altri titoli di medico e comportante misure desginate
ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento  e  di
libera  prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente
il coordinamento delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  ed
amministrative per le attivita' di medico.
Direttiva 89/48/CEE
Direttiva  del consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema
generale di riconoscimento dei diplomi di  istruzione  superiore  che
sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni.
                  ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE
Direttiva 89/440/CEE
Direttiva  del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva
71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli  appalti
di lavori pubblici.
Direttiva 86/635/CEE
Direttiva  del  Consiglio  dell'8  dicembre  1986  relativa  ai conti
annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli  altri  istituti
finanziari.
Direttiva 89/117/CEE
Direttiva  del  Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi
in materia di pubblicita' dei documenti contabili  delle  succursali,
stabilite  in  uno  Stato  membro,  di  enti  creditizi  ed  istituti
finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.
                       TUTELA DEI CONSUMATORI
Direttiva 84/450/CEE
Direttiva   del   Consiglio   del   10  settembre  1984  relativa  al
ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative   regolamentari   ed
amministrative   degli   Stati  membri,  in  materia  di  pubblicita'
ingannevole.
Direttiva 87/357/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  25   giugno   1987   concernente   il
riavvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati membri relative ai
prodotti che, avendo  un  aspetto  diverso  da  quello  che  sono  in
realta', compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.
Direttiva 89/395/CEE
Direttiva  del consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva
79/112/CEE relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'etichettatura e la  presentazione  dei  prodotti
alimentari  destinati  al  consumatore  finale,  nonche'  la relativa
pubblicita'.
Direttiva 89/396/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa alle  diciture  o
marche   che   consentono  di  identificare  la  partita  alla  quale
appartiene una derrata alimentare.
                         PRODOTTI ALIMENTARI
Direttiva 88/388/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 sul riavvicinamento  delle
legislazioni  degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad
essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base  epr
la loro preparazione.
Direttiva 89/108/CEE
Direttiva  del  consiglio del 21 dicembre 1988 per il riavvicinamento
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  sugli  alimenti  surgelati
destinati all'alimentazione umana.
Direttiva 89/109/CEE
Direttiva   del   Consiglio   del   21   dicembre  1988  relativa  al
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  concernenti  i
materiali  e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari.
Direttiva 89/398/CEE
Direttiva del consiglio del 3 maggio 1989 relativa al riavvicinamento
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  concernenti   i   prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
                         SANITA' VETERINARIA
1) Medicinali veterinari
Direttiva 81/851/CEE
Direttiva  del consiglio del 28 settembre 1981 per il riavvicinamento
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative   ai   medicinali
veterinari.
Direttiva 81/852/CEE
Direttiva  del Consiglio del 28 settembre 1981 per il riavvicinamento
delle legislazioni degli  Stati  membri  relative  alle  norme  e  ai
protocolli  tossico-farmacologici  e  cliniti  in  materia  di  prove
effettuate su medicinali veterinari.
Direttiva 87/20/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  22  dicembre  1986  che  modifica  la
direttiva  81/852/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici,  tossico-
farmacologici  e cliniti in materia di prove effettuate su medicinali
veterinari.
Direttiva 87/22/CEE
Direttiva  del  Consiglio del 22 dicembre 1986 per il riavvicinamento
delle disposizioni nazionali concernenti  l'immissione  in  commercio
dei  medicinali di alta tecnologia, in particoalre di quelli derivati
dalla biotecnologia.
2) Sostanze ormonali e antiormonali
Direttiva 81/602/CEE
Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1981 concernente il divieto  di
talune  sostanze  ad  azione  ormonica  e  delle  sostanze  ad azione
tireostatica.
Direttiva 85/358/CEE
Direttiva del Consiglio 16 luglio  1985  che  completa  la  direttiva
81/602/CEE  concernente  il  divieto  di  talune  sostanze  ad azione
ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.
Direttiva 86/469/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1986 relativa  alla  ricerca
di residui negli animali e nelle carni fresche.
Direttiva 88/146/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  7  marzo  1988 concernente il divieto
dell'utilizzazione di talune  ad  azione  ormonica  nelle  produzioni
animali.
Direttiva 88/299/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi degli
animali  trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro
carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE.
3) Benessere e protezione animale
Direttiva 86/609/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  24  novembre  1986   concernente   il
ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative degli  Stati  membri  relative  alla  protezione  degl
animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
4) Ispezioni veterinarie
Direttiva 85/73/CEE
Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento
delle  ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle
carni di volatili da cortile.
Direttiva 88/320/CEE
Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 concernente  l'ispezione  e
la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL).
Direttiva 88/409/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del 15 giugno 1988 che stabilisce le norme
sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale  e  i
livelli  del  contributo  da  riscuotere conformemente alla direttiva
85/73/CEE per l'ispezione di dette carni.
Direttiva 89/662/CEE
Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa  ai  controlli
veterinari    applicabili   negli   scambi   intracomunitari,   nella
prospettiva della realizzazione del mercato interno.
          INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO
Direttiva 86/594/CEE
Direttiva  del Consiglio del 1 dicembre 1986 relativa al rumore aereo
emesso dagli apparecchi domestici.
Direttiva 86/662/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la  limitazione  del
rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale
caricatrici.
Direttiva 87/56/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  18  dicembre  1986  che  modifica  la
direttiva   78/1015/CEE   concernente   il    ravvicinamento    delle
legislazioni   degli   Stati   membri   relative  al  livello  sonoro
ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei motocicli.
Direttiva 87/101/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  22  dicembre  1986  che  modifica  la
direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.
Direttiva 87/217/CEE
Direttiva  del Consiglio del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione
e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
Direttiva 87/219/CEE
Direttiva del Consiglio del 30 marzo 1987 che modifica  la  direttiva
75/716/CEE  concernente  il  ravvicinamento  delle legislazioni degli
Stati membri relative al  tenore  di  zolfo  di  taluni  combustibili
liquidi.
Direttiva 87/405/CEE
Direttiva  del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva
84/534/CEE per  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati
membri  relative  al  livello di potenza acustica ammesso delle gru a
torre.
Direttiva 87/416/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 luglio 1987 che modifica la  direttiva
85/210/CEE  concernente  il  ravvicinamento  delle legislazioni degli
Stati memri relativa al tenore di piombo nella benzina.
Direttiva 88/180/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica  la  direttiva
84/538/CEE  per  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati
membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
Direttiva 88/181/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica  la  direttiva
84/5z38/CEE  per  il  ravvicinamento  delle  legislazioni degli Stati
membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba
Direttiva 89/514/CEE
Direttiva del Consiglio del 2 agosto 1989  che  adegua  al  progresso
tecnico  la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del
rumore prodotto dagl escavatori idraulici e a funi, apripista e  pale
caricatrici.
          INQUINAMENTO DELLE ACQUE E SCARICHI NELL'AMBIENTE
                       DI SOSTANZE PERICOLOSE
Direttiva 73/405/CEE
Direttiva   del   Consiglio  del  22  novembre  1973  concernente  il
ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  ai
metodi   di   controllo   della  biodegradabilita'  dei  tensioattivi
anionici.
Direttiva 76/464/CEE
Direttiva del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente  l'inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico
della Comunita'.
Direttiva 78/176/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  20  febbraio 1978 relativa ai rifiuti
provenienti dall'industria del biossido di titanio.
Direttiva 78/659/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1978 sulla qualita' delle acque
dolci che richiedono protezione o  miglioramento  per  essere  idonee
alla vita dei pesci.
Direttiva 79/923/CEE
Direttiva  del Consiglio del 30 ottobre 1979 relativa ai requisiti di
qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura.
Direttiva 80/689/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  17  dicembre  1979   concernente   la
protezione  delle  acque  sotterranee  dall'inquinamento provocato da
certe sostanze pericolose.
Direttiva 80/777/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  15  luglio   1980   in   materia   di
ravvicinamento     delle     legislazioni    degli    Stati    membri
sull'utilizzazione e  la  commercializzazione  delle  acque  minerali
naturali.
Direttiva 82/176/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1982 concernente i valori limite
e  gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del settore
dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
Direttiva 82/242/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del   31   marzo   1982   concernente   il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative ai
metodi di controllo  della  biodegradabilita'  dei  tensioattivi  non
ionici e recante modifica della direttiva 73/404/CEE.
Direttiva 82/243/CEE
Direttiva  del  Consiglio del 31 marzo 1982 che modifica la direttiva
73/405/CEE concernente il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati  membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilita'
dei tensioattivi anionici.
Direttiva 82/883/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982 relativa  alle  modalita'
di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi
dell'industria del biossido di titanio.
Direttiva 83/29/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1983 che modifica la direttiva
78/176/CEE   relativa   ai  rifiuti  provenienti  dall'industria  del
biossido di titanio.
Direttiva 83/513/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 settembre  1983  cocernente  i  valori
limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di cambio.
Direttiva 84/156/CEE
Direttiva del Consiglio dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite
e  gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti
da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
Direttiva 84/491/CEE
Direttiva del Consiglio del  9  ottobre  1984  concernente  i  valori
limite   e   gli   obiettivi   di   qualita'   per  gli  scarichi  di
esaclorocicloesano.
Direttiva 86/94/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del 10 marzo 1986 recante seconda modifica
della  direttiva  73/404/CEE  concernente  il  ravvicinamento   delle
legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.
Direttiva 86/278/CEE
Direttiva  del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione
dell'ambiente,  in  particolare  del  suolo,  nell'utilizzazione  dei
fanghi di depurazione in agricoltura.
Direttiva 88/347/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1988 che modifica l'allegato II
della   direttiva  86/280/CEE  concernente  i  valori  limite  e  gli
obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze  pericolose
che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE.
Direttiva 894289/CEE
Direttiva  del Consiglio del 21 giugno 1989 che fissa le modalita' di
armonizzazione   dei   programmi   per   la   riduzione,   al    fine
dell'eliminazione,    dell'inquinamento    provocato    dai   rifiuti
dell'industria del biossido di titanio.
    
    
                                                   ALLEGATO C
                                                (Articolo 3, comma 1)
       ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE
                  SCAMBI INTRACOMUNITARI DI ANIMALI
1) Brucellosi e leucosi
Direttiva 79/109/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979 che modifica la direttiva
64/432/CEE per quanto concerne la brucellosi.
Direttiva 79/111/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979 che modifica la direttiva
64/432/CEE  per  quanto  riguarda  la brucellosi e che proroga talune
deroghe in materia di brucellosi, tubercolosi e peste suina accordate
alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito.
Direttiva 80/219/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva
64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi e la brucellosi.
Direttiva 80/1274/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1980 che modifica, in seguito
all'adesione  della  Grecia,  la  direttiva  64/432/CEE  relativa   a
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
animali  della  specie  bovina  e suina e la direttiva 80/217/CEE che
stabilisce le misure comunitarie  di  lotta  contro  la  peste  suina
classica.
Direttiva 88/406/CEE
Direttiva  del Consiglio del 14 giugno 1988 che modifica la direttiva
64/432/CEE per quanto concerne la leucosi  bovina  e  che  abroga  la
direttiva 80/1102/CEE.
2) Afta epizootica
Direttiva 82/893/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  21  dicembre  1982  che  modifica  le
direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda  talune  misure
relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.
Direttiva 83/646/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  13  dicembre  1983  che  modifica  le
direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda  talune  misure
relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.
Direttiva 84/336/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  19  giugno  che modifica le direttive
64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda  talune  misure  relative
all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.
Direttiva 85/511/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del 18 novembre 1985 che stabilisce misure
comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.
3) Peste suina
Direttiva 80/1098/CEE
Direttiva  del  Consiglio  dell'11  novembre  1980  che  modifica  la
direttiva  64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei
suini e la peste suina classica.
Direttiva 85/586/CEE
Direttiva del Consiglio del  20  dicembre  1985  recante  adeguamente
tecnico    delle   direttive   64/432/CEE,   64/433/CEE,   77/99/CEE,
77/504/CEE, 80/217/CEE e 80/1095/CEE relative al settore veterinario,
a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.
Direttiva 87/489/CEE
Direttiva  del Consiglio del 22 settembre 1987 recante modifica delle
direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda  talune  misure
relative alla peste suina.
                   SCAMBI INTRACOMUNITARI DI CARNI
Direttiva 83/90/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva
64/433/CEE   relativa  a  problemi  sanitari  in  materia  di  scambi
intracomunitari di carni fresche.
Direttiva 85/323/CEE
Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la  direttiva
64/433/CEE   relativa  a  problemi  sanitari  in  materia  di  scambi
intracomunitari di carni fresche.
Direttiva 86/325/CEE
Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la  direttiva
64/433/CEE   relativa  a  problemi  sanitari  in  materia  di  scambi
intracomunitari di carni fresche.
Direttiva 86/587/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1986 che modifica  l'allegato
I  della direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia
di scambi intracomunitari di carni fresche.
Direttiva 88/288/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica  la  direttiva
64/433/CEE   relativa  a  problemi  sanitari  in  materia  di  scambi
intracomunitari di carni fresche.
Direttiva 88/657/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 dicembre  1988  che  fissa  irequisiti
relativi  alla  produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle
carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle  preparazioni
di  carni  e  che  modifica  le  direttive  64/433/CEE,  71/118/CEE e
72/462/CEE.
Direttiva 80/1099/CEE
Direttiva  del  Consiglio  dell'11  novembre  1980  che  modifica  la
direttiva  72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei
suini e la peste suina classica.
      SCAMBI INTRACOMUNITARI E CON PAESI TERZI DI SPERMA BOVINO
Direttiva 88/407/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988 che stabilisce le esigenze
di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed  alle
importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.
             SCAMBI CON I PAESI TERZI DI ANIMALI O CARNI
Direttiva 83/91/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva
72/462/CEE  relativa  a  problemi  sanitari  e  di  polizia sanitaria
all'importazione di animali della specie bovina e suina  e  di  carni
fresche  in  provenienza  dai  paesi  terzi e la direttivas 77/96/CEE
concernente la ricerca  delle  trichine  all'importazione  dai  paesi
terzi  di carni fresche provenienti da animali domestici della specie
suina.
Direttiva 87/64/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  30  dicembre  1986  che  modifica  la
direttiva  72/461/CEE  relativa  a  problemi  di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di carni  fresche  e  la  direttiva
72/462/CEE  relativa  a  problemi  sanitari  e  di  polizia sanitaria
all'importazione  di  animali  delle specie bovina e suina e di carni
fresche in provenienza dai paesi terzi.
Direttiva 88/289/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica  la  direttiva
72/462/CEE  relativa  a  problemi  sanitari  e  di  polizia sanitaria
all'importazione di animali delle specie bovina e suina  e  di  carni
fresche in provenienza dai paesi terzi.
                        ADDITIVI PER MANGIMI
Direttiva 70/524/CEE
Direttiva  del  Consiglio del 23 novembre 1970 relativa agli additivi
nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 73/103/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 aprile 1973 che modifica la  direttiva
del  23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli
animali.
Direttiva 75/296/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 che modifica la  direttiva
70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 84/587/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  29  novembre  1984  che  modifica  la
direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione  degli
animali.
Direttiva 86/299/CEE
Quarta  direttiva  della  Commissione  del 3 giugno 1986 che modifica
l'allegato della direttiva  74/63/CEE  del  Consiglio  relativa  alla
fissazione  di  quantita'  massime  per  le sostanze e per i prodotti
indesiderabili negli alimenti per gli animali.
Direttiva 87/238/CEE
Direttiva del Consiglio del 1> aprile 1987 che modifica gli  allegati
della  direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai
prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 87/153/CEE
Direttiva del Consiglio del 16  febbraio  1987  che  fissa  le  linee
direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli
animali.
Direttiva 87/519/CEE
Direttiva del Consiglio del 19 ottobre 1987 che modifica la direttiva
74/63/CEE  relativa  alle  sostanze  ed  ai  prodotti  indesiderabili
nell'alimentazione degli animali.
            AGRICOLTURA DI MONTAGNA E STRUTTURE AGRICOLE
Direttiva 82/786/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  15  novembre  1982  che  modifica  la
direttiva  75/268/CEE  sull'agricoltura  di montagna e di talune zone
svantaggiate.
Direttiva 84/140/CEE
Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1984 che  modifica  le  direttive
72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture agricole.
                          VEICOLI STRADALI
Direttiva 88/218/CEE
Direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1988 che modifica la direttiva
85/3/CEE   relativa   ai  pesi,  alle  dimensioni  e  a  certe  altre
caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
Direttiva 89/338/CEE
Direttiva  del  27  aprile  1989  che  modifica la direttiva 85/3/CEE
relativa ai pesi, alle dimensioni e  a  certe  altre  caratteristiche
tecniche di taluni veicoli industriali
                        GENERATORI DI CALORE
Direttiva 78/170/CEE
Direttiva  del Consiglio del 13 febbraio 1978 concernente la resa dei
generatori di calore impiegati per il riscaldamento di  locali  e  la
produzione  di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o gia'
esistenti, nonche' l'isolamento della distribuzione del calore  e  di
acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.
Direttiva 82/885/CEE
Direttiva  del  Consiglio  del  10  dicembre  1982  che  modifica  la
direttiva 78/170/CEE concernente la resa  dei  generatori  di  calore
impiegati  per  il  riscaldamento  di locali e la produzione di acqua
calda negli edifici non industriali nuovi o gia'  esistenti,  nonche'
l'isolamento  della distribuzione del calore e di acqua calda per usi
igienici nei nuovi edifici non industriali.
           APPARECCHI FUNZIONANTI CON COMBUSTIBILI GASSOSI
Direttiva 84/530/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per  il  ravvicinamento
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative alle disposizioni
comuni agli  apparecchi  funzionanti  con  combustibili  gassosi,  ai
dispositivi  di  sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti
apparecchi ed ai metodi di controllo di questi ultimi.
Direttiva 84/531/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per  il  ravvicinamento
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  agli  apparecchi
funzionanti con combustibili  gassosi  e  destinati  alla  produzione
istantanea di acqua calda ad uso sanitario.