LEGGE 3 aprile 2001, n. 142

 

 

LEGGE 3 aprile 2001, n. 142

  Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.
 Vigente al: 12-4-2012  
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
aprovato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1
                   Soci lavoratori di cooperativa

  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si  riferiscono  alle
cooperative  nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la
prestazione di attivita' lavorative da parte del socio, sulla base di
previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro
dei soci.
  2. I soci lavoratori di cooperativa:
    a)   concorrono  alla  gestione  dell'impresa  partecipando  alla
formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di
direzione e conduzione dell'impresa;
    b)  partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle
decisioni   concernenti   le   scelte   strategiche,   nonche'   alla
realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
    c)   contribuiscono   alla  formazione  del  capitale  sociale  e
partecipano  al  rischio  d'impresa,  ai  risultati economici ed alle
decisioni sulla loro destinazione;
    d)  mettono  a  disposizione  le  proprie capacita' professionali
anche  in  relazione  al  tipo  e  allo  stato dell'attivita' svolta,
nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la
cooperativa stessa.
  3.  Il  socio  lavoratore  di cooperativa stabilisce con la propria
adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo
un  ulteriore  (( . . . )) rapporto di lavoro, in forma subordinata o
autonoma  o  in  qualsiasi  altra  forma,  ivi compresi i rapporti di
collaborazione  coordinata  non  occasionale,  con  cui  contribuisce
comunque  al  raggiungimento  degli scopi sociali. Dall'instaurazione
dei  predetti  rapporti  associativi  e  di lavoro in qualsiasi forma
derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti
gli  altri  effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente
legge,  nonche',  in  quanto  compatibili  con la posizione del socio
lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.
                               Art. 2
                  Diritti individuali e collettivi
                 del socio lavoratore di cooperativa

  1.  Ai  soci  lavoratori  di  cooperativa  con  rapporto  di lavoro
subordinato  si  applica  la  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  con
esclusione  dell'articolo  18  ogni  volta  che  venga a cessare, col
rapporto  di  lavoro,  anche  quello  associativo.  ((L'esercizio dei
diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova
applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore,
secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni
nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative)).  Si  applicano
altresi'  tutte  le  vigenti  disposizioni  in materia di sicurezza e
igiene  del  lavoro.  Agli  altri  soci  lavoratori  si applicano gli
articoli  1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonche'
le  disposizioni  previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.  626,  e  successive  modificazioni, e quelle previste dal decreto
legislativo  14  agosto  1996,  n.  494, in quanto compatibili con le
modalita'   della   prestazione   lavorativa.   In   relazione   alle
peculiarita'  del  sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio
dei  diritti  sindacali possono essere individuate in sede di accordi
collettivi  tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e
le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori, comparativamente piu'
rappresentative.
                               Art. 3
             Trattamento economico del socio lavoratore

  1.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20
maggio   1970,   n.  300,  le  societa'  cooperative  sono  tenute  a
corrispondere   al   socio   lavoratore   un   trattamento  economico
complessivo  proporzionato  alla  quantita'  e  qualita'  del  lavoro
prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni
analoghe,  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale del settore o
della  categoria  affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da
quello  subordinato,  in  assenza  di  contratti o accordi collettivi
specifici,  ai  compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in
forma di lavoro autonomo.
  2.   Trattamenti  economici  ulteriori  possono  essere  deliberati
dall'assemblea e possono essere erogati:
    a)  a  titolo  di maggiorazione retributiva, secondo le modalita'
stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
    b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di
ristorno,  in  misura  non  superiore al 30 per cento dei trattamenti
retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante
integrazioni  delle  retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito
del  capitale  sociale  sottoscritto  e  versato, in deroga ai limiti
stabiliti   dall'articolo   24   del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio  dello  Stato  14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni,  dalla  legge  2  aprile  1951,  n.  302, e successive
modificazioni,  ovvero  mediante distribuzione gratuita dei titoli di
cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
  ((2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le
cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.
250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso
proporzionato all'entita' del pescato, secondo criteri e parametri
stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6)).
                               Art. 4.
              (Disposizioni in materia previdenziale).
   1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa
riferimento  alle normative vigenti previste per le diverse tipologie
di  rapporti  di  lavoro  adottabili  dal  regolamento delle societa'
cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.
   2.  I  trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si e'
instaurato  un  rapporto  di tipo subordinato, ad eccezione di quelli
previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli
effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.
   3.  Il  Governo, sentite le parti sociali interessate, e' delegato
ad  emanare,  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, uno o piu' decreti legislativi intesi a riformare la
disciplina  recata  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30
aprile  1970,  n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti
criteri e principi direttivi:
   a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale
dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti
da impresa;
   b)  gradualita',  da attuarsi anche tenendo conto delle differenze
settoriali  e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a)
in un periodo non superiore a cinque anni;
   c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
                               Art. 5
           Altre normative applicabili al socio lavoratore

  1.  Il  riferimento  alle  retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai
prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis, numero 1), del
codice  civile,  si  intende  applicabile anche ai soci lavoratori di
cooperative  di  lavoro  nei  limiti del trattamento economico di cui
all'articolo   3,  commi  1  e  2,  lettera  a).  La  presente  norma
costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.
  (( 2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o
l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni
statutarie e in conformita' con gli articoli 2526 e 2527 del codice
civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla
prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale
ordinario)).
                               Art. 6
                         Regolamento interno

  1.  Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'articolo 1
definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia
dei  rapporti  che  si intendono attuare, in forma alternativa, con i
soci  lavoratori.  Il regolamento deve essere depositato entro trenta
giorni  dall'approvazione  presso la Direzione provinciale del lavoro
competente  per  territorio.  Il  regolamento  deve contenere in ogni
caso:
    a)  il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per cio' che
attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
    b)  le  modalita'  di svolgimento delle prestazioni lavorative da
parte  dei  soci,  in  relazione  all'organizzazione  aziendale della
cooperativa  e  ai  profili  professionali dei soci stessi, anche nei
casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
    c)  il  richiamo  espresso  alle normative di legge vigenti per i
rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
    d)  l'attribuzione  all'assemblea  della  facolta' di deliberare,
all'occorrenza,   un  piano  di  crisi  aziendale,  nel  quale  siano
salvaguardati,  per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano
altresi'  previsti:  la  possibilita'  di  riduzione  temporanea  dei
trattamenti  economici  integrativi  di  cui  al comma 2, lettera b),
dell'articolo  3;  il  divieto,  per  l'intera  durata  del piano, di
distribuzione di eventuali utili;
    e)  l'attribuzione  all'assemblea  della  facolta' di deliberare,
nell'ambito  del  piano  di  crisi  aziendale di cui alla lettera d),
forme  di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla
soluzione  della crisi, in proporzione alle disponibilita' e capacita
finanziarie;
    f)   al   fine  di  promuovere  nuova  imprenditorialita',  nelle
cooperative  di nuova costituzione, la facolta' per l'assemblea della
cooperativa  di  deliberare  un  piano d'avviamento alle condizioni e
secondo   le   modalita'  stabilite  in  accordi  collettivi  tra  le
associazioni  nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative. (1) ((3))
  2.  Salvo  quanto  previsto  alle  lettere d), e) ed f) del comma 1
nonche'   all'articolo  3,  comma  2-bis,  il  regolamento  non  puo'
contenere   disposizioni   derogatorie  in  pejus  rispetto  al  solo
trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso
in  cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola e'
nulla.
  2-bis.  Le  cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della  legge  8  novembre  1991,  n.  381,  possono  definire accordi
territoriali  con  le  organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative  per rendere compatibile l'applicazione del contratto
collettivo  di  lavoro nazionale di riferimento all'attivita' svolta.
Tale  accordo  deve essere depositato presso la direzione provinciale
del lavoro competente per territorio.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  23  novembre  2001,  n. 411, convertito con modificazioni
dalla  L.  31  dicembre  2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 8-ter,
comma   1)  che  "I  termini  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  e
all'articolo  7,  comma  1,  della  legge 3 aprile 2001, n. 142, sono
prorogati al 30 giugno 2002."
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  24  dicembre  2003,  n. 355, convertito con modificazioni
dalla  L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23-sexies,
comma  1) che "Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge
3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, e' differito al 31
dicembre   2004.   Il   mancato   rispetto   del   termine   comporta
l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile."
                               Art. 7
                Vigilanza in materia di cooperazione

  1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia
di   controlli  sulle  societa'  cooperative  e  loro  consorzi,  con
particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a)   revisione  della  disciplina  dei  collegi  sindacali  delle
societa'  cooperative,  tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7
agosto  1997,  n.  266,  e  successive  modificazioni, per la piccola
societa'  cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
    b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione
mediante la revisione cooperativa, finalizzata:
      1)  a  fornire  agli  amministratori  e  agli  impiegati  delle
societa'  cooperative  suggerimenti  e  consigli  per  migliorare  la
gestione ed elevare la democrazia cooperativa;
      2)   a   verificare   la  natura  mutualistica  delle  societa'
cooperative, con particolare riferimento alla effettivita' della base
sociale  e  dello  scambio  mutualistico  tra socio e cooperativa, ai
sensi  e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonche'
ad  accertare  la  consistenza dello stato patrimoniale attraverso la
acquisizione  del  bilancio  consuntivo d'esercizio e delle relazioni
del  consiglio  di amministrazione e del collegio sindacale, nonche',
ove prevista, della certificazione di bilancio;
    c)  esercizio  della  vigilanza  finalizzato  alla  verifica  dei
regolamenti  adottati  dalle  cooperative  e  della  correttezza  dei
rapporti instaurati con i soci lavoratori;
    d)  effettuazione  della  vigilanza,  fermi  restando  i  compiti
attribuiti  dalla  legge  al  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  ed  agli  uffici periferici competenti, anche da parte delle
associazioni  nazionali  di  rappresentanza,  assistenza e tutela del
movimento  cooperativo  di  cui  all'articolo  5  del  citato decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, secondo i principi e i criteri direttivi della presente legge e
con  finalita'  di  sostegno,  autotutela e autogoverno del movimento
cooperativo;
    e)  svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui
alla lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le societa'
cooperative    non    aderenti   alle   associazioni   nazionali   di
rappresentanza,   assistenza  e  tutela  del  movimento  cooperativo,
riconosciute  ai  sensi  del  citato  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n. 1577, e successive
modificazioni,  con le stesse finalita' di quelle di cui alle lettere
b)  e d), a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
che  puo' affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni,
alle  stesse  associazioni  nazionali riconosciute, nell'ambito di un
piano  operativo  biennale predisposto dalla Direzione generale della
cooperazione  del  medesimo  Ministero,  d'intesa con le associazioni
medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;
    f)  facolta'  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
di   disporre   e   far   eseguire  da  propri  funzionari  ispezioni
straordinarie,  per  accertamenti a campione o sulla base di esigenze
di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se
ne ravvisi l'opportunita', finalizzate ad accertare principalmente:
      1)  l'esatta  osservanza  delle  norme di legge, regolamentari,
statutarie e mutualistiche;
      2)  la  sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e
speciali  per  il  godimento  di  agevolazioni  tributarie o di altra
natura;
      3)   il   regolare  funzionamento  contabile  e  amministrativo
dell'ente;
    4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle
attivita' specifiche promosse o assunte dall'ente;
      5)  la  consistenza  patrimoniale  dell'ente  e  lo stato delle
attivita' e delle passivita';
      6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori
e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed
alla contrattazione collettiva di settore;
    g)  adeguamento  dei  parametri  previsti  dall'articolo 15 della
legge  31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del
bilancio  in  relazione  all'esigenza  di  una  effettiva  congruita'
dell'obbligo  di certificazione rispetto alla consistenza economica e
patrimoniale della societa' cooperativa;
    h)  definizione  delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle
cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza  e  tutela  del movimento cooperativo, quale incaricato di
pubblico  servizio  e  definizione  dei  requisiti  per l'inserimento
nell'elenco  di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
    i)  distinzione di finalita', compiti e funzioni tra le revisioni
cooperative,  le  ispezioni  straordinarie  e  la  certificazione  di
bilancio,   evitando   la   sovrapposizione   e  la  duplicazione  di
adempimenti  tra  le varie tipologie di controllo, nonche' tra esse e
la  vigilanza  prevista  da  altre  norme  per  la  generalita' delle
imprese;
    l)  corrispondenza,  in  coerenza con l'articolo 45, primo comma,
della  Costituzione,  tra l'intensita' e l'onerosita' dei controlli e
l'entita'   delle   agevolazioni   assegnate   alle  cooperative  per
promuoverne lo sviluppo;
    m)   adeguamento   dei  requisiti  per  il  riconoscimento  delle
associazioni  nazionali  di  rappresentanza,  assistenza e tutela del
movimento  cooperativo,  allo  scopo  di  assicurare  maggiormente le
condizioni  per  l'efficiente  ed efficace esecuzione delle revisioni
cooperative,  tenuto  conto  anche di quanto previsto alla lettera e)
circa  i  compiti  di  vigilanza  che  possono  essere  affidati alle
associazioni  nazionali  di  cui  all'articolo  5  del citato decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577;
    n)  istituzione  dell'Albo  nazionale delle societa' cooperative,
articolato  per  provincia  e situato presso le Direzioni provinciali
del  lavoro,  ai  fini  della fruizione dei benefici, anche di natura
fiscale, raccordando ruolo e modalita' di tenuta di detto Albo con le
competenze   specifiche   delle   camere   di  commercio,  industria,
artigianato   e  agricoltura.  L'Albo  va  tenuto  distintamente  per
sezioni,  definite  sulla  base del rapporto mutualistico di cui alla
lettera b);
    o)  unificazione  di  tutti i codici identificativi delle singole
societa' cooperative;
    p)  cancellazione dall'Albo nazionale delle societa' cooperative,
e  conseguente  perdita  dei  benefici connessi all'iscrizione, delle
cooperative  che  si sottraggono all'attivita' di vigilanza o che non
rispettano   le   finalita'   mutualistiche,   nonche'   applicazione
dell'articolo  2543  del  codice  civile in caso di reiterate e gravi
violazioni  del  regolamento  di  cui  all'articolo  6 della presente
legge;
    q)  abrogazione  del  Capo  II del citato decreto legislativo del
Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni,  e  individuazione  delle  altre  norme da abrogare in
quanto  incompatibili  con  le  innovazioni  introdotte con i decreti
legislativi di cui al presente comma. ((1))
  2.  Gli  schemi  di  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1 sono
trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al Senato della Repubblica
almeno  sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio
della  delega.  Le  Commissioni  parlamentari competenti si esprimono
entro  quaranta  giorni  dalla  data  della  trasmissione. Qualora il
termine  previsto  per  il  parere della Commissione scada nei trenta
giorni  che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato
di sessanta giorni.
  3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della
nuova  normativa,  il  Governo  puo'  emanare  eventuali disposizioni
modificative  e  correttive  dei  decreti  legislativi sulla base dei
medesimi  principi  e  criteri  direttivi  di cui al comma 1 e con le
medesime modalita' di cui al comma 2.
  4.  L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 3 aprile 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  23  novembre  2001,  n. 411, convertito con modificazioni
dalla  L.  31  dicembre  2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 8-ter,
comma   1)  che  "I  termini  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  e
all'articolo  7,  comma  1,  della  legge 3 aprile 2001, n. 142, sono
prorogati al 30 giugno 2002.".