LEGGE 12 giugno 1990, n. 146

 

 

LEGGE 12 giugno 1990, n. 146

   Norme  sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali  e  sulla   salvaguardia   dei   diritti   della   persona
costituzionalmente   tutelati.   Istituzione   della  Commissione  di
garanzia dell'attuazione della legge.
 Vigente al: 12-4-2012  
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini della presente legge sono considerati  servizi  pubblici
essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto  di
lavoro,  anche  se  svolti  in  regime  di  concessione  o   mediante
convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti  della
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita,  alla  salute,  alla
liberta'  ed  alla  sicurezza,   alla   liberta'   di   circolazione,
all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla  liberta'
di comunicazione. 
  2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto  di  sciopero
con  il  godimento  dei  diritti  della  persona,  costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le  regole  da
rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo,
per assicurare l'effettivita', nel  loro  contenuto  essenziale,  dei
diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente
all'insieme delle  prestazioni  individuate  come  indispensabili  ai
sensi dell'articolo 2; 
a) per quanto concerne la tutela  della  vita,  della  salute,  della
liberta'  e  della  sicurezza  della  persona,  dell'ambiente  e  del
patrimonio  storico-artistico;  la  sanita';  l'igiene  pubblica;  la
protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani  e
di quelli speciali, tossici e nocivi;  le  dogane,  limitatamente  al
controllo su animali e su merci deperibili;  l'approvvigionamento  di
energie, prodotti  energetici,  risorse  naturali  e  beni  di  prima
necessita', nonche'  la  gestione  e  la  manutenzione  dei  relativi
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; 
l'amministrazione della giustizia,  con  particolare  riferimento  ai
provvedimenti  restrittivi  della  liberta'  personale  ed  a  quelli
cautelari ed urgenti, nonche' ai  processi  penali  con  imputati  in
stato  di  detenzione;  i  servizi  di  protezione  ambientale  e  di
vigilanza sui beni culturali; 
b) per quanto concerne la tutela della liberta'  di  circolazione;  i
trasporti  pubblici   urbani   ed   extraurbani   autoferrotranviari,
ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi  limitatamente  al
collegamento con le isole; 
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale,  nonche'
gli  emolumenti  retributivi   o   comunque   quanto   economicamente
necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a
diritti della persona  costituzionalmente  garantiti;  i  servizi  di
erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio
bancario; 
d) per  quanto  riguarda  l'istruzione;  l'istruzione  pubblica,  con
particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuita' dei
servizi degli  asili  nido,  delle  scuole  materne  e  delle  scuole
elementari, nonche' lo svolgimento  degli  scrutini  finali  e  degli
esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli
esami conclusivi dei cicli di istruzione; 
e) per quanto riguarda la liberta' di  comunicazione;  le  poste,  le
telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica. 
                               Art. 2. 
  1.   Nell'ambito   dei   servizi   pubblici   essenziali   indicati
nell'articolo 1 il diritto di sciopero e' esercitato nel rispetto  di
misure  dirette   a   consentire   l'erogazione   delle   prestazioni
indispensabili  per  garantire  le  finalita'  di  cui  al  comma   2
dell'articolo 1, con un  preavviso  minimo  non  inferiore  a  quello
previsto  nel  comma  5  del  presente  articolo((. I soggetti che
proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto,
nel termine di preavviso, la durata e le modalita' di attuazione,
nonche' le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La
comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che
erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso
l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8,
che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di
cui all'articolo 12)). (2) 
  2. Le amministrazioni e le  imprese  erogatrici  dei  servizi,  nel
rispetto del diritto di sciopero e delle finalita' indicate dal comma
2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio  ed  alle
esigenze   della   sicurezza   ((, nonche' alla salvaguardia
dell'integrita' degli impianti)),   concordano,   nei   contratti
collettivi o negli  accordi  (( di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' nei
regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le
rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo
decreto legislativo n. 29 del 1993 )), le prestazioni  indispensabili
che sono  tenute  ad  assicurare,  nell'ambito  dei  servizi  di  cui
all'articolo 1, le modalita' e le procedure di erogazione e le  altre
misure dirette a consentire gli adempimenti di cui  al  comma  1  del
presente articolo. Tali misure possono  disporre  l'astensione  dallo
sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori  tenuti  alle
prestazioni  ed   indicare,   in   tal   caso,   le   modalita'   per
l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono  disporre
forme  di  erogazione  periodica  (( e devono altresi' indicare
intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e
la proclamazione del successivo, quando cio' sia necessario ad
evitarle che, per effetto di scioperi proclamati in successione da
soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio
finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente
compromessa la continuita' dei servizi pubblici di cui all'articolo
1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni
caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione,
obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della
proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono
adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le
parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione
si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o
presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di
competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione
comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la
competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di
cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi
collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non
siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria
regolamentazione compatibile con le finalita' del comma 3 )).  Le
amministrazione e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono
tenute a comunicare agli utenti, contestualmente  alla  pubblicazione
degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei  servizi  che  saranno
garantiti comunque in caso di  sciopero  e  i  relativi  orari,  come
risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma. 
  3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi
pubblici essenziali di cui all'articolo 1  o  che  vi  aderiscono,  i
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le  amministrazioni
e le imprese erogatrici dei  servizi  sono  tenuti  all'effettuazione
delle prestazioni indispensabili, nonche' al rispetto delle modalita'
e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al  comma
2. 
  4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta  l'idoneita'  delle
prestazioni individuate ai sensi  del  comma  2.  A  tale  scopo,  le
determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonche' i codici
di autoregolamentazione e le regole di  condotta  vengono  comunicati
tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate. 
  5.  Al  fine  di  consentire  all'amministrazione   o   all'impresa
erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed
allo  scopo,  atresi',  di  favorire  lo  svolgimento  di   eventuali
tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di
usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1  non
puo' essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli
accordi ((di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio da
emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di
cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e
nei codici di auto-regolamentazione di cui all'articolo 2-bis della
presente legge)) possono essere determinati termini superiori. (2) 
  6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei  servizi  di  cui
all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione  agli  utenti,  nelle
forme  adeguate,  almeno  cinque  giorni  prima   dell'inizio   dello
sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei  servizi  nel  corso
dello sciopero e delle misure  per  la  riattivazione  degli  stessi;
debbono, inoltre, garantire e rendere nota  la  pronta  riattivazione
del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia  terminata.  ((Salvo
che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una
richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorita'
competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca
spontanea dello sciopero proclamato, dopo che e' stata data
informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce
forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione
di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis)).
Il servizio pubblico radiotelevisivo  e'  tenuto  a  dare  tempestiva
diffusione  a  tali  comunicazioni,  fornendo  informazioni  complete
sull'inizio, la durata, le misure alternative e  le  modalita'  dello
sciopero nel corso di tutti i telegiornali  e  giornali  radio.  Sono
inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali  quotidiani
e  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  che  si  avvalgano  di
finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie,  creditizie  o
fiscali previste da leggi dello  Stato.  ((Le amministrazioni e le
imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire
tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta
le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le
revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le
relative motivazioni, nonche' le cause di insorgenza dei conflitti.
La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di
garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies.)) 
  7. Le disposizioni del  presente  articolo  in  tema  di  preavviso
minimo e di indicazione della durata non si  applicano  nei  casi  di
astensione dal lavoro in  difesa  dell'ordine  costituzionale,  o  di
protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e  della  sicurezza
dei lavoratori. 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996 n. 171  (in
G.U.  1a  s.s.  5/6/1996  n.  23)  ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale dei commi 1 e 5 del presente articolo nella  parte  in
cui non prevedono, nel caso dell'astensione collettiva dall'attivita'
giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali,  l'obbligo  d'un
congruo   preavviso   e   di   un   ragionevole   limite    temporale
dell'astensione  e  non  prevede  altresi'  gli  strumenti  idonei  a
individuare  e  assicurare  le  prestazioni  essenziali,  nonche'  le
procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza. 
                             Art. 2-bis. 
  ((1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta
o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalita'
dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, e' esercitata nel
rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle
prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine
la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove
l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di
rappresentanza delle categorie interessate, di codici di
autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione
collettiva, il contemperamento con i diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici
mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalita' di cui al
comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti
interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera
a), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di
autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di
preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'articolo 2,
l 'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione
collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni
compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1. In
caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando
quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di
garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui
all'articolo 4. il=2; 2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, qualora i codici di autoregolamentazione
di cui all'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano ancora stati
adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate
nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della
predetta legge n. 146 del 1990, come sostituito dall'articolo 10,
comma 1, della presente legge, delibera la provvisoria
regolamentazione.)) 
                               Art. 3. 
  1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e  per  le
isole, le imprese erogatrici dei servizi  sono  tenute  a  garantire,
d'intesa con le organizzazioni sindacali e in  osservanza  di  quanto
previsto al comma 2 dell'articolo 2,  le  prestazioni  indispensabili
per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e  per  il
rifornimento delle merci necessarie  per  l'approvvigionamento  delle
popolazioni, nonche' per la continuita'  delle  attivita'  produttive
nei  servizi  pubblici  essenziali  relativamente  alle   prestazioni
indispensabili di cui  all'articolo  2,  dandone  comunicazione  agli
utenti con le modalita' di cui al comma 6 dell'articolo 2. 
                               Art. 4. 
  1. I lavoratori che si astengono dal  lavoro  in  violazione  delle
disposizioni dei commi 1 (( . . . ))  e  3  dell'articolo  2  o  che,
richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2  del
medesimo articolo, non prestino la propria consueta  attivita',  sono
soggetti  a  sanzioni  disciplinari   proporzionate   alla   gravita'
dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o
di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso.  In  caso
di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo
e'  versato  dal  datore  di  lavoro  all'Istituto  nazionale   della
previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria  per  la
disoccupazione involontaria. 
  2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano
uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione  delle  disposizioni
di cui all'articolo 2, sono sospesi ((i permessi sindacali retribuiti
ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione,
ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per
un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e
non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza
associativa, della gravita' della violazione e della eventuale
recidiva, nonche' della gravita' degli effetti dello sciopero sul
servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono
altresi' essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per
un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento)).  I
contributi sindacali  trattenuti  sulla  retribuzione  sono  devoluti
all'Istituto   nazionale   della   previdenza    sociale,    gestione
dell'assicurazione obbligatoria per la  disoccupazione  involontaria.
(1) 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83)). 
  ((4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i
legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i
servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le
disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro
derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso
articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della
Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente
l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a
lire 50.000.000, tenuto conto della gravita' della violazione,
dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o
sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente
arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le
associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che
aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso
di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo
2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia
e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi
precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del
lavoro)). 
  ((4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino
applicabili, perche' le organizzazioni sindacali che hanno promosso
lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine
patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la
Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione
amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono
legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto
della consistenza associativa, della gravita' della violazione e
della eventuale recidiva, nonche' della gravita' degli effetti dello
sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un
massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro. 
 4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel
massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la
delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h). 
 4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni
degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n.
281, delle autorita' nazionali o locali che vi abbiano interesse o di
propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento
di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che
proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e
delle imprese" interessate, ovvero delle associazioni o organismi di
rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli
2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti,
che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di
essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta
giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la
propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento,
tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera
le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine
entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che
dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla
Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la
notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la
trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato
del lavoro competente. 
 4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di
garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi
sindacali per gli effetti di cui al comma 2. 
 4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche
ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine
indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di
garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo,
ovvero Che non forniscano nei successivi trenta giorni le
informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000
per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa
pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto
conto della gravita' della violazione e della eventuale recidiva, ed
applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio)). 
((4)) ((5)) 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 57 (in
G.U.  1a  s.s.  1/3/1995,  n.  9),  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in  cui
non prevede che la sospensione dei benefici  di  ordine  patrimoniale
ivi previsti avvenga su indicazione della Commissione di cui all'art.
12". 
    

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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 11 aprile 2000, n. 83 ha disposto: 
  - (con l'art. 16, comma 1) che le sanzioni  previste  dal  presente
articolo non si applicano alle violazioni commesse  anteriormente  al
31 dicembre 1999; 
  - (con l'art. 16, comma 2) che le sanzioni comminate, anteriormente
al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui  al  presente  articolo
sono estinte; 
  - (con l'art. 16, comma 2) che i giudizi di opposizione  agli  atti
con i quali sono state comminate sanzioni per le  violazioni  di  cui
presente  articolo,  commesse  anteriormente  al  31  dicembre   1999
pendenti, in qualsiasi stato e grado,  sono  automaticamente  estinti
con compensazione delle spese. 
    

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AGGIORNAMENTO (5) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con  sentenza  4-6  luglio
2001, n. 223 (in G.U. 1a  s.s.  11/07/2001,  n.  27),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 3,  della  legge
11 aprile 2000, n. 83" (che ha  disposto  la  modifica  del  presente
articolo), limitatamente alle parole "con compensazione delle spese". 
                               Art. 5. 
  1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici  di  servizi  di  cui
all'articolo 1 sono tenute  a  rendere  pubblico  tempestivamente  il
numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la  durata
dello stesso e la  misura  delle  trattenute  effettuate  secondo  la
disciplina vigente. 
                               Art. 6. 
  1. All'articolo 28  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
"Se il comportamento di cui al primo comma e' posto in essere da  una
amministrazione statale o da un altro ente  pubblico  non  economico,
l'azione e' proposta con ricorso davanti al  pretore  competente  per
territorio. 
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni
soggettive  inerenti  al  rapporto  di  impiego,  le   organizzazioni
sindacali di cui al primo comma,  ove  intendano  ottenere  anche  la
rimozione  dei  provvedimenti  lesivi  delle   predette   situazioni,
propongono il ricorso davanti al tribunale  amministrativo  regionale
competente per territorio, che provvede in  via  di  urgenza  con  le
modalita' di cui al primo comma. Contro il  decreto  che  decide  sul
ricorso e' ammessa, entro quindici  giorni  dalla  comunicazione  del
decreto alle parti, opposizione davanti allo  stesso  tribunale,  che
decide con sentenza immediatamente esecutiva". 
                               Art. 7. 
  1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n.  300,  si  applica  anche  in  caso  di  violazione  di   clausole
concernenti i diritti e l'attivita'  del  sindacato  contenute  negli
accordi ((di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
successive modificazioni)), e nei contratti collettivi di lavoro, che
disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui  alla  presente
legge. 
                             Art. 7-bis. 
  ((1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge
30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai
sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di
conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo
fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della
sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti,
limitatamente ai casi seguenti: 
 a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili,
quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione
all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e
quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della
Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, lettere c), d), e) ed h), e da cio' consegua un pregiudizio
al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi
pubblici; 
 b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle
imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non
vengano fornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi
dell'articolo 2, comma 6, e da cio' consegua un pregiudizio al
diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo
standard di qualita' e di efficienza)). 
                               Art. 8. 
  ((1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e
imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato
dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi
pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello
sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della
Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessita' e urgenza, di
propria iniziativa, informando previamente la Commissione di
garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da
lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o
interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il
corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i
presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che
determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di
conciliazione, da esaurire nel piu' breve tempo possibile, e se il
tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a
prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. 
 2. L'ordinanza puo' disporre il differimento dell'astensione
collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive gia'
proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere
l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che
vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il
servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del
servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.
Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o
successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure
da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai
predetti diritti, l'autorita' competente ne tiene conto. L'ordinanza
e' adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio
dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il
tentativo, di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve
specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti
dovranno essere osservati dalle parti. 
 3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante
comunicazione da effettuare, a cura dell'autorita' che l'ha emanata,
ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle
imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui
nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonche'
mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura
dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene
altresi' data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli
organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione
attraverso la radio e la televisione. 
 4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei ministri da' comunicazione alle
Camere.)) 
                               Art. 9. 
  1. L'inosservanza da parte (( dei singoli prestatori di lavoro,
professionisti o piccoli imprenditori )) delle disposizioni contenute
nell'ordinanza di cui all'articolo 8 e'  assoggettata  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria per ogni giorno  di  mancata  ottemperanza,
determinabile, con riguardo alla  gravita'  dell'infrazione  ed  alle
condizioni economiche dell'agente, ((da un minimo di lire 500.000 ad
un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le
associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori
autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano
all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per
ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza
economica dell'organizzazione, associazione o organismo
rappresentativo e della gravita' delle conseguenze dell'infrazione.
Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorita' che ha
emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della
direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro)). 
  2.   In   caso   di   inosservanza   delle   dispozioni   contenute
nell'ordinanza  di  cui  all'articolo  8  i   preposti   al   settore
nell'ambito  delle  amministrazioni,  degli  enti  o  delle   imprese
erogatrici di servizi  sono  soggetti  alla  sanzione  amministrativa
della sospensione dall'incarico, ai  sensi  dell'articolo  20,  comma
primo, della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  per  un  periodo  non
inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno. 
  3.  Le  somme  percepite  ai  sensi  del  comma  1  sono   devolute
all'Istituto   nazionale   della   previdenza    sociale,    gestione
dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. 
  4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorita' che
ha  emanato  l'ordinanza.   Avverso   il   decreto   e'   proponibile
impugnazione ai sensi degli articoli 22 e  seguenti  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
((4)) ((5)) 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 11 aprile 2000, n. 83 ha disposto: 
  - (con l'art. 16, comma 1) che le sanzioni  previste  dal  presente
articolo non si applicano alle violazioni commesse  anteriormente  al
31 dicembre 1999; 
  - (con l'art. 16, comma 2) che le sanzioni comminate, anteriormente
al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui  al  presente  articolo
sono estinte; 
  - (con l'art. 16, comma 2) che i giudizi di opposizione  agli  atti
con i quali sono state comminate sanzioni per le  violazioni  di  cui
presente  articolo,  commesse  anteriormente  al  31  dicembre   1999
pendenti, in qualsiasi stato e grado,  sono  automaticamente  estinti
con compensazione delle spese. 
    

-------------------

    
AGGIORNAMENTO (5) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con  sentenza  4-6  luglio
2001, n. 223 (in G.U. 1a  s.s.  11/07/2001,  n.  27),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 3,  della  legge
11 aprile 2000, n. 83," (che ha disposto  la  modifica  del  presente
articolo) limitatamente alle parole "con compensazione delle spese". 
                               Art. 10. 
  1. I soggetti che promuovono lo sciopero,  le  amministrazioni,  le
imprese  e  i  singoli   prestatori   di   lavoro   destinatari   del
provvedimento, che ne abbiano interesse, possono  promuovere  ricorso
contro l'ordinanza prevista dall'articolo 8, comma 2, nel termine  di
sette giorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente,  dal  giorno
successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti
al tribunale amministrativo regionale competente. La proposizione del
ricorso non sospende l'immediata esecutivita' dell'ordinanza. 
  2.  Se  ricorrono  fondati  motivi  il   tribunale   amministrativo
regionale, acquisite le deduzioni delle parti,  nella  prima  udienza
utile, sospende il provvedimento impugnato anche  solo  limitatamente
alla  parte  in  cui  eccede  l'esigenza  di  salvaguardia   di   cui
all'articolo 8, comma 1. 
                               Art. 11. 
  1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale. 
                               Art. 12. 
  1. E' istituita una Commissione di garanzia  dell'attuazione  della
legge,  al  fine  di  valutare  l'idoneita'  delle  misure  volte  ad
assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di  sciopero
con  il  godimento  dei  diritti  della  persona,  costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1. 
  2.  La  Commissione  e'  composta  da  nove  membri,   scelti,   su
designazione dei Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica, tra esperti in materia di  diritto  costituzionale,
di diritto del lavoro e di  relazioni  industriali,  e  nominati  con
decreto del Presidente della Repubblica; essa  puo'  avvalersi  della
consulenza  di  esperti  di  organizzazione  dei   servizi   pubblici
essenziali interessati dal conflitto, nonche' di esperti che si siano
particolarmente distinti nella tutela degli utenti. La Commissione si
avvale  di  personale,  anche  con  qualifica   dirigenziale,   delle
amministrazioni  pubbliche  ((o di altri organismi di diritto
pubblico)) in posizione di comando o fuori ruolo,  adottando  a  tale
fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici  si  applica
la disposizione di cui all'articolo 17,  comma  14,  della  legge  15
maggio  1997,  n.  127.  La  Commissione   individua,   con   propria
deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite
massimo  di  trenta  unita'.  Il  personale  in  servizio  presso  la
Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva  lo  stato
giuridico   e   il   trattamento   economico    fondamentale    delle
amministrazioni di provenienza,  a  carico  di  queste  ultime.  Allo
stesso personale spettano un'indennita' nella misura prevista per  il
personale dei ruoli della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche'  gli  altri  trattamenti  economici  accessori  previsti  dai
contratti collettivi nazionali di  lavoro.  I  trattamenti  accessori
gravano sul fondo di cui al comma 5.  Non  possono  far  parte  della
Commissione i parlamentari e le persone che rivestano  altre  cariche
pubbliche  elettive,  ovvero  cariche   in   partiti   politici,   in
organizzazioni sindacali o  in  associazioni  di  datori  di  lavoro,
nonche' coloro che abbiano comunque con i suddetti  organismi  ovvero
con amministrazioni od imprese  di  erogazione  di  servizi  pubblici
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza. 
  3. La Commissione elegge nel suo seno il  presidente;  e'  nominata
((per sei anni)) e i suoi membri possono essere confermati  una  sola
volta. ((6)) 
  4.   La   Commissione   stabilisce   le   modalita'   del   proprio
funzionamento.  Acquisisce,  anche   mediante   audizioni,   dati   e
informazioni dalle pubbliche  amministrazioni,  dalle  organizzazioni
sindacali e dalle imprese, nonche' dalle  associazioni  degli  utenti
dei servizi pubblici  essenziali.  Puo'  avvalersi,  altresi',  delle
attivita' del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  (CNEL),
nonche'  di  quelle  degli  Osservatori  del  mercato  del  lavoro  e
dell'Osservatorio del pubblico impiego. 
  5.  La  Commissione  provvede  all'autonoma  gestione  delle  spese
relative al proprio  funzionamento,  nei  limiti  degli  stanziamenti
previsti da un apposito fondo istituito a  tale  scopo  nel  bilancio
dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto  al
controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a  disciplinare  la
gestione  delle  spese,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla
contabilita' generale dello Stato, sono  approvate  con  decreto  del
Presidente della Repubblica da emanarsi ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la predetta Commissione. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991  e  1992,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  l'anno  1990
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme dirette a  garantire  il
funzionamento  dei  servizi  pubblici  essenziali  nell'ambito  della
tutela dei diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le
relazioni sindacali nei servizi pubblici". Il Ministro del tesoro  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il. D.L. 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
23-terdecies)  che  "Ai  membri  della  Commissione  sul  diritto  di
sciopero di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990,  n.  146,
in carica alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, si applica  il  termine  di  durata  in  carica
disposto ai sensi del comma 23-duodecies del  presente  articolo  con
decorrenza dalla stessa data". 
                               Art. 13 
  ((1. La Commissione: 
 a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni
dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di
cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed
operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere
il loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima,
l'idoneita' delle prestazioni indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai
sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento
dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti
della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1
dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di
specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme
delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili.
Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro
quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la
Commissione, dopo avere verificato, in seguito ad apposite audizioni
da svolgere entro il termine di venti giorni, l'indisponibilita'
delle parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la
provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle
procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure
di contemperamento, comunicandola alle parti interessate, che sono
tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al
raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la
Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui
all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non siano
idonei ai sensi della presente lettera. La Commissione, al fine della
provvisoria regolamentazione di cui alla presente lettera, deve
tenere conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione
vigenti in settori analoghi o similari nonche' degli accordi
sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Nella
provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono
essere individuate in modo da non compromettere, per la durata della
regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui all'articolo
l; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non
eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente
erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non
superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato
per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo
sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza.
Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilita' di servizi
alternativi o forniti da imprese concorrenti. Quando, per le
finalita' di cui all'articolo 1 e' necessario assicurare fasce orarie
di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti
nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano
nella predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da
parte della Commissione, per casi particolari, devono essere
adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessita' di
garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente
occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere
le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri
previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai
fini della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di
riferimento per la valutazione, da parte della Commissione,
dell'idoneita' degli atti negoziali e di autoregolamentazione. Le
delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente lettera
sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere; 
 b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o
applicative dei contenuti degli accordi o codici di
autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo
2-bis per la parte di propria competenza su richiesta congiunta delle
parti o di propria iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti
interessate, la Commissione puo' inoltre emanare un lodo sul merito
della controversia. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il
concorso di una pluralita' di amministrazioni ed imprese la
Commissione puo' convocare le amministrazioni e le imprese
interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali,
accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali, e
formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere
omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto
conto delle esigenze del servizio nella sua globalita'; 
 c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, puo'
assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per
verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se
vi sono le condizioni per una composizione della controversia, e nel
caso di conflitti di particolare rilievo nazionale puo' invitare, con
apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a
differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario
a consentire un ulteriore tentativo di mediazione; 
 d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali
violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata
massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento
e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi
tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione
riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e puo'
invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare
la proclamazione in conformita' alla legge e agli accordi o codici di
autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra
data; 
 e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni
di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino
di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da
soggetti sindacali diversi e puo' invitare i soggetti la cui
proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo
a differire l'astensione collettiva ad altra data; 
 f) segnala all'autorita' competente le situazioni nelle quali
dallo sciopero o astensione collettiva puo' derivare un imminente e
fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula
proposte in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza di cui
all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio; 
 g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese
erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a
fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione delle
delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi
proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di
scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo
nazionale, puo' acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese, e
dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della
controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause
di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli
aspetti che riguardano l'interesse degli utenti puo' acquisire
dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta,
dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi
sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 4; 
 h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che
erogano i servizi di cui, all'articolo 1 in evidente violazione della
presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti
collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano
determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso,
invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese
predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi
derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi; 
 i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma
4-quater, il comportamento delle parti e se rileva eventuali
inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente
legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni
indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e
delle altre misure di contemperamento, o dei codici di
autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis,
considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le
sanzioni previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1
dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le
sanzioni disciplinari; 
 l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicita' delle
proprie delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di
cui alle lettere c) d), e) ed h), e puo' richiedere la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i
codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o
le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in
mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese
erogatrici di servizi hanno l'obbligo di rendere note le delibere
della Commissione, nonche' gli accordi o contratti collettivi di cui
all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a
tutti; 
 m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei
medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza
dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici
essenziali, valutando la conformita' della condotta tenuta dai
soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle
imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle
prestazioni indispensabili; 
 n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai
Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione
tramite i mezzi di informazione.)) 
    
----------------------

    
AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 57 (in
G.U.  1a  s.s.  1/3/1995,  n.  9)  ha  dichiarato   "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 13, lett. c) della legge 12 giugno 1990,  n.
146, nella parte  in  cui  non  prevede  che  la  segnalazione  della
Commissione sia  effettuata  anche  ai  fini  previsti  dal  comma  2
dell'art. 4". 
                              Art. 14. 
  1. Nell'ipotesi di dissenso tra  le  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione  o  le
modalita' di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al
comma 2 dell'articolo 2, la Commissione di cui  all'articolo  12,  di
propria iniziativa ovvero su proposta  di  una  delle  organizzazioni
sindacali che hanno preso  parte  alle  trattative,  o  su  richiesta
motivata dei prestatori di lavoro dipendenti  dall'amministrazione  o
impresa  erogatrice  del  servizio,  ((indice)),  sempre  che  valuti
idonee, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, le clausole  o  le
modalita' controverse oggetto della consultazione  e  particolarmente
rilevante  il  numero  dei  lavoratori  interessati  che   ne   fanno
richiesta, una  consultazione  tra  i  lavoratori  interessati  sulle
clausole cui si riferisce il  dissenso,  indicando  le  modalita'  di
svolgimento, ferma restando la valutazione di  cui  all'articolo  13,
comma 1, lettera a). La consultazione  si  svolge  entro  i  quindici
giorni successivi alla sua indizione, fuori  dell'orario  di  lavoro,
nei   locali   dell'impresa   o   dell'amministrazione   interessata.
L'Ispettorato  provinciale  del  lavoro  competente  per   territorio
sovraintende allo svolgimento della consultazione  e  cura  che  essa
venga svolta con modalita' che assicurino la segretezza  del  voto  e
garantiscano la possibilita' di prendervi parte a  tutti  gli  aventi
diritto. La Commissione formula, per altro, la propria  proposta  sia
nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito  della  consultazione,  il
disaccordo tra le organizzazioni  sindacali,  sia  nel  caso  in  cui
valuti non adeguate le misure individuate nel  contratto  od  accordo
eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa. 
                               Art. 15. 
  1. All'articolo 11 della legge 29  marzo  1983,  n.  93,  il  comma
quinto e' sostituito dal seguente: 
"Il Governo e' tenuto a  verificare,  come  condizione  per  l'inizio
delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9,  10  e  12,  che  le
organizzazioni sindacali di  cui  al  precedente  articolo  6  ed  ai
successivi  articoli   12   e   14   abbiano   adottato   codici   di
autoregolamentazione del diritto di sciopero". 
                               Art. 16. 
  1. Le clausole di cui al comma 2  dell'articolo  2  della  presente
legge  restano  in  vigore  fino  ad  eventuale  specifica   disdetta
comunicata  almeno  sei  mesi  prima  della  scadenza  dei  contratti
collettivi o degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93. 
                              Art. 17. 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83)) 
                              Art. 18. 
  1. I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983,
n. 93, sono sostituiti dai seguenti: 
"Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni dalla
formulazione dell'ipotesi di accordo,  verificate  le  compatibilita'
finanziarie come determinate dal successivo  articolo  15,  esaminate
anche le osservazioni di cui  al  comma  precedente,  sottopone  alla
Corte dei conti il contenuto dell'accordo  perche'  ne  verifichi  la
legittimita' ai sensi del testo unico approvato con regio decreto  12
luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine  di
quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In  caso  di  pronuncia
negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo,  che  viene
nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri. In caso di  pronuncia
positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le
norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite
ed emanate  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
delibera del Consiglio dei ministri. La stessa procedura e'  adottata
in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato. 
Nei  quindici  giorni  successivi  all'emanazione  del  decreto   del
Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la  Corte  dei
conti controlla la conformita' del decreto alla pronuncia di  cui  al
precedente comma e procede alla registrazione  ai  sensi  del  citato
testo unico, approvato con regio decreto 12  luglio  1934,  n.  1214,
fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del
medesimo  testo  unico.  Decorsi  quindici  giorni  senza   che   sia
intervenuta una pronuncia, il controllo si intende  effettuato  senza
rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti". 
  2. In deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della  legge  23
agosto 1988, n. 400, per  l'emanazione  dei  decreti  del  Presidente
della Repubblica di cui al comma ottavo dell'articolo 6  della  legge
23 marzo 1983, n. 93, cosi' come sostituito dal comma 1 del  presente
articolo, non e' previsto il parere del Consiglio di Stato. 
                               Art. 19. 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge le parti provvedono a stipulare  i  contratti  collettivi  e  a
sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2. 
  2. Fino a quando non vi abbiano provveduto,  le  parti  stesse,  in
caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a
quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2. 
                              Art. 20. 
  Resta  in  ogni  caso  fermo,  per  gli  aspetti  ivi  diversamente
disciplinati,  quanto  gia'  previsto  in  materia  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e  dalla  legge
23  maggio  1980,  n.  242.  Resta  inoltre  fermo  quanto   previsto
((dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo
38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
nonche')) dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e  1  aprile  1981,  n.
121. 
  ((1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli
imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice
civile)). 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 12 giugno 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri 
   Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
                             Art. 20-bis 
  ((1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in
materia di sanzioni e' ammesso ricorso al giudice del lavoro)).